CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21214 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere LA DR AM RA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. Udito l'avvocato Silvia Salvato, che si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 marzo 2025, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza resa in data 27 febbraio 2022 dal Tribunale di Mantova, il quale aveva condannato LE RI per il delitto di bancarotta documentale contestato ai sensi degli artt. 223 e 216 r.d. n.267 del 1942. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21214 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 17/02/2026 2 Al RI, quale amministratore della CARE GROUP RL dal 10 aprile 2015, era stata contestata una condotta mista di omessa tenuta delle scritture e di occultamento di quelle esistenti. Si era ricostruito in fatto che le scritture contabili antecedenti all’anno 2014 erano state consegnate ad una ditta di elaborazione dati, la EDP;
sebbene espressamente compulsato dal curatore, il RI non si era attivato per recuperarle. Tutta la documentazione cartacea antecedente il 2015, era stata ritirata dallo stesso RI dalla sede dell’impresa SA RL (collegata alla CARE GROUP); egli l’aveva depositata in un garage (per sua stessa ammissione), ma non ne aveva consentito il rinvenimento agli organi della curatela. Quanto invece alle scritture successive all’assunzione dell’incarico di amministrazione, non era emersa la prova che fossero state compiutamente tenute, nonostante la prosecuzione di un’attività d’impresa, con l’incasso di assegni dai grossisti. Il fallimento veniva dichiarato il 9 marzo 2017. In ordine all’elemento soggettivo, veniva individuato nella coscienza e volontà di non rendere possibile alla curatela una ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione LE RI, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Silvia Salvato, deducendo motivi di impugnazione ricondotti alle ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo lamenta che il giudice dell’appello non si sarebbe effettivamente confrontato con le specifiche questioni sollevate nell’atto di appello. Seguiva l’indicazione di una serie di circostanze di fatto, in ordine alle quali il giudice non avrebbe adeguatamente motivato. 2.2. Il secondo motivo riguarda la carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della fattispecie. Non operando una distinzione concettuale tra le condotte di mera omissione e quelle di sottrazione della documentazione, il giudice avrebbe omesso di motivare sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie. 2.3. Il terzo motivo riguarda la motivazione sull’elemento oggettivo della condotta e della sua idoneità a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso. 3 4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo, relativo al mancato confronto della Corte di appello con le doglianze difensive, è manifestamente infondato. L’atto di appello non sottoponeva all’esame del giudice singole questioni giuridiche puntuali, ma si limitava a censurare il modo in cui erano state condotte le indagini, ripercorrendo gli elementi fattuali per prospettarne una diversa lettura. La Corte territoriale ha, invece, esaminato analiticamente il complesso degli elementi di fatto, ritenendo che essi integrassero gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, attraverso valutazioni di merito che non sono sindacabili in questa sede di legittimità. 3. Il secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla carenza di motivazione sull’elemento soggettivo e all’erroneo inquadramento giuridico della condotta, sono fondati. Al RI è stata contestata una condotta mista, commissiva e omissiva, in quanto, una volta divenuto amministratore nell’aprile 2015, egli, da un lato, avrebbe occultato la documentazione contabile precedente — esistente e acquisita nella sua disponibilità — e, dall’altro, avrebbe omesso di tenere regolarmente libri e scritture contabili, pur continuando a incassare assegni dai grossisti per un apprezzabile lasso temporale. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ricomprende entrambe tali condotte nell’ambito della bancarotta documentale «specifica». È opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, [...], Rv. 271611). 4 La prima fattispecie (c.d. «specifica») consiste nella sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. La seconda fattispecie (c.d. «generale») è integrata dalla tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita;
essa presuppone, diversamente dalla prima, un accertamento condotto su scritture contabili effettivamente rinvenute ed esaminate dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, vale a dire mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi ovvero l’omessa annotazione di dati veri, accompagnata dalle ulteriori modalità descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [...], Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, [...], Rv. 269904). L’ipotesi di omessa tenuta, totale o parziale, dei libri contabili, quando non si traduca in una vera e propria «falsificazione», deve essere ricondotta nell’alveo applicativo dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.; a tal fine è tuttavia necessario che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, giacché, in difetto, risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella — analoga sotto il profilo materiale — di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [...], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279179). Va altresì precisato che l’omessa tenuta, così come la sottrazione, distruzione o falsificazione, può essere anche «parziale» e che tale nozione comprende tanto la mancata istituzione di uno o più libri contabili quanto l’ipotesi in cui i libri, pur materialmente esistenti, siano stati lasciati in bianco. Le condotte materiali ascritte al RI appaiono tutte riconducibili alla prima ipotesi di bancarotta documentale, ossia a quella che richiede il dolo specifico. La lettura complessiva delle sentenze di merito consente di individuare elementi fattuali indicativi della natura fraudolenta della condotta, idonei a fondare una valutazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico: il RI, già amministratore e liquidatore della SA, recentemente fallita, assumeva l’amministrazione della Care Group, società che si presentava quale mera emanazione della precedente, essendone concessionaria per la vendita dei prodotti;
pur consapevole della situazione di decozione della società, egli provvedeva a incassare una pluralità di assegni, completando la vendita della 5 merce residua, ometteva ogni annotazione contabile di tali operazioni e, infine, lasciava la società al fallimento. Né il Tribunale né la Corte di appello hanno, tuttavia, sottoposto tali elementi a un adeguato vaglio, al fine di verificare, nel merito, la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, incorrendo in un errore di qualificazione giuridica e limitando la motivazione al solo profilo del dolo generico. 4. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di merito, affinché, previa corretta qualificazione giuridica della fattispecie, proceda a verificare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DR AM RA IA SA AN OL
Udita la relazione svolta dal Consigliere LA DR AM RA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. Udito l'avvocato Silvia Salvato, che si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 marzo 2025, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza resa in data 27 febbraio 2022 dal Tribunale di Mantova, il quale aveva condannato LE RI per il delitto di bancarotta documentale contestato ai sensi degli artt. 223 e 216 r.d. n.267 del 1942. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21214 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 17/02/2026 2 Al RI, quale amministratore della CARE GROUP RL dal 10 aprile 2015, era stata contestata una condotta mista di omessa tenuta delle scritture e di occultamento di quelle esistenti. Si era ricostruito in fatto che le scritture contabili antecedenti all’anno 2014 erano state consegnate ad una ditta di elaborazione dati, la EDP;
sebbene espressamente compulsato dal curatore, il RI non si era attivato per recuperarle. Tutta la documentazione cartacea antecedente il 2015, era stata ritirata dallo stesso RI dalla sede dell’impresa SA RL (collegata alla CARE GROUP); egli l’aveva depositata in un garage (per sua stessa ammissione), ma non ne aveva consentito il rinvenimento agli organi della curatela. Quanto invece alle scritture successive all’assunzione dell’incarico di amministrazione, non era emersa la prova che fossero state compiutamente tenute, nonostante la prosecuzione di un’attività d’impresa, con l’incasso di assegni dai grossisti. Il fallimento veniva dichiarato il 9 marzo 2017. In ordine all’elemento soggettivo, veniva individuato nella coscienza e volontà di non rendere possibile alla curatela una ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione LE RI, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Silvia Salvato, deducendo motivi di impugnazione ricondotti alle ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo lamenta che il giudice dell’appello non si sarebbe effettivamente confrontato con le specifiche questioni sollevate nell’atto di appello. Seguiva l’indicazione di una serie di circostanze di fatto, in ordine alle quali il giudice non avrebbe adeguatamente motivato. 2.2. Il secondo motivo riguarda la carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della fattispecie. Non operando una distinzione concettuale tra le condotte di mera omissione e quelle di sottrazione della documentazione, il giudice avrebbe omesso di motivare sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie. 2.3. Il terzo motivo riguarda la motivazione sull’elemento oggettivo della condotta e della sua idoneità a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso. 3 4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo, relativo al mancato confronto della Corte di appello con le doglianze difensive, è manifestamente infondato. L’atto di appello non sottoponeva all’esame del giudice singole questioni giuridiche puntuali, ma si limitava a censurare il modo in cui erano state condotte le indagini, ripercorrendo gli elementi fattuali per prospettarne una diversa lettura. La Corte territoriale ha, invece, esaminato analiticamente il complesso degli elementi di fatto, ritenendo che essi integrassero gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, attraverso valutazioni di merito che non sono sindacabili in questa sede di legittimità. 3. Il secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla carenza di motivazione sull’elemento soggettivo e all’erroneo inquadramento giuridico della condotta, sono fondati. Al RI è stata contestata una condotta mista, commissiva e omissiva, in quanto, una volta divenuto amministratore nell’aprile 2015, egli, da un lato, avrebbe occultato la documentazione contabile precedente — esistente e acquisita nella sua disponibilità — e, dall’altro, avrebbe omesso di tenere regolarmente libri e scritture contabili, pur continuando a incassare assegni dai grossisti per un apprezzabile lasso temporale. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ricomprende entrambe tali condotte nell’ambito della bancarotta documentale «specifica». È opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, [...], Rv. 271611). 4 La prima fattispecie (c.d. «specifica») consiste nella sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. La seconda fattispecie (c.d. «generale») è integrata dalla tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita;
essa presuppone, diversamente dalla prima, un accertamento condotto su scritture contabili effettivamente rinvenute ed esaminate dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, vale a dire mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi ovvero l’omessa annotazione di dati veri, accompagnata dalle ulteriori modalità descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [...], Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, [...], Rv. 269904). L’ipotesi di omessa tenuta, totale o parziale, dei libri contabili, quando non si traduca in una vera e propria «falsificazione», deve essere ricondotta nell’alveo applicativo dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.; a tal fine è tuttavia necessario che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, giacché, in difetto, risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella — analoga sotto il profilo materiale — di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [...], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279179). Va altresì precisato che l’omessa tenuta, così come la sottrazione, distruzione o falsificazione, può essere anche «parziale» e che tale nozione comprende tanto la mancata istituzione di uno o più libri contabili quanto l’ipotesi in cui i libri, pur materialmente esistenti, siano stati lasciati in bianco. Le condotte materiali ascritte al RI appaiono tutte riconducibili alla prima ipotesi di bancarotta documentale, ossia a quella che richiede il dolo specifico. La lettura complessiva delle sentenze di merito consente di individuare elementi fattuali indicativi della natura fraudolenta della condotta, idonei a fondare una valutazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico: il RI, già amministratore e liquidatore della SA, recentemente fallita, assumeva l’amministrazione della Care Group, società che si presentava quale mera emanazione della precedente, essendone concessionaria per la vendita dei prodotti;
pur consapevole della situazione di decozione della società, egli provvedeva a incassare una pluralità di assegni, completando la vendita della 5 merce residua, ometteva ogni annotazione contabile di tali operazioni e, infine, lasciava la società al fallimento. Né il Tribunale né la Corte di appello hanno, tuttavia, sottoposto tali elementi a un adeguato vaglio, al fine di verificare, nel merito, la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, incorrendo in un errore di qualificazione giuridica e limitando la motivazione al solo profilo del dolo generico. 4. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di merito, affinché, previa corretta qualificazione giuridica della fattispecie, proceda a verificare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DR AM RA IA SA AN OL