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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2742/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 14 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. VITALI CASANUOVA SA Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Vitali Casanuova si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, nonché alle verbalizzazioni dell'udienza del 16.09.2025, anche considerate le risultanze della espletata istruttoria orale (per testi e per interrogatorio formale) e le peculiarità del caso di specie, consistendo l'attività espletata dal ricorrente alle dipendenze del resistente nel commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante fondino mosso elettricamente su varie postazioni site nel centro di Firenze.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2742/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VITALI CASANUOVA SA, con elezione di domicilio in VIA DELLA CONDOTTA N. 12 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. VITALI CASANUOVA SA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato dipendente della ditta individuale AR EL HO NU, esercente il commercio al dettaglio su aree pubbliche di generi non alimentari, con banco in concessione n.
10 “fondino mosso elettricamente”, dal 13.02.2016 al 31.10.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 4 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana, per n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL
Commercio e con mansioni di aiuto commesso, e dal 23.12.2019 al 19.12.2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e successive proroghe, con orario di lavoro part time
(n. 2 ore giornaliere, per 6 giorni a settimana), con qualifica di impiegato di VI livello CCNL
Commercio (v. doc. n. 2, 3, 4, 5, 6 del fascicolo di parte);
b) di avere prestato la sua attività lavorativa a favore del resistente senza regolarizzazione contrattuale e previdenziale anche per il periodo 1.11.2019-22.12.2019;
c) di avere effettivamente osservato un orario di lavoro (dalle ore 9 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì alla domenica) superiore a quello part time contrattualmente dedotto,
2 senza ricevere il pagamento delle ore di lavoro straordinario e festivo svolte, né delle indennità per ferie e permessi non goduti, né del TFR;
d) di avere, pertanto, diritto al pagamento di complessivi euro 102.908,87, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ratei di 13° mensilità, festività, ferie, permessi non goduti e
TFR, compresa la retribuzione relativa all'intervento dell'ammortizzatore sociale, per euro
18.797,80.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che il Sig.
ha prestato la propria attività lavorativa subordinata presso la Ditta Parte_1
Individuale AR EL HO NU dal giorno 13 febbraio 2016 al giorno 31 ottobre 2018, percependo una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time sottoscritto in data 13 febbraio 2016 (doc. 3) e dal contratto collettivo nazionale applicabile;
2) Accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa subordinata presso la Ditta Individuale dal Controparte_1 giorno 1.11.2019 – 22.12.2019 senza contratto e con contratto dal giorno 23 dicembre 2019 al 19 dicembre 2021, naturale scadenza, percependo una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal contratto di lavoro subordinato a tempo parziale sottoscritto il 23 dicembre 2019 e prorogato il giorno
30 settembre 2020 fino al giorno 19 dicembre 2021 (doc.4 e 5) e dal contratto collettivo nazionale applicabile;
3) Accertare che il Sig. ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa ben oltre l'orario di lavoro previsto dal contratto subordinato a tempo indeterminato part time dallo stesso sottoscritto in data 13 febbraio 2016; 4) Accertare che il Sig. Parte_1
ha prestato la propria attività lavorativa ben oltre l'orario di lavoro previsto dal contratto
[...] subordinato a tempo parziale dallo stesso sottoscritto in data 23 dicembre 2019 e prorogato al
19.12.2021; 5) Accertare che il datore di lavoro non ha corrisposto al Controparte_1 ricorrente sia riguardo al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time di cui al periodo 13.02.2016 al 31.10.2018 che al contratto di lavoro a tempo determinato part time di cui al periodo 23.12.2019 al 19.12.2021 la retribuzione mensile prevista dal contratto di lavoro e dal contratto collettivo nazionale, le ore di lavoro straordinario, le ore di lavoro nei giorni festivi, le ore di ferie e permessi non goduti, nonché il TFR;
6) Accertare che il datore di lavoro Sig. CP_1 non ha corrisposto al ricorrente la retribuzione completa per il periodo 1.11.2019-
[...]
22.12.2019, periodo durante il quale il lavoratore ha prestato la propria attività senza alcun contratto;
7) Accertare che a causa della previsione nel contratto di lavoro a tempo determinato part time di un numero di ore giornaliere e settimanali inferiore rispetto a quelle realmente prestate, il Sig.
[...]
ha avuto un danno per mancata percezione delle indennità spettantigli a seguito della Parte_1
3 cassa integrazione straordinaria in deroga per la pandemia Covid Euro 18.797,80; 8) Per effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare il Sig. a pagare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma di Euro 102.908,87 a titolo di differenze retributive ore di lavoro straordinario non retribuito, le ore di lavoro nei giorni festivi, le ore di ferie e permessi non goduti, mancata retribuzione nel periodo lavorato a nero, nonché TFR, compreso la retribuzione relativa all'intervento di ammortizzatore sociale per la pandemia che sulla scorta del massimale INPS di Euro 939,89 mensili
e per il periodo di 20 mesi previsti è pari ad Euro 18.797,80 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre gli interessi legge e rivalutazione monetaria;
9) Si chiede inoltre di ordinare al convenuto di procedere a regolarizzare la posizione contributiva del Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 5.01.2023), parte resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del 17.10.2023.
A verbale dell'udienza del 13.10.2023, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione della propria posizione contributiva.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, con prove orali
(assunte alle udienze del 12.04.2024 e del 15.10.2024) e con una CTU contabile (depositata l'11.07.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che, all'esito della espletata istruttoria orale, non è stato sufficientemente dimostrato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa alle dipendenze del resistente nel periodo 1.11.2019-22.12.2019, con conseguente rigetto delle relative domande, non avendo i testi escussi saputo specificamente riferire sul punto, considerato, peraltro, il lungo lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto a tempo indeterminato (31.10.2018) e l'inizio del rapporto a tempo determinato (23.12.2019); in particolare, il teste titolare del bar San Michele, in via Testimone_1
EL a Firenze, ha dichiarato di non ricordare esattamente i periodi lavorati dal ricorrente e di non potere essere preciso con le date.
Ciò posto, è documentale che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente dal 13.02.2016 al 31.10.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 4 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana, per n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio e con mansioni di aiuto commesso, e dal
23.12.2019 al 19.12.2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e successive
4 proroghe, con orario di lavoro part time (n. 2 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana), con qualifica di impiegato di VI livello CCNL Commercio (v. doc. n. 3, 4, 5, 6, 7 del fascicolo di parte ricorrente).
In ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste
(lavoro supplementare/straordinario), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Ebbene, si ritiene che, nella fattispecie, all'esito della espletata istruttoria, tale rigoroso onere probatorio risulti essere stato assolto dal ricorrente soltanto limitatamente al lavoro straordinario festivo e al lavoro prestato nel giorno della domenica (con conseguente diritto alla relativa maggiorazione retributiva), mentre non è stato sufficientemente assolto con riferimento al lavoro supplementare/straordinario feriale.
Infatti, il teste non ha saputo specificamente riferire l'orario di lavoro giornaliero e Testimone_1 settimanale del ricorrente, essendosi limitato a riferire dell'orario di apertura e di chiusura del suo bar e a genericamente sostenere che il ricorrente fosse fisso al banco, sia mattina, che sera (senza, tuttavia, specificare se il ricorrente fosse addetto al banco, nel turno mattutino e pomeridiano, nella medesima giornata lavorativa); a tal proposito, deve ulteriormente considerarsi che, come dedotto in ricorso, il ricorrente occupava a rotazione le postazioni del fondino, nell'ordine indicato nel relativo provvedimento amministrativo, e che la rotazione si concludeva in 17 giorni, con inizio di una nuova rotazione il 18° giorno, con la conseguenza che il ricorrente non era quotidianamente addetto alla postazione sita vicino al bar gestito dal teste (“preciso che il ricorrente seguiva una turnazione, quindi la sua postazione non era sempre vicina al mio bar”).
Il teste ha, invece, confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività lavorativa nei giorni festivi e la domenica, quando la postazione cui era adibito il lavoratore era quella vicina al suo bar
(“quando il ricorrente aveva la postazione vicino al mio bar lo vedevo sempre nei festivi e anche le 2 domeniche in cui il bar era aperto”).
Ancora, il teste , ambulante (con turnazione diversa rispetto a quella del ricorrente), Testimone_2 ha dichiarato di avere visto il ricorrente intento al lavoro nei giorni festivi e la domenica, presso diverse postazioni (Uffizi, Calzaiuoli, EL, ecc.), senza, tuttavia, riferire specificamente l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del ricorrente.
5 Parimenti, i testi consulente fiscale, e ambulante presso i mercati Testimone_3 Testimone_4 del Porcellino e di San Lorenzo, per 6 giorni a settimana, hanno dichiarato che il ricorrente lavorava nei giorni festivi e la domenica, senza, tuttavia, riferire specificamente sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale del ricorrente.
Infine, la teste cognata del ricorrente, ha dichiarato che: “non so quanti giorni a Tes_5 settimana lavorasse il ricorrente, so che lo si poteva trovare tutti i giorni della settimana, anche il sabato e la domenica, lo so perché andavo a trovarlo con suo fratello al banco, anche nel fine settimana, mi pare che il banco stesse anche vicino via Ricasoli, non ricordo altre postazioni, non so quante ore al giorno lavorasse il ricorrente, so che lavorava dalla mattina alla sera, anzi a seguito della rilettura, preciso che io non so quante ore lavorava il ricorrente, potevo passare la mattina e lo trovavo, ma non so se nello stesso giorno lavorasse anche fino a sera, e se lo vedevo di sera non so a che ore aveva cominciato”.
Né, al fine di provare lo svolgimento delle rivendicate ore di lavoro supplementare/straordinario feriale, ovvero lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo 1.11.2019-22.12.2019, può soccorrere la mancata presentazione del resistente a rendere l'interrogatorio formale, senza giustificato motivo
(nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, effettuata in data
25.10.2023), poiché, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, valutato ogni altro elemento di prova (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 (Rv. 648227 - 01); ebbene, nella fattispecie, alcun teste escusso ha saputo specificamente riferire in merito all'orario giornaliero e settimanale osservato dal ricorrente, ovvero all'espletamento della prestazione lavorativa alle dipendenze del resistente nel periodo
1.11.2019-22.12.2019.
Al contrario, a fronte della mancata presentazione del resistente a rendere l'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, possono ritenersi ammessi i fatti dedotti al cap. n. 5 (relativo al lavoro domenicale e festivo), considerate le convergenti dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto.
Ancora, si osserva, con riferimento al titolo retributivo avente carattere ordinario (il TFR), che spettava al resistente, quale debitore, la prova del fatto estintivo (il pagamento) e lo stesso, restando contumace, non ha assolto all'onere che gli competeva in ordine all'adempimento della propria obbligazione.
Venendo al quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della espletata CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, così da potere essere posta a fondamento della presente pronuncia, non avendo, peraltro, la parte ricorrente formulato alcuna osservazione sulla correttezza contabile del conteggio effettuato dall'ausiliario.
6 In particolare, il CTU ha quantificato le somme dovute a titolo di differenze retributive per maggiorazione per lavoro domenicale, lavoro straordinario festivo e TFR (precisando che non vi sono differenze retributive per retribuzione ordinaria, ratei di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e CIGO), con riferimento al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti dal
13.02.2016 al 31.10.2018, con orario di lavoro part time di n. 24 ore settimanali, con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio, e al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 23.12.2019 al 19.12.2021, con orario di lavoro part time di n. 12 ore settimanali, con inquadramento nel VI livello CCNL Commercio, in complessivi euro 5.753,92 lordi (di cui 2.760,31 euro dovuti a titolo di TFR).
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva lorda di euro 5.753,92, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli e le ragioni suindicati, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del criterio del decisum e del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato che il valore della causa si attesta sulla parte bassa della forbice dello scaglione).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.11.2025, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 5.753,92 lordi (di cui 2.760,31 euro dovuti a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.695,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.11.2025.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
7 Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2742/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 14 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. VITALI CASANUOVA SA Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Vitali Casanuova si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, nonché alle verbalizzazioni dell'udienza del 16.09.2025, anche considerate le risultanze della espletata istruttoria orale (per testi e per interrogatorio formale) e le peculiarità del caso di specie, consistendo l'attività espletata dal ricorrente alle dipendenze del resistente nel commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante fondino mosso elettricamente su varie postazioni site nel centro di Firenze.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2742/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VITALI CASANUOVA SA, con elezione di domicilio in VIA DELLA CONDOTTA N. 12 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. VITALI CASANUOVA SA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato dipendente della ditta individuale AR EL HO NU, esercente il commercio al dettaglio su aree pubbliche di generi non alimentari, con banco in concessione n.
10 “fondino mosso elettricamente”, dal 13.02.2016 al 31.10.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 4 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana, per n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL
Commercio e con mansioni di aiuto commesso, e dal 23.12.2019 al 19.12.2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e successive proroghe, con orario di lavoro part time
(n. 2 ore giornaliere, per 6 giorni a settimana), con qualifica di impiegato di VI livello CCNL
Commercio (v. doc. n. 2, 3, 4, 5, 6 del fascicolo di parte);
b) di avere prestato la sua attività lavorativa a favore del resistente senza regolarizzazione contrattuale e previdenziale anche per il periodo 1.11.2019-22.12.2019;
c) di avere effettivamente osservato un orario di lavoro (dalle ore 9 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì alla domenica) superiore a quello part time contrattualmente dedotto,
2 senza ricevere il pagamento delle ore di lavoro straordinario e festivo svolte, né delle indennità per ferie e permessi non goduti, né del TFR;
d) di avere, pertanto, diritto al pagamento di complessivi euro 102.908,87, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ratei di 13° mensilità, festività, ferie, permessi non goduti e
TFR, compresa la retribuzione relativa all'intervento dell'ammortizzatore sociale, per euro
18.797,80.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che il Sig.
ha prestato la propria attività lavorativa subordinata presso la Ditta Parte_1
Individuale AR EL HO NU dal giorno 13 febbraio 2016 al giorno 31 ottobre 2018, percependo una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time sottoscritto in data 13 febbraio 2016 (doc. 3) e dal contratto collettivo nazionale applicabile;
2) Accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa subordinata presso la Ditta Individuale dal Controparte_1 giorno 1.11.2019 – 22.12.2019 senza contratto e con contratto dal giorno 23 dicembre 2019 al 19 dicembre 2021, naturale scadenza, percependo una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal contratto di lavoro subordinato a tempo parziale sottoscritto il 23 dicembre 2019 e prorogato il giorno
30 settembre 2020 fino al giorno 19 dicembre 2021 (doc.4 e 5) e dal contratto collettivo nazionale applicabile;
3) Accertare che il Sig. ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa ben oltre l'orario di lavoro previsto dal contratto subordinato a tempo indeterminato part time dallo stesso sottoscritto in data 13 febbraio 2016; 4) Accertare che il Sig. Parte_1
ha prestato la propria attività lavorativa ben oltre l'orario di lavoro previsto dal contratto
[...] subordinato a tempo parziale dallo stesso sottoscritto in data 23 dicembre 2019 e prorogato al
19.12.2021; 5) Accertare che il datore di lavoro non ha corrisposto al Controparte_1 ricorrente sia riguardo al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time di cui al periodo 13.02.2016 al 31.10.2018 che al contratto di lavoro a tempo determinato part time di cui al periodo 23.12.2019 al 19.12.2021 la retribuzione mensile prevista dal contratto di lavoro e dal contratto collettivo nazionale, le ore di lavoro straordinario, le ore di lavoro nei giorni festivi, le ore di ferie e permessi non goduti, nonché il TFR;
6) Accertare che il datore di lavoro Sig. CP_1 non ha corrisposto al ricorrente la retribuzione completa per il periodo 1.11.2019-
[...]
22.12.2019, periodo durante il quale il lavoratore ha prestato la propria attività senza alcun contratto;
7) Accertare che a causa della previsione nel contratto di lavoro a tempo determinato part time di un numero di ore giornaliere e settimanali inferiore rispetto a quelle realmente prestate, il Sig.
[...]
ha avuto un danno per mancata percezione delle indennità spettantigli a seguito della Parte_1
3 cassa integrazione straordinaria in deroga per la pandemia Covid Euro 18.797,80; 8) Per effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare il Sig. a pagare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma di Euro 102.908,87 a titolo di differenze retributive ore di lavoro straordinario non retribuito, le ore di lavoro nei giorni festivi, le ore di ferie e permessi non goduti, mancata retribuzione nel periodo lavorato a nero, nonché TFR, compreso la retribuzione relativa all'intervento di ammortizzatore sociale per la pandemia che sulla scorta del massimale INPS di Euro 939,89 mensili
e per il periodo di 20 mesi previsti è pari ad Euro 18.797,80 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre gli interessi legge e rivalutazione monetaria;
9) Si chiede inoltre di ordinare al convenuto di procedere a regolarizzare la posizione contributiva del Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 5.01.2023), parte resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del 17.10.2023.
A verbale dell'udienza del 13.10.2023, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione della propria posizione contributiva.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, con prove orali
(assunte alle udienze del 12.04.2024 e del 15.10.2024) e con una CTU contabile (depositata l'11.07.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che, all'esito della espletata istruttoria orale, non è stato sufficientemente dimostrato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa alle dipendenze del resistente nel periodo 1.11.2019-22.12.2019, con conseguente rigetto delle relative domande, non avendo i testi escussi saputo specificamente riferire sul punto, considerato, peraltro, il lungo lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto a tempo indeterminato (31.10.2018) e l'inizio del rapporto a tempo determinato (23.12.2019); in particolare, il teste titolare del bar San Michele, in via Testimone_1
EL a Firenze, ha dichiarato di non ricordare esattamente i periodi lavorati dal ricorrente e di non potere essere preciso con le date.
Ciò posto, è documentale che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente dal 13.02.2016 al 31.10.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 4 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana, per n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio e con mansioni di aiuto commesso, e dal
23.12.2019 al 19.12.2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e successive
4 proroghe, con orario di lavoro part time (n. 2 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana), con qualifica di impiegato di VI livello CCNL Commercio (v. doc. n. 3, 4, 5, 6, 7 del fascicolo di parte ricorrente).
In ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste
(lavoro supplementare/straordinario), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Ebbene, si ritiene che, nella fattispecie, all'esito della espletata istruttoria, tale rigoroso onere probatorio risulti essere stato assolto dal ricorrente soltanto limitatamente al lavoro straordinario festivo e al lavoro prestato nel giorno della domenica (con conseguente diritto alla relativa maggiorazione retributiva), mentre non è stato sufficientemente assolto con riferimento al lavoro supplementare/straordinario feriale.
Infatti, il teste non ha saputo specificamente riferire l'orario di lavoro giornaliero e Testimone_1 settimanale del ricorrente, essendosi limitato a riferire dell'orario di apertura e di chiusura del suo bar e a genericamente sostenere che il ricorrente fosse fisso al banco, sia mattina, che sera (senza, tuttavia, specificare se il ricorrente fosse addetto al banco, nel turno mattutino e pomeridiano, nella medesima giornata lavorativa); a tal proposito, deve ulteriormente considerarsi che, come dedotto in ricorso, il ricorrente occupava a rotazione le postazioni del fondino, nell'ordine indicato nel relativo provvedimento amministrativo, e che la rotazione si concludeva in 17 giorni, con inizio di una nuova rotazione il 18° giorno, con la conseguenza che il ricorrente non era quotidianamente addetto alla postazione sita vicino al bar gestito dal teste (“preciso che il ricorrente seguiva una turnazione, quindi la sua postazione non era sempre vicina al mio bar”).
Il teste ha, invece, confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività lavorativa nei giorni festivi e la domenica, quando la postazione cui era adibito il lavoratore era quella vicina al suo bar
(“quando il ricorrente aveva la postazione vicino al mio bar lo vedevo sempre nei festivi e anche le 2 domeniche in cui il bar era aperto”).
Ancora, il teste , ambulante (con turnazione diversa rispetto a quella del ricorrente), Testimone_2 ha dichiarato di avere visto il ricorrente intento al lavoro nei giorni festivi e la domenica, presso diverse postazioni (Uffizi, Calzaiuoli, EL, ecc.), senza, tuttavia, riferire specificamente l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del ricorrente.
5 Parimenti, i testi consulente fiscale, e ambulante presso i mercati Testimone_3 Testimone_4 del Porcellino e di San Lorenzo, per 6 giorni a settimana, hanno dichiarato che il ricorrente lavorava nei giorni festivi e la domenica, senza, tuttavia, riferire specificamente sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale del ricorrente.
Infine, la teste cognata del ricorrente, ha dichiarato che: “non so quanti giorni a Tes_5 settimana lavorasse il ricorrente, so che lo si poteva trovare tutti i giorni della settimana, anche il sabato e la domenica, lo so perché andavo a trovarlo con suo fratello al banco, anche nel fine settimana, mi pare che il banco stesse anche vicino via Ricasoli, non ricordo altre postazioni, non so quante ore al giorno lavorasse il ricorrente, so che lavorava dalla mattina alla sera, anzi a seguito della rilettura, preciso che io non so quante ore lavorava il ricorrente, potevo passare la mattina e lo trovavo, ma non so se nello stesso giorno lavorasse anche fino a sera, e se lo vedevo di sera non so a che ore aveva cominciato”.
Né, al fine di provare lo svolgimento delle rivendicate ore di lavoro supplementare/straordinario feriale, ovvero lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo 1.11.2019-22.12.2019, può soccorrere la mancata presentazione del resistente a rendere l'interrogatorio formale, senza giustificato motivo
(nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, effettuata in data
25.10.2023), poiché, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, valutato ogni altro elemento di prova (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 (Rv. 648227 - 01); ebbene, nella fattispecie, alcun teste escusso ha saputo specificamente riferire in merito all'orario giornaliero e settimanale osservato dal ricorrente, ovvero all'espletamento della prestazione lavorativa alle dipendenze del resistente nel periodo
1.11.2019-22.12.2019.
Al contrario, a fronte della mancata presentazione del resistente a rendere l'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, possono ritenersi ammessi i fatti dedotti al cap. n. 5 (relativo al lavoro domenicale e festivo), considerate le convergenti dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto.
Ancora, si osserva, con riferimento al titolo retributivo avente carattere ordinario (il TFR), che spettava al resistente, quale debitore, la prova del fatto estintivo (il pagamento) e lo stesso, restando contumace, non ha assolto all'onere che gli competeva in ordine all'adempimento della propria obbligazione.
Venendo al quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della espletata CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, così da potere essere posta a fondamento della presente pronuncia, non avendo, peraltro, la parte ricorrente formulato alcuna osservazione sulla correttezza contabile del conteggio effettuato dall'ausiliario.
6 In particolare, il CTU ha quantificato le somme dovute a titolo di differenze retributive per maggiorazione per lavoro domenicale, lavoro straordinario festivo e TFR (precisando che non vi sono differenze retributive per retribuzione ordinaria, ratei di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e CIGO), con riferimento al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti dal
13.02.2016 al 31.10.2018, con orario di lavoro part time di n. 24 ore settimanali, con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio, e al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 23.12.2019 al 19.12.2021, con orario di lavoro part time di n. 12 ore settimanali, con inquadramento nel VI livello CCNL Commercio, in complessivi euro 5.753,92 lordi (di cui 2.760,31 euro dovuti a titolo di TFR).
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva lorda di euro 5.753,92, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli e le ragioni suindicati, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del criterio del decisum e del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato che il valore della causa si attesta sulla parte bassa della forbice dello scaglione).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.11.2025, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 5.753,92 lordi (di cui 2.760,31 euro dovuti a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.695,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.11.2025.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
7 Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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