Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero nel territorio di un altro Stato del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente (art. 12, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni), nel concetto di "ingresso illegale" non può ricomprendersi il mero "transito" per fare ritorno al proprio paese d'origine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/10/2003
1. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4381
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 042963/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO;
avverso l'ordinanza emessa il 12 settembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo;
nel procedimento relativo a:
1) AN NT RI, nato in [...] il [...];
2) IF LE, nato in [...] il [...];
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato in:
FATTO
Con ordinanza del 12 settembre 2002, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia di frontiera, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3, D. L.vo n. 286 del 1998, nei confronti dei cittadini rumeni NT RI OB
e LE IM, autisti addetti al trasporto di altri cittadini rumeni che lasciavano l'Italia per entrare in Austria. In particolare, il giudice, rilevato che, secondo quanto affermato dai trasportati, la loro destinazione finale era la Romania e non l'Austria, che doveva essere semplicemente attraversata, non ha ravvisato alcuna rilevanza penale nella condotta degli arrestati. Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo ha proposto il ricorso per Cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene che l'art. 12, comma 3, del D. L.vo n. 286 del 1998, così come novellato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002, punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, a nulla rilevando la finale destinazione del viaggio.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, nel concetto di ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente non può essere ricompreso il mero transito per fare rientro nel paese di origine, ma solo l'ingresso finalizzato alla permanenza nello Stato in cui si vuole entrare. Ciò innanzi tutto per considerazioni di ordine sistematico, essendo tutta la normativa in questione tesa a contrastare l'emigrazione clandestina e non comportamenti che sarebbero addirittura diretti a rimuovere situazioni di irregolarità mediante il rientro nel paese di cui la persona ha la cittadinanza o la residenza permanente. In secondo luogo, anche la normativa sopranazionale, e segnatamente l'art. 13 cpv. della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, prescrive che "ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese".
Neppure ha rilevanza la considerazione del ricorrente secondo il quale, con tale interpretazione della norma, gli autori del reato potrebbero sempre ottenere la impunità indottrinando i trasportati e facendo loro riferire di voler rientrare nel paese di origine. Ciò perché, a parte il fatto che il rilievo è inconferente ai fini di una corretta interpretazione della norma, si trascura di considerare che, invece, ove vi siano precisi elementi (esclusi dal giudice nel caso di specie) per far ritenere che l'ingresso nello Stato straniero abbia finalità diverse da quella del solo transito, la fattispecie dovrebbe dirsi invece integralmente realizzata. È perciò soltanto una questione di prova che ovviamente spetta all'accusa. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004