Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
La domanda di restituzione o riduzione in pristino della parte che ha eseguito delle prestazioni in base a sentenza cassata, prevista dall'art. 389 cod. proc. civ., può essere proposta nello stesso giudizio di rinvio oppure in separata sede, e, in tale seconda ipotesi, il giudice non è tenuto a riunire i due processi, perché le domande di restituzione o riduzione in pristino sono del tutto autonome da quelle del giudizio di rinvio e prescindono completamente dalla fondatezza o meno di quest'ultima, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, e la loro definizione non deve essere procrastinata dall'istruzione e risoluzione della lite principale; ne' è tenuto a sospendere il giudizio sulle restituzioni, neanche in vista della possibile compensazione del credito vantato dall'attore con il controcredito invocato dal convenuto nella causa di rinvio o in altri processi da questi intentati contro l'avversario, perché la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243 cod. civ. presuppone che sia lo stesso giudice a procedere all'accertamento dei reciproci debiti e crediti, onde, non potendo la stessa operare nell'ipotesi di separati giudizi, deve in tal caso scartarsi ogni possibilità di applicazione degli artt. 295 o 337 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Il difensore distrattario: figlio di un Dio minore?Nicolò Crascì · https://www.filodiritto.com/ · 3 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO BR, IO RI IA, IO CA, IO SS e IO AN, elettivamente domiciliati in Roma, Largo del Teatro Valle 6, presso l'avv. Leonardo Di Brina, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Comune di Monte Porzio Catone, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, 34, presso l'avv. Nicolò Paoletti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 3728/1999 del 22/11/1999 - 14/12/1999;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/9/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Uditi gli avv. G. Benedetto e L. Esposito, che hanno insistito per l'accoglimento delle richieste dei rispettivi rappresentati;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha invece concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con ricorso notificato il 22/6/2000, IO BR, IO RI IA, IO CA, IO SS e IO AN esponevano che con delibera consiliare del 10/12/1984, il Comune di Monte Porzio Catone aveva autorizzato l'occupazione di urgenza di un'area di loro proprietà sita in località Valle Formale.
Con atto di citazione del 14/7/1986, si erano allora rivolti al Tribunale di Roma per sentir dichiarare l'illegittimità dell'immissione in possesso ed ottenere, perciò, il risarcimento dei danni o, in subordine, il pagamento di un acconto pari all'80% delle indennità di occupazione ed espropriazione.
Il giudice adito aveva preso atto dell'intervenuta verificazione della cd. accessione invertita e, per l'effetto, aveva condannato il Comune alla refusione dell'intero pregiudizio cagionato, liquidando il medesimo in complessive L. 818.600.000, più gli interessi legali dal 16/2/1990.
La decisione era stata confermata in appello sicché, da parte loro, avevano proceduto ad esecuzione forzata, ottenendo l'assegnazione di L. 292.520.405, cui il Comune aveva in seguito aggiunto, di sua iniziativa, l'ulteriore importo di L. 420.000.000. In data 6/3/1997, la Corte di Cassazione aveva però annullato la sentenza di appello, statuendo che nel caso di specie non poteva parlarsi di accessione invertita e, di conseguenza, di un diritto al risarcimento dei danni perché in dipendenza dell'automatica operatività delle proroghe di cui alle leggi nn. 47/1988 e 158/1991, l'occupazione legittima non era ancora cessata al momento dell'emanazione del decreto di esproprio. Sulla base di tale pronuncia, il Comune di Monte Porzio Catone li aveva a quel punto convenuti davanti alla Corte di appello di Roma per conseguire la restituzione delle L. 713.130.555 globalmente versate in esecuzione della sentenza cassata.
Dal canto proprio, si erano tempestivamente costituiti facendo presente di avere già provveduto alla riassunzione del giudizio di rinvio, nell'ambito del quale avevano insistito per la nullità del decreto di esproprio e la conseguente condanna del Comune al risarcimento dell'intero danno cagionato.
Tenuto conto di quanto sopra ed avuto, altresì, riguardo alla contemporanea pendenza di altri due giudizi da essi avviati contro il Comune di Monte Porzio Catone per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione legittima nonché il ristoro dei danni patiti per l'apprensione sine titulo di un'ulteriore area non compresa nel decreto di esproprio, avevano concluso per il rigetto della domanda di controparte previa, se del caso, la riunione o la sospensione del giudizio di restituzione fino all'esito di quello di rinvio.
Con sentenza in data 22/11/1999, la Corte di appello aveva però disatteso le loro istanze, condannandoli al richiesto rimborso con una decisione che andava senza dubbio cassata perché totalmente in contrasto con i principi di giustizia e di ragionevolezza, oltre che con le norme di cui all'art. 1243 cc ed agli artt. 324, 383 e 389 cpc. Il Comune di Monte Porzio Catone si difendeva con controricorso, impugnando in via incidentale quella parte della sentenza con cui la Corte di appello gli aveva respinto l'istanza di risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224 cc. I IO resistevano con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 25/9/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti innanzitutto i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, devesi rilevare che con i due motivi di quello principale, da esaminare congiuntamente per via della loro intima connessione, i IO hanno in definitiva sostenuto che la sicura esistenza di un loro controcredito e la pendenza di tre diversi giudizi per la sua quantificazione avrebbero escluso qualsiasi possibilità di accoglimento della domanda di restituzione o, quanto meno, avrebbero imposto la compensazione delle contrapposte pretese previa riunione dei vari processi o sospensione del primo fino alla conclusione degli altri.
Tale essendo la sostanza delle doglianze dei IO, osserva in primo luogo il Collegio che ai sensi dell'art. 389 cpc, la parte che abbia eseguito delle prestazioni in base ad una sentenza successivamente cassata, ha diritto alla riduzione in pristino ovvero alla restituzione di quanto pagato.
La domanda può essere proposta nello stesso giudizio di rinvio oppure in separata sede (C. Cass. 1980/0 4275, 1983/0 4735, 1993/ 11872 e 2001/00 207), ma in tale seconda ipotesi i due processi non debbono essere necessariamente riuniti innanzitutto perché le domande di restituzione o di riduzione in pristino sono del tutto autonome da quella del giudizio di rinvio (C. Cass. 1987/ 95129 e 1988/0 2800) e prescindono completamente dalla fondatezza o meno di quest'ultima (C.
Cass. 1989/0 2841), in quanto una volta che sia stato posto nel nulla il titolo che aveva comportato lo spostamento di un determinato bene o la modificazione di una data situazione, colui che li ha subiti può chiedere di essere immediatamente restituito nell'originaria posizione senza che l'avversario possa obiettargli di avere sostanzialmente ragione, perché la parte che procede all'attuazione di una sentenza o di un altro provvedimento giurisdizionale deve assumere su di sè i relativi rischi, ivi compreso quello di un possibile errore del giudice (C. Cass. 1983/0 4704, 1987/0 1135 e 1994/0 3078). L'azione di cui all'art. 389 cpc assolve, cioè, alla distinta e specifica esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata (C. Cass. 1990/0 3539, 1990/0 8447, 1992/ 12662, 1993/0 2372 e 1993/0 4037). Anche per tale motivo, quindi, non è affatto obbligatorio procedere alla trattazione congiunta del giudizio di rinvio e di quello ex art. 389 cpc, dato che l'istruttoria e la risoluzione della lite principale potrebbero ritardare la decisione di quella sulle restituzioni o la riduzione in pristino (C. Cass. 1981/00 871, 1981/0 1669 e 1994/ 11214), che non deve essere invece procrastinata neppure nell'ipotesi in cui sussistano buone probabilità che il processo di rinvio si concluda con la conferma del dispositivo della sentenza cassata (C. Cass. 1987/0 5129). La riunione delle due cause separatamente proposte costituisce, perciò, una facoltà del giudice di merito che non è, oltretutto, tenuto a sospendere il giudizio sulle restituzioni neanche in vista di una possibile compensazione del credito vantato dall'attore con il controcredito invocato dal convenuto nella causa di rinvio od in altri processi da lui intentati contro l'avversario. La compensazione giudiziale di cui all'art. 1243 cc presuppone, infatti, che sia lo stesso giudice a procedere all'accertamento dei reciproci debiti e crediti (C. Cass. 1993/ 11257, 1995/0 2176, 1998/0 4073, 2000/ 11496 e 2002/0 6820), per cui, non potendo la stessa operare nell'ipotesi di separati giudizi, deve in tal caso scartarsi ogni possibilità di applicazione degli artt. 295 o 337 cpc (C. Cass. 1992/00 325 e 2001/00 580). Consegue da ciò che nel caso di specie, i IO non possono dolersi della mancata sospensione della causa ex art. 389 cpc, ne' possono pretendere alcun sindacato sul rifiuto di riunione che i giudici di merito hanno correttamente motivato con l'autonomia del giudizio sulle restituzioni e l'assenza di qualsiasi pregiudizialità di quello di rinvio.
Tenuto conto di quanto sopra nonché del fatto che l'eventuale fondatezza della pretesa azionata in quest'ultimo od in altri processi non poteva integrare un vero e proprio ostacolo al rimborso delle somme pacificamente ricevute dai IO, il ricorso da essi proposto va quindi respinto indipendentemente da ogni indagine sulla reale novità o meno della questione da loro sollevata in ordine all'ammissibilità di una compensazione dei diversi debiti e crediti.
Passando adesso all'esame del ricorso incidentale, giova rammentare che la Corte di appello ha preliminarmente precisato che per ottenere il risarcimento del maggior danno di cui all'art 1224 cc, il Comune di Monte Porzio Catone avrebbe dovuto allegare e comprovare le ragioni in virtù delle quali gli interessi legali non sarebbero bastati a tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli degli eseguiti versamenti.
Poiché tale prova non era stata minimamente fornita, i giudici a quo hanno rigettato la domanda del Comune, che in questa sede ha lamentato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello aveva indebitamente trascurato i documenti da esso prodotti e, più in particolare, le delibere e le altre certificazioni atte a dimostrare che per far fronte alle richieste dei IO, si era dovuto rassegnare alla stipulazione, con la Cassa Depositi e Prestiti, di un mutuo ad un tasso superiore a quello legale.
Così come formulata, la doglianza del Comune appare tuttavia inconcludente, perché anche volendo senz'altro escludere che la Corte di appello possa essersi limitata a constatare l'assenza di qualsiasi elemento probatorio (incappando in tal modo in un errore di percezione anziché di valutazione degli atti), resta comunque il fatto che al pari del vizio di omessa pronuncia (che, com'è noto, implica la rituale proposizione della domanda poi ignorata dal magistrato: C. Cass. 1998/ 12789 e 2001/0 2080), anche quello di omessa disamina di uno o più documenti postula la tempestiva produzione degli stessi, perché soltanto in tal caso può scattare per il giudice l'obbligo di prenderli in considerazione. Coniugando tale principio con quello di autosufficienza del ricorso per cassazione, ne deriva che la parte la quale lamenti l'indebita obliterazione di documenti decisivi, non può ridursi a richiamarne soltanto il contenuto, ma deve anche indicare il momento della loro produzione onde consentire il dovuto controllo sull'effettiva esistenza di un obbligo di valutarli.
Nel caso di specie, il Comune di Monte Porzio Catone si è invece limitato a riassumere l'oggetto dei documenti da esso esibiti, senza fornire alcun chiarimento in merito alla tempestività della relativa produzione che, secondo i IO, sarebbe invece avvenuta soltanto al momento del deposito della comparsa conclusionale. Anche il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. Spese compensate, stante la rispettiva soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale dei IO e quello incidentale del Comune di Monte Porzio Catone, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003