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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4324/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 dai signori
1) , nato il [...] a [...], ed ivi residente, in Parte_1
Via del Passero n. 6, cittadino italiano, codice fiscale , rappresentato, C.F._1 assistito e difeso dall'avv. Barbara Uboldi del Foro di Busto Arsizio, presso la quale ha eletto domicilio telematico, all'indirizzo di PEC Email_1
e
2) nata il [...] a [...], ed ivi residente Parte_2 in Via Giulio Alfredo Maccacaro n. 2, cittadina italiana, codice fiscale , C.F._2 rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Alida Pozzi del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo di PEC Email_2
con il seguente figlio: , nato l'[...] a [...], residente a Milano, Persona_1 in Via Giulio Alfredo Maccacaro n. 2, cittadino italiano.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto dai ricorrenti in data 2 aprile
2025, e depositato in data 7 aprile 2025, integrato con successive note del 30 aprile 2025, contenenti l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a rispettivo carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con riguardo al figlio , nato fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni: Per_1
pagina 1 di 4 1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori e manterrà la sua residenza presso Per_1
l'abitazione materna, in Via Giulio Alfredo Maccacaro n. 2 di Milano.
2. Le visite tra padre e figlio avverranno con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina, fino alla domenica dopo cena, con rientro presso l'abitazione materna, per il pernotto;
- laddove il papà potesse fruire di riposi, o di permessi di lavoro, lo stesso potrà tenere il figlio presso di sé per periodi maggiori, previo accordo tra le parti;
- durante le vacanze estive, trascorrerà, con ciascun genitore, due settimane, anche non Per_1 consecutive, in periodi da comunicarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- , inoltre, potrà trascorrere dieci giorni di vacanze, durante l'estate, presso i nonni Per_1 paterni, nonché altri dieci giorni con i nonni materni, previo accordo tra le parti, con riguardo alle date scelte a tal fine e pur sempre nel rispetto dei desideri del bambino;
- in occasione delle vacanze natalizie, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il Per_1 giorno di Santa Stefano con l'altro, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui avrà Per_1 passato il giorno di Santo Stefano e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, sempre ad anni alterni;
- , inoltre, trascorrerà il giorno del suo compleanno con un genitore, per il pranzo e dalle Per_1 ore 17, fino a dopo cena, con l'altro genitore, ad anni alterni;
laddove il compleanno del figlio cadesse in un giorno infrasettimanale, ciascun genitore lo festeggerà nel week-end immediatamente successivo, uno al sabato e l'altro la domenica;
- trascorrerà, altresì, le feste della mamma e del papà, nonché i compleanni dei genitori, Per_1 con il festeggiato nelle rispettive ricorrenze, compatibilmente con gli impegni, scolastici e non, del minore.
3. Il signor verserà alla OR la somma di Euro 200,00 mensili, in via anticipata, Pt_1 Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma che sarà annualmente rivalutata, sulla base agli indici Istat - costo vita.
4. Quanto alle spese extra assegno, relative al figlio, le parti concordano che le sosterranno in misura pari al 50% per ciascuno, secondo il vigente Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
5. Le parti convengono che le spese della retta scolastica per la scuola privata, attualmente frequentata dal bambino, fino al termine del ciclo di studi in essere, saranno a carico esclusivo della OR , così come anche i buoni pasto. Pt_2
6. Le parti convengono che, in caso di assoluta necessità e laddove non vi siano soluzioni più economiche, frequenterà il pre-scuola e il dopo-scuola, con oneri a carico dei genitori al Per_1
50% per ciascuno.
7. I ricorrenti convengono, inoltre, che resteranno, in ogni caso, a carico della OR , gli Pt_2 oneri per la frequentazione di centri ricreativi (grest, campus, anche se organizzati da scuole pubbliche, o da enti territoriali), questo fatta eccezione per la partecipazione a campus estivi pubblici e all'oratorio, con riguardo ai quali le parti prestano, fin da ora, consenso e fissano un tetto massimo di spesa condivisa in Euro 150,00 complessivi, da suddividere al 50%.
8. I ricorrenti ripartiranno tra loro, al 50%, le spese relative al corso di nuoto, frequentato dal figlio.
9. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla OR . Pt_2
10. Le detrazioni fiscali, relative alle spese del figlio, saranno a favore della OR al 100%. Pt_2
pagina 2 di 4 11. I ricorrenti si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore.
12. I documenti d'identità di resteranno presso la OR , che li consegnerà al signor Per_1 Pt_2
in caso di sua richiesta, in occasione di viaggi/vacanze con il figlio, o per altre esigenze, Pt_1 nell'interesse del minore.
13. Spese di procedura compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge, per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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