Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento di applicazione, nel quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2011, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO IA Cristina - Presidente - del 03/11/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3543
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 20239/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO RI NI N. IL 02/05/1952;
avverso l'ordinanza n. 4/2010 TRIBUNALE di BARI, del 09/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG. Dott. Giovanni Salvi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Per inquadrare l'oggetto del ricorso, è opportuno premettere che, con decreto in data 6.2.1995, il Tribunale di Bari, nel procedimento nel quale ha applicato una misura di prevenzione a PE CC, ha disposto anche la confisca di un terreno sito in territorio di Adria e di tre capannoni edificati sullo stesso terreno, ritenendo i suddetti immobili provento delle attività delittuose a cui era dedito il PE.
La decisione del Tribunale è stata parzialmente modificata dalla Corte di appello di Bari, la quale ha confermato il provvedimento di confisca con riguardo ai suddetti capannoni, ma ha riconosciuto che del terreno sul quale gli stessi erano stati edificati era legittima proprietaria la moglie del PE, OR IA NI, alla quale sia il terreno sia i capannoni (abusivamente costruiti dal PE) erano stati donati, con atto in data 20.2.1989, da SS IA (zia del PE, proprietaria del terreno dal 22.6.1971).
La Corte di Cassazione, sul ricorso presentato da PE CC avverso la decisione della predetta Corte di appello, ha pronunciato declaratoria di improcedibilità per morte del predetto PE. Nell'anno 2010, OR IA NI, ritenendo di essere divenuta proprietaria per accessione degli immobili edificati sul suo terreno, si è rivolta al Tribunale di Bari, chiedendo che fosse dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace il provvedimento della Corte di Appello di Bari con il quale era stata confermata la confisca dei tre capannoni, oppure, in alternativa, che la questione sulla proprietà dei tre capannoni fosse rimessa al giudice civile. Con ordinanza in data 9.2.2011 il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di OR IA NI rilevando, innanzi tutto, che la predetta aveva partecipato, in qualità di proprietaria del terreno su cui insistevano i capannoni, al procedimento nei confronti del marito PE CC: in data 20.4.1994 le era stato notificato - quale terza interessata - il decreto di fissazione dell'udienza; all'udienza di convalida del sequestro anticipato disposto L. n. 575 del 1965, ex art. 2 bis il difensore del coniuge si era costituito anche per conto della OR, dalla quale aveva ricevuto, oltre alla nomina, anche specifico mandato a proporre eventuale impugnazione della decisione, emessa in sua contumacia. Inoltre alla OR, all'esito del procedimento di convalida, era stato notificato il 19.5.1994 il provvedimento di sequestro anticipato di beni ritenuti nella disponibilità di PE e alla stessa era anche stato notificato, in data 31.5.1995, il provvedimento con il quale, nell'applicare al PE la misura di prevenzione personale e patrimoniale, si disponeva la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto, tra i quali il terreno e i capannoni di cui si tratta nel presente processo. Secondo il Tribunale, l'omessa partecipazione, per sua autonoma scelta, avendo ricevuto regolare notizia dell'esito del procedimento di primo grado, non poteva consentire alla medesima di proporre in sede di incidente di esecuzione argomenti che avrebbe potuto e dovuto proporre in sede di gravame, essendosi formato nei suoi confronti il giudicato, salvo l'estensione a suo vantaggio di quanto riconosciuto nel giudizio nei confronti del PE. L'istanza di revoca del provvedimento della Corte di appello di Bari, sotto un primo profilo, veniva ritenuta inammissibile, poiché non erano intervenute nuove prove dopo la conclusione del procedimento.
Ma anche a voler ritenere che l'istante fosse rimasta estranea alla procedura, secondo il Tribunale le richieste della OR dovevano ugualmente essere rigettate, poiché la OR non poteva essere considerata terzo di buona fede, in quanto - prima di diventare proprietaria degli immobili - era a conoscenza, in quanto coniuge del PE, che costui aveva la piena disponibilità del terreno e che, in virtù di tale disponibilità, aveva edificato i manufatti in contestazione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OR IA NI, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
La ricorrente ha sostenuto che i capannoni, costruiti abusivamente da PE CC, erano divenuti di proprietà, per accessione, di SS IA, già proprietaria del terreno, la quale aveva trasferito i suoi legittimi diritti di proprietà (sul terreno e sui capannoni) alla OR.
La Corte di appello aveva errato nel confermare la confisca dei capannoni, restituendo alla OR - che legittimamente era proprietaria anche dei capannoni - soltanto il terreno, poiché la confisca, per costante giurisprudenza, determina la successione dello Stato, a titolo particolare, nella titolarità del bene, non già l'acquisto a titolo originario, e pertanto, poiché prima del provvedimento di confisca non vi era alcun titolo costitutivo del diritto di proprietà superficiaria a favore di PE CC, i capannoni non potevano essere confiscati e alla suddetta Corte sarebbe dovuta restare soltanto la possibilità di confiscare i diritti del terzo all'indennizzo.
Sotto altro aspetto, secondo la L. 31 maggio 1965, n. 575 i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi di buona fede, evidentemente sul presupposto che a trasferire i beni sia il proprietario soggetto passivo del sequestro ed esclude la confiscabilità di tali beni se l'acquisto, a titolo derivativo, sia avvenuto da parte di terzo di buona fede.
La suddetta norma doveva valere, a maggiore ragione, nel caso di specie, in quanto il trasferimento dei beni era avvenuto da parte di un soggetto estraneo (SS IA) che aveva acquistato i capannoni a titolo originario.
A seguito della richiesta del Procuratore Generale di dichiarare il ricorso inammissibile, la difesa ha presentato una memoria nella quale afferma che OR IA NI non era stata messa in condizioni di partecipare al giudizio di appello e di cassazione, e quindi non era stata messa in grado di interloquire sulla nuova statuizione relativa al ritenuto diritto di proprietà superficiaria in capo a PE CC.
Pertanto, in quanto terza estranea al procedimento di appello e di cassazione, la OR era legittimata ad adire il giudice delle misure di prevenzione in sede di incidente di esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.
La ricorrente, terza interessata, ricorre avverso l'ordinanza in data 9.2.2011 del Tribunale di Bari con la quale è stata rigettata la richiesta di dichiarazione di nullità, invalidità e inefficacia del decreto emesso nella procedura di prevenzione a carico del marito PE CC, con il quale era stata disposta la confisca dei capannoni edificati dal predetto su un terreno di cui era divenuta proprietaria la stessa ricorrente, a seguito di donazione da parte di SS IA.
In particolare, la ricorrente contesta la legittimità della confisca dei capannoni, poiché gli era stata riconosciuta dalla stessa Corte di appello la legittima proprietà del terreno sul quale gli stessi erano stati edificati, e conseguentemente - secondo la ricorrente - le avrebbero dovuto riconoscere anche la legittima proprietà, per accessione, dei suddetti capannoni. Deve preliminarmente essere esaminata la questione se la ricorrente era legittimata a proporre la suddetta istanza, poiché - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal Tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Ne deriva che qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l'onere di allegazione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, il ricorso all'incidente di esecuzione non è consentito, in quanto servirebbe a porre in discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in sede di esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento (V. Sez. 6 sent. n. 37025 del 18.9.2002, Rv. 222664). Il Tribunale di Bari ha puntualmente indicato la data di notifica alla ricorrente degli atti attraverso i quali la stessa era stata posta nelle condizioni di partecipare anche al giudizio di impugnazione, dopo essersi costituita tramite il difensore nel procedimento di primo grado.
Nella memoria presentata dalla difesa, a seguito delle richieste della Procura generale, si sostiene genericamente che OR IA NI non era stata messa in condizioni di partecipare al giudizio di impugnazione, ma non si contestano le notifiche degli atti puntualmente indicati dal Tribunale, che provano invece che la ricorrente non ha presentato appello avverso alla decisione del Tribunale, pur essendo stata messa nelle condizioni per esercitare questo suo diritto, e quindi non può ora dedurre argomenti che avrebbe dovuto proporre nel giudizio di impugnazione, non essendo peraltro intervenuto alcun fatto nuovo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012