Art. 7.
Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potra' procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.
Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potra' procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.