Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2480
CASS
Sentenza 19 febbraio 2003

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La domanda di restituzione o riduzione in pristino della parte che ha eseguito delle prestazioni in base a sentenza cassata, prevista dall'art. 389 cod. proc. civ., può essere proposta nello stesso giudizio di rinvio oppure in separata sede, e, in tale seconda ipotesi, il giudice non è tenuto a riunire i due processi, perché le domande di restituzione o riduzione in pristino sono del tutto autonome da quelle del giudizio di rinvio e prescindono completamente dalla fondatezza o meno di quest'ultima, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, e la loro definizione non deve essere procrastinata dall'istruzione e risoluzione della lite principale; ne' è tenuto a sospendere il giudizio sulle restituzioni, neanche in vista della possibile compensazione del credito vantato dall'attore con il controcredito invocato dal convenuto nella causa di rinvio o in altri processi da questi intentati contro l'avversario, perché la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243 cod. civ. presuppone che sia lo stesso giudice a procedere all'accertamento dei reciproci debiti e crediti, onde, non potendo la stessa operare nell'ipotesi di separati giudizi, deve in tal caso scartarsi ogni possibilità di applicazione degli artt. 295 o 337 cod. proc. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2480
Data del deposito : 19 febbraio 2003

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