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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. SA AR LA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del
12.12.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 9391/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nato il [...] a [...]) rappresentata e difesa dall' Avv Parte_1
VA NT e dall'Avv SA Traversi
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' (Dott Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art 445 bis comma I c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 19.9.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fossero accolte le seguenti conclusioni: “… provvedere CP_1 alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinchè accerti se la parte ricorrente abbia una capacità lavorativa ridotta nella misura superiore ai 2/3 (67%) per poter ottenere la Disability Card, o Carta
Europea della Disabilità, sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU, sin dalla data della domanda, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
- fissare la data di comparizione delle parti per il giuramento di rito del consulente e per la formulazione dei quesiti;
- assegnare il termine entro il quale provvedere alla notifica all'Istituto della presente istanza e del suddetto decreto di comparizione parti;
- vinte le spese con distrazione” ( cfr ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio,ha eccepito l'improponibilità del ricorso per carenza della CP_1 domanda ammnistrativa ed ha così concluso: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo in accoglimento delle eventuali eccezioni formulate in premessa con condanna di controparte alla CP_ CP_ rifusione delle spese in favore dell' ( cfr memoria di costituzione dell' depositata in atti)
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A più riprese (da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 17832/2025), la Suprema Corte ha chiarito che l' ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all' accertamento del solo requisito sanitario. NTstualmente ha, però, precisato che il procedimento in oggetto - finalizzato all' accertamento di una data condizione sanitaria - resta strumentale e preordinato all' adozione, da parte dell' ente previdenziale (ovvero di altro diverso soggetto), di un provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale.
Pertanto, e in coerenza con tali considerazioni, ha affermato la legittimità - nella prospettiva della verifica dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - di un controllo circa la "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell' azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l' accertamento stesso è finalizzato.
La sussistenza dell'interesse ad agire postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche (ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.)
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex multis Cass Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass Civ
n. 1035/2015).
Pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, per le ragioni innanzi esplicitate, non può prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire.
In tal senso la Suprema Corte ha precisato che “….Va dunque riaffermato, in continuità con Cass.
n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod.proc.civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che
l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
30. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell' che il giudice CP_2 adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019).
A tale orientamento, condiviso anche dalla Sezione Lavoro del tribunale di Foggia, si ritiene di dare continuità in assenza di elementi che ne giustifichino un ripensamento.
Nella specie l'accertamento sanitario richiesto è relativo alla verifica della sussistenza di un grado di invalidità in misura almeno pari al 67% per poter ottenere la Disability Card o Carta Europea della Disabilità.
La Disability Card garantisce l'accesso agevolato ai servizi pubblici di trasporto e ad eventi culturali e si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione europea in materia di disabilità.
La legge n.145/2018 art. 1 co. 563 ha previsto l'emanazione di apposito decreto volto a definire i criteri per il rilascio della Carta Europea della Disabilità in Italia.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.11.2020 (GU serie generale 23.12.2021) ha individuato i destinatari per il rilascio della Carta a cura dell' , nei “soggetti appartenenti alle CP_1 categorie di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” (art.1).
Il menzionato allegato 3 elenca le seguenti categorie: gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o maggiore al 67%; gli invalidi civili minorenni;
i cittadini con indennità di accompagnamento;
i cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104 del 1992, articolo 3 comma
3; i ciechi civili;
i sordi civili;
gli invalidi e inabili ai sensi della Legge 222 del 1984; gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%; gli invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica;
gli inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379 del 1955, del DPR 92 del 1973 e del DPR 171 del 2011) e inabili
(ai sensi della Legge 274 del 1991, articolo 13 e Legge 335/1995, articolo 2); i cittadini titolari di
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L'Art. 3 del citato D.P.C.M. dal titolo “Procedure per il rilascio della Carta europea della disabilita'” prevede che: “1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico , ovvero attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilita' CP_1 abilitate dall' all'uso del canale telematico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della CP_1 finanza pubblica o del richiedente.
2. La procedura informatica per la richiesta, il rinnovo o l'annullamento della Carta, deve garantire la piena accessibilita' alle persone con disabilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n.4. 3. Il modulo telematico di domanda, predisposto dall' , deve CP_1 contenere almeno i seguenti dati personali della persona con disabilita' ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) domicilio digitale della persona con disabilita' o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di spedizione;
f) numero di telefono fisso o cellulare.
4. Alla domanda telematica e' allegata, in formato elettronico, una foto in «formato tessera» del richiedente…… 6. L' verifica CP_1 la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all'art. 2, sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi informatici…..”
Evidente appare che, essendo prevista la proposizione di una preventiva domanda amministrativa, la sua assenza riverbera i suoi effetti sull'interesse ad agire di parte ricorrente che deve essere concreto e attuale, la cui sussistenza il Giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha il potere- dovere di accertare, onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n. 2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Invero dalla citata normativa emerge che l'interessato debba richiedere, ossia debba presentare specifica domanda amministrativa per ottenere "il beneficio" di cui trattasi, mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità almeno pari al 67% costituisce soltanto uno dei presupposti
(di fatto) del diritto alla Disability Card;
la generica domanda di invalidità civile proposta resta confinata al mero accertamento di uno stato invalidante non collegato ad uno specifico beneficio.
Nella fattispecie non è contestato che parte ricorrente non abbia preventivamente proposto CP_ specifica domanda amministrativa all' relativa a tale beneficio risultando in atti solo la proposizione di una generica domanda per invalidità civile (cfr all 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Ergo manca il presupposto della domanda amministrativa relativa allo specifico beneficio richiesto tanto determina la carenza di interesse ad agire del ricorrente poiché la generica domanda di invalidità civile proposta resta confinata al mero accertamento di uno stato invalidante.
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Nulla sulle spese poiché è stata depositata in atti idonea dichiarazione ex art 152 dip att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, 12.12.2025
Il Giudice
SA AR LA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. SA AR LA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del
12.12.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 9391/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nato il [...] a [...]) rappresentata e difesa dall' Avv Parte_1
VA NT e dall'Avv SA Traversi
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' (Dott Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art 445 bis comma I c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 19.9.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fossero accolte le seguenti conclusioni: “… provvedere CP_1 alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinchè accerti se la parte ricorrente abbia una capacità lavorativa ridotta nella misura superiore ai 2/3 (67%) per poter ottenere la Disability Card, o Carta
Europea della Disabilità, sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU, sin dalla data della domanda, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
- fissare la data di comparizione delle parti per il giuramento di rito del consulente e per la formulazione dei quesiti;
- assegnare il termine entro il quale provvedere alla notifica all'Istituto della presente istanza e del suddetto decreto di comparizione parti;
- vinte le spese con distrazione” ( cfr ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio,ha eccepito l'improponibilità del ricorso per carenza della CP_1 domanda ammnistrativa ed ha così concluso: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo in accoglimento delle eventuali eccezioni formulate in premessa con condanna di controparte alla CP_ CP_ rifusione delle spese in favore dell' ( cfr memoria di costituzione dell' depositata in atti)
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A più riprese (da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 17832/2025), la Suprema Corte ha chiarito che l' ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all' accertamento del solo requisito sanitario. NTstualmente ha, però, precisato che il procedimento in oggetto - finalizzato all' accertamento di una data condizione sanitaria - resta strumentale e preordinato all' adozione, da parte dell' ente previdenziale (ovvero di altro diverso soggetto), di un provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale.
Pertanto, e in coerenza con tali considerazioni, ha affermato la legittimità - nella prospettiva della verifica dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - di un controllo circa la "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell' azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l' accertamento stesso è finalizzato.
La sussistenza dell'interesse ad agire postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche (ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.)
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex multis Cass Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass Civ
n. 1035/2015).
Pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, per le ragioni innanzi esplicitate, non può prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire.
In tal senso la Suprema Corte ha precisato che “….Va dunque riaffermato, in continuità con Cass.
n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod.proc.civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che
l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
30. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell' che il giudice CP_2 adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019).
A tale orientamento, condiviso anche dalla Sezione Lavoro del tribunale di Foggia, si ritiene di dare continuità in assenza di elementi che ne giustifichino un ripensamento.
Nella specie l'accertamento sanitario richiesto è relativo alla verifica della sussistenza di un grado di invalidità in misura almeno pari al 67% per poter ottenere la Disability Card o Carta Europea della Disabilità.
La Disability Card garantisce l'accesso agevolato ai servizi pubblici di trasporto e ad eventi culturali e si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione europea in materia di disabilità.
La legge n.145/2018 art. 1 co. 563 ha previsto l'emanazione di apposito decreto volto a definire i criteri per il rilascio della Carta Europea della Disabilità in Italia.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.11.2020 (GU serie generale 23.12.2021) ha individuato i destinatari per il rilascio della Carta a cura dell' , nei “soggetti appartenenti alle CP_1 categorie di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” (art.1).
Il menzionato allegato 3 elenca le seguenti categorie: gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o maggiore al 67%; gli invalidi civili minorenni;
i cittadini con indennità di accompagnamento;
i cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104 del 1992, articolo 3 comma
3; i ciechi civili;
i sordi civili;
gli invalidi e inabili ai sensi della Legge 222 del 1984; gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%; gli invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica;
gli inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379 del 1955, del DPR 92 del 1973 e del DPR 171 del 2011) e inabili
(ai sensi della Legge 274 del 1991, articolo 13 e Legge 335/1995, articolo 2); i cittadini titolari di
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L'Art. 3 del citato D.P.C.M. dal titolo “Procedure per il rilascio della Carta europea della disabilita'” prevede che: “1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico , ovvero attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilita' CP_1 abilitate dall' all'uso del canale telematico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della CP_1 finanza pubblica o del richiedente.
2. La procedura informatica per la richiesta, il rinnovo o l'annullamento della Carta, deve garantire la piena accessibilita' alle persone con disabilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n.4. 3. Il modulo telematico di domanda, predisposto dall' , deve CP_1 contenere almeno i seguenti dati personali della persona con disabilita' ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) domicilio digitale della persona con disabilita' o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di spedizione;
f) numero di telefono fisso o cellulare.
4. Alla domanda telematica e' allegata, in formato elettronico, una foto in «formato tessera» del richiedente…… 6. L' verifica CP_1 la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all'art. 2, sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi informatici…..”
Evidente appare che, essendo prevista la proposizione di una preventiva domanda amministrativa, la sua assenza riverbera i suoi effetti sull'interesse ad agire di parte ricorrente che deve essere concreto e attuale, la cui sussistenza il Giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha il potere- dovere di accertare, onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n. 2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Invero dalla citata normativa emerge che l'interessato debba richiedere, ossia debba presentare specifica domanda amministrativa per ottenere "il beneficio" di cui trattasi, mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità almeno pari al 67% costituisce soltanto uno dei presupposti
(di fatto) del diritto alla Disability Card;
la generica domanda di invalidità civile proposta resta confinata al mero accertamento di uno stato invalidante non collegato ad uno specifico beneficio.
Nella fattispecie non è contestato che parte ricorrente non abbia preventivamente proposto CP_ specifica domanda amministrativa all' relativa a tale beneficio risultando in atti solo la proposizione di una generica domanda per invalidità civile (cfr all 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Ergo manca il presupposto della domanda amministrativa relativa allo specifico beneficio richiesto tanto determina la carenza di interesse ad agire del ricorrente poiché la generica domanda di invalidità civile proposta resta confinata al mero accertamento di uno stato invalidante.
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Nulla sulle spese poiché è stata depositata in atti idonea dichiarazione ex art 152 dip att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, 12.12.2025
Il Giudice
SA AR LA