Art. 12.
L' articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 773 - (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento".
L' articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 773 - (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento".