Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di trasporto aereo, con il relativo annesso, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di trasporto aereo, con il relativo annesso, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.