Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato (art. 348 cod. pen.) il soggetto che rediga una relazione di consulenza, su carta intestata "Studio legale internazionale", in ordine ad un procedimento penale, in quanto la consulenza non rientra tra gli atti tipici per i quali occorre una speciale abilitazione, ma è un'attività "relativamente libera, solo strumentalmente connessa con la professione forense.
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Leggi di più… - 2. Esercizio abusivo della professionehttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 10 ottobre 2022
L'esercizio abusivo della professione è quel reato commesso, ad esempio, dall'odontotecnico il quale provveda direttamente all'istallazione di una protesi dentaria oppure che rilevi le impronte dentarie di un paziente, in quanto tali operazioni, comportando manovre all'interno del cavo orale della persona, sono di esclusiva competenza del medico odontoiatra. Molto frequente, nella prassi, l'ipotesi appena illustrata: basti pensare all'episodio accaduto ad Imperia lo scorso 24 maggio 2022, che ha visto coinvolto un odontotecnico il quale da anni ormai operava abusivamente tra Torino e Imperia, svolgendo l'attività professionale riservata al medico odontoiatra. A seguito di una indagine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2003, n. 17921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17921 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
Dott. Adolfo Di Virginio "
Dott. Francesco Ippolito "
Dott. Vincenzo Rotundo "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA VI;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 23.9.2002. Letti gli atti;
udita la relazione del Cons. dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Francesco Cosentino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza;
udito il difensore avv. Gian Luigi Gallina, che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni del P.G.
FATTO E DIRITTO
Ricorre VA VI con due distinti mezzi di impugnazione, personalmente e a mezzo del difensore di fiducia, avverso sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 23.9.2002, con la quale veniva confermata la sua condanna per il reato di cui all'articolo 348 c.p., ascrittogli per aver abusivamente esercitato la professione di avvocato redigendo una relazione di consulenza scritta in ordine a un procedimento penale, in cui era imputato tale TO NN, su carta intestata "Studio Legale Internazionale VA": intestazione che figurava anche nell'elenco telefonico. Deduce erronea applicazione dell'articolo 348 c.p. e vizio di motivazione perché l'attività di consulenza non sarebbe riservata alla professione forense, pur essendo alla stessa connessa, e la sua attività si era limitata alla redazione di un parere in una materia in cui egli era particolarmente esperto quale autore di pubblicazioni sul contratto di trasporto e sulle responsabilità civili e penali relative;
e perché l'esercizio abusivo sarebbe stato ravvisato sulla base di un'unica ed isolata prestazione, non esistendo alcun elemento atto a far ritenere la continuità della attività di consulenza. Si duole inoltre della mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della pena;
ed eccepisce la intervenuta prescrizione del reato, perché il parere risalirebbe alla data del 1 luglio 1994.
Il ricorso si deve ritenere fondato.
Ben è vero che questa Corte (Sez. VI, 8.10.2002 n. 1151, Notaristefano), esaminando in epoca recentissima la questione della individuazione dell'ambito dell'attività riservata agli esercenti una determinata professione, ha affermato che questo comprende non soltanto gli atti "tipici" della professione, ma può estendersi anche agli atti "relativamente liberi", e cioè non esclusivi del professionista pur se solitamente collegati alla sua attività tipica, che possono essere compiuti anche da estranei soltanto a condizione che si tratti di attività sporadica ed occasionale;
per cui costituisce esercizio abusivo della professione il compimento di atti del genere in forma continuativa ed organizzata. Tale indirizzo si pone peraltro in consapevole contrasto con l'orientamento in precedenza costante, che circoscrive gli atti rilevanti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 348 c.p., alla sfera di quelli riservati in via esclusiva a soggetti dotati di speciale abilitazione e cioè ai cosiddetti atti tipici, escludendo dal novero delle attività esclusive quelle "relativamente libere", solo strumentalmente connesse a quelle tipiche. Ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento del tutto prevalente, non ravvisando ne' sul piano giuridico ne' sul piano logico ragioni apprezzabili per conferire rilievo penalistico a fatti di tale rilievo pacificamente privi di per sè stessi, che dovrebbero essere considerati penalmente rilevanti soltanto in considerazione della loro reiterazione o della loro riconducibilità ad una attività organizzata. È pertinente il richiamo della difesa alle cosiddette agenzie di infortunistica stradale, che svolgono in forma organizzata attività di consulenza riconducibili normalmente all'esercizio della professione forense, senza che la liceità di essa sia stata mai posta in questione;
e possono essere citati anche i numerosi enti di patronato, che svolgono attività analoga in materia di lavoro e in materia pensionistica. Nel caso, comunque, anche l'adesione all'isolato indirizzo proprio della decisione citata non comporterebbe la configurazione del reato di cui all'articolo 348 c.p., posto che anche a mente di essa è pur sempre necessario l'esercizio di una attività sistematica e sia pure relativamente organizzata, mentre al VA è attribuita una prestazione isolata che non può essere considerata come sintomatica di un'attività svolta in forma professionale sulla base della sola dizione della carta intestata su cui è stato redatto il suo parere. La condotta del VA non è quindi riconducibile alla fattispecie astratta prevista dall'articolo 348 c.p.; onde va annullata senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 15 APRILE 2003.