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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1579/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1579/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
10.10.2025, promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE MICELLI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Scanzano C.F._2
ON (MT) alla piazza dei Centomila n. 1 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.6.1972, residente in [...] alla Zona PIP Galaino, cittadino italo- svizzero, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE MICELLI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Scanzano C.F._2
1 R.G. N. 1579/2025 V.G.
ON (MT) alla piazza dei Centomila n. 1 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 10.10.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 31.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (18.05.2002), Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, (2.3.2006), maggiorenne Per_2 ma economicamente non autosufficiente, e (1.10.2009), minorenne;
e che, Per_3 dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato
Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale con decreto n.
1761/2023.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 10.10.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul
PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
2 R.G. N. 1579/2025 V.G.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra loro in Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 18, P. II, S.
A, anno 2001 (nonché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 11, Parte II, S. B, anno 2002), alle seguenti condizioni:
«1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001, regolarmente trascritto presso i registri dell'Ufficio dello Stato Civile anno 2001, atto numero 18, parte II, serie A, Ufficio 1, tra e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Marsico Nuovo (MT) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. La casa coniugale completa degli arredi ubicata in Marsico Nuovo (PZ) alla zona
PIP Galaino, rimarrà nella disponibilità e verrà affidata definitivamente in favore di
che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie e Controparte_1 Per_2
. Per_3
3. La figlia minorenne rimarrà affidata congiuntamente ai coniugi con Per_3 collocamento prevalente presso il padre presso l'abitazione coniugale, con facoltà della madre di vederla e di trattenersi con lei alle medesime condizioni previste nell'accordo di separazione, così come omologato dal Tribunale di Potenza in data
8.02.2023 (cfr. doc. 7).
4. continuerà al loro mantenimento anche in considerazione dello Controparte_1 squilibrio reddituale tra i coniugi, così come risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.
5. In ogni caso, continuerà a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_1 delle figlie e un assegno mensile pari ad Persona_4 Persona_5 euro 300,00 (trecento/00) (e cioè Euro 150,00 per ciascuna) con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da pagarsi entro il giorno 10 di ciascun mese.
6. Tutte le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali come per legge.
7. continuerà a versare mensilmente la somma di € 250,00 a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Persona_6
3 R.G. N. 1579/2025 V.G.
economicamente autosufficiente. La precitata somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. continuerà a versare mensilmente la somma di € 150,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Persona_6 economicamente autosufficiente. La precitata somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere l'assegno divorzile riconoscendo che non sussistono i presupposti di legge.
10. Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere per le questioni patrimoniali».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella
4 R.G. N. 1579/2025 V.G.
separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa n. 1761/2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data
31.7.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse della figlia minorenne , sia in riferimento all'aspetto Per_3 relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale; che, con particolare riguardo alla contribuzione al sostentamento delle figlie maggiorenni e , Per_1 Per_2 siano conformi all'interesse di queste ultime, entrambe non ancora economicamente indipendenti;
che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Sicché ricorrono le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1579 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa e , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 R.G. N. 1579/2025 V.G.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001 da (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], trascritto nel registro C.F._3 degli atti di matrimonio del Comune di Marsico Nuovo (PZ) al n. 18, P. II, S. A, anno
2001 (nonché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al N. 11,
Parte II, Serie B, Anno 2002);
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsico Nuovo
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1579/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
10.10.2025, promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE MICELLI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Scanzano C.F._2
ON (MT) alla piazza dei Centomila n. 1 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.6.1972, residente in [...] alla Zona PIP Galaino, cittadino italo- svizzero, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE MICELLI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Scanzano C.F._2
1 R.G. N. 1579/2025 V.G.
ON (MT) alla piazza dei Centomila n. 1 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 10.10.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 31.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (18.05.2002), Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, (2.3.2006), maggiorenne Per_2 ma economicamente non autosufficiente, e (1.10.2009), minorenne;
e che, Per_3 dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato
Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale con decreto n.
1761/2023.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 10.10.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul
PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
2 R.G. N. 1579/2025 V.G.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra loro in Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 18, P. II, S.
A, anno 2001 (nonché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 11, Parte II, S. B, anno 2002), alle seguenti condizioni:
«1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001, regolarmente trascritto presso i registri dell'Ufficio dello Stato Civile anno 2001, atto numero 18, parte II, serie A, Ufficio 1, tra e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Marsico Nuovo (MT) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. La casa coniugale completa degli arredi ubicata in Marsico Nuovo (PZ) alla zona
PIP Galaino, rimarrà nella disponibilità e verrà affidata definitivamente in favore di
che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie e Controparte_1 Per_2
. Per_3
3. La figlia minorenne rimarrà affidata congiuntamente ai coniugi con Per_3 collocamento prevalente presso il padre presso l'abitazione coniugale, con facoltà della madre di vederla e di trattenersi con lei alle medesime condizioni previste nell'accordo di separazione, così come omologato dal Tribunale di Potenza in data
8.02.2023 (cfr. doc. 7).
4. continuerà al loro mantenimento anche in considerazione dello Controparte_1 squilibrio reddituale tra i coniugi, così come risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.
5. In ogni caso, continuerà a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_1 delle figlie e un assegno mensile pari ad Persona_4 Persona_5 euro 300,00 (trecento/00) (e cioè Euro 150,00 per ciascuna) con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da pagarsi entro il giorno 10 di ciascun mese.
6. Tutte le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali come per legge.
7. continuerà a versare mensilmente la somma di € 250,00 a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Persona_6
3 R.G. N. 1579/2025 V.G.
economicamente autosufficiente. La precitata somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. continuerà a versare mensilmente la somma di € 150,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Persona_6 economicamente autosufficiente. La precitata somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere l'assegno divorzile riconoscendo che non sussistono i presupposti di legge.
10. Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere per le questioni patrimoniali».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella
4 R.G. N. 1579/2025 V.G.
separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa n. 1761/2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data
31.7.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse della figlia minorenne , sia in riferimento all'aspetto Per_3 relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale; che, con particolare riguardo alla contribuzione al sostentamento delle figlie maggiorenni e , Per_1 Per_2 siano conformi all'interesse di queste ultime, entrambe non ancora economicamente indipendenti;
che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Sicché ricorrono le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1579 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa e , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 R.G. N. 1579/2025 V.G.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Marsico Nuovo (PZ) il 30.12.2001 da (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], trascritto nel registro C.F._3 degli atti di matrimonio del Comune di Marsico Nuovo (PZ) al n. 18, P. II, S. A, anno
2001 (nonché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al N. 11,
Parte II, Serie B, Anno 2002);
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsico Nuovo
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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