Art. 25.
Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo 1, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprieta' contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 451 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli atti, ai titoli, alle formalita' e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese - in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge - le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 12 che sono considerati, a tutti gli effetti, attivita' di formazione di proprieta' contadina.
Nessuna imposta o tassa e' dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 8.
Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo 1, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprieta' contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 451 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli atti, ai titoli, alle formalita' e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese - in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge - le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 12 che sono considerati, a tutti gli effetti, attivita' di formazione di proprieta' contadina.
Nessuna imposta o tassa e' dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 8.