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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI IU CA, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Staiano e dall'avv. Vincenzo Cicino, di fiducia avverso la ordinanza n. 379/22 in data 27/07/2022 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione del difensore, avv. Vincenzo Cicino, comparso anche in sostituzione dell'avv. Salvatore Staiano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/07/2022, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, rigettava il gravame proposto nell'interesse di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3909 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/12/2022 IU CA LI, indagato per i reati - tutti aggravati dall'utilizzo di metodo mafioso - di estorsione, violenza privata tentata e consumata, furto in abitazione pluriaggravato, detenzione e ricettazione di arma clandestina avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia che, in data 01/06/2022, aveva respinto l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di IU CA LI, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico formale motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; il provvedimento impugnato ha omesso di considerare una serie di elementi di fatto addotti dalla difesa, e segnatamente: l'assoluzione in appello per altro procedimento per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; l'avvenuta revoca dell'avviso orale da parte del Questore di Padova;
il luogo di domiciliazione della persona offesa (località protetta); il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (ad oltre mille chilometri di distanza dai luoghi ove sarebbero stati commessi i fatti); le modeste violazioni riscontrate in relazione all'esecuzione di misura cautelare per altra causa;
la risalenza nel tempo dei fatti contestati (novembre 2020). Si è evidenziata altresì la sproporzione della misura cautelare in essere rispetto alla reale gravità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha evidenziato in premessa come i reati in relazione ai quali è stata applicata al LI la misura cautelare della custodia in carcere rientrano tra quelli per i quali vige la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Già il primo giudice aveva riconosciuto l'esistenza di elementi concreti ed attuali denotanti la pericolosità dell'indagato e l'adeguatezza della misura adottata, alla luce delle modalità delle condotte contestate, sfociate nella realizzazione seriale di gravi azioni prevaricanti poste in essere sia con minaccia che con violenza, tutte accompagnate dall'utilizzo del metodo mafioso, in presenza di soggetto nei cui confronti la meno grave misura degli arresti domiciliari, in considerazione delle ripetute e plurime violazioni delle prescrizioni imposte nell'ambito di altro procedimento penale, aveva palesato la sua evidente inadeguatezza. Il Tribunale ha riconosciuto altresì come il giudice adito con la ../ 2 richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. non si era limitato a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., ma aveva esplicitamente valutato l'irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa nell'istanza di sostituzione della misura in atto, ritenendo che non fossero stati presentati elementi di rilievo al fine di ritenere attenuate le già valutate esigenze cautelari;
da parte sua, il provvedimento impugnato ha ritenuto come recessive le motivazioni addotte nell'interesse del prevenuto, confermando l'assenza di nova decisivi, non potendo, da un lato, il solo decorso del tempo (sei mesi) giustificare istanze attenuatrici e, dall'altro, considerando che la sostanziale prossimità delle condotte (poste in essere tra il 2019 ed il 2020) rispetto alla data nella quale era stata imposta la misura cautelare in essere giustificava il formulato giudizio di attualità e concretezza. Nei confronti di queste congrue e argomente conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di gravame. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 20/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione del difensore, avv. Vincenzo Cicino, comparso anche in sostituzione dell'avv. Salvatore Staiano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/07/2022, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, rigettava il gravame proposto nell'interesse di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3909 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/12/2022 IU CA LI, indagato per i reati - tutti aggravati dall'utilizzo di metodo mafioso - di estorsione, violenza privata tentata e consumata, furto in abitazione pluriaggravato, detenzione e ricettazione di arma clandestina avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia che, in data 01/06/2022, aveva respinto l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di IU CA LI, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico formale motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; il provvedimento impugnato ha omesso di considerare una serie di elementi di fatto addotti dalla difesa, e segnatamente: l'assoluzione in appello per altro procedimento per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; l'avvenuta revoca dell'avviso orale da parte del Questore di Padova;
il luogo di domiciliazione della persona offesa (località protetta); il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (ad oltre mille chilometri di distanza dai luoghi ove sarebbero stati commessi i fatti); le modeste violazioni riscontrate in relazione all'esecuzione di misura cautelare per altra causa;
la risalenza nel tempo dei fatti contestati (novembre 2020). Si è evidenziata altresì la sproporzione della misura cautelare in essere rispetto alla reale gravità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha evidenziato in premessa come i reati in relazione ai quali è stata applicata al LI la misura cautelare della custodia in carcere rientrano tra quelli per i quali vige la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Già il primo giudice aveva riconosciuto l'esistenza di elementi concreti ed attuali denotanti la pericolosità dell'indagato e l'adeguatezza della misura adottata, alla luce delle modalità delle condotte contestate, sfociate nella realizzazione seriale di gravi azioni prevaricanti poste in essere sia con minaccia che con violenza, tutte accompagnate dall'utilizzo del metodo mafioso, in presenza di soggetto nei cui confronti la meno grave misura degli arresti domiciliari, in considerazione delle ripetute e plurime violazioni delle prescrizioni imposte nell'ambito di altro procedimento penale, aveva palesato la sua evidente inadeguatezza. Il Tribunale ha riconosciuto altresì come il giudice adito con la ../ 2 richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. non si era limitato a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., ma aveva esplicitamente valutato l'irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa nell'istanza di sostituzione della misura in atto, ritenendo che non fossero stati presentati elementi di rilievo al fine di ritenere attenuate le già valutate esigenze cautelari;
da parte sua, il provvedimento impugnato ha ritenuto come recessive le motivazioni addotte nell'interesse del prevenuto, confermando l'assenza di nova decisivi, non potendo, da un lato, il solo decorso del tempo (sei mesi) giustificare istanze attenuatrici e, dall'altro, considerando che la sostanziale prossimità delle condotte (poste in essere tra il 2019 ed il 2020) rispetto alla data nella quale era stata imposta la misura cautelare in essere giustificava il formulato giudizio di attualità e concretezza. Nei confronti di queste congrue e argomente conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di gravame. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 20/12/2022.