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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/10/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1510/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso del 3.05.2024, depositato da
1) Parte_1
Nato a Como il 07.03.1974
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Chiara Alfieri
e
2) CP_1
Nata a Torino il 17.04.1979
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Chiara Mauri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in NO EN (CO), trascritto nel medesimo Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio al n.14, Parte
II, Serie A, Anno 2006, in regime di comunione legale dei beni, in data 23.09.2006
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 14.06.2023
omologato con decreto del 22-23.06.2023
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata in data [...] Per_1
- nata in data [...] Per_2
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Signor e la Signora in data 23.09.2006 Parte_1 CP_1
nel Comune di NO G.le (CO), Atto n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2006 ed ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO
EN perché provveda alle trascrizioni e annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso la madre in
NO EN. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione e bisogni;
3) disporre che le figlie minori frequentino in maniera tendenzialmente paritetica entrambi i genitori secondo il seguente schema. Le figlie minori vivranno presso la madre ed il padre potrà tenerle con sé secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: due volte alla settimana, nei giorni di martedì e mercoledì, con pernottamento incluso e quindi dalla fine delle lezioni scolastiche del martedì e fino al giovedì mattina, con impegno dello stesso ad accompagnare le minori alle lezioni scolastiche;
inoltre, e staranno con il padre a fine settimana alternati, il sabato, Per_1 Per_2
dall'uscita di scuola ovvero dalla mattina ad orario da concordarsi tra i coniugi, tenendo conto degli impegni e/o delle inclinazioni delle minori, sino, al lunedì mattina con impegno dello stesso ad accompagnare le minori alle lezioni scolastiche. Il tutto salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse delle figlie. I genitori, preventivamente, concorderanno con ragionevole anticipo e nel rispetto della regola dell'alternanza, l'organizzazione dei periodi di vacanza e/o comunque inattività scolastica delle figlie (quali, ad esempio: festività natalizie e pasquali, ferie estive, ecc.) assicurando il preminente interesse delle minori di frequentazione di entrambi i genitori. Questi ultimi, quindi, presteranno attenzione ad una equa divisione dei tempi di permanenza delle minori con l'uno e con l'altro genitore, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative di ciascuno e salvo diversi accordi che gli stessi, in caso di necessità, potranno assumere previo congruo avviso all'altro. In particolare, per le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per 2 settimane consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con la sospensione scolastica estiva;
4) porre a carico del Padre Sig. il versamento, a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1
figlie minori, un assegno mensile dell'importo rivalutato complessivo di € 503,00 (cinquecentotre/00) ovvero
€ 251,50 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, importo soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dal mese di aprile 2025, da corrispondersi a mezzo di bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, alle coordinate bancarie indicate dalla sig.ra CP_1
5) disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre
2021, n. 230 (“Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”), venga erogato per l'intero al 100% a favore della signora con le modalità che stabiliranno i coniugi di comune accordo, siano esse l'addebito diretto da parte CP_1
dell su un conto corrente di riferimento della moglie, ovvero mediante un riaccredito che il marito si CP_2 impegna a eseguire a favore della moglie, ove i coniugi indichino o abbiano già indicato – quale modalità di pagamento per il suddetto sostengo economico – le coordinate bancarie del signor Parte_1
6) disporre che le spese straordinarie di mantenimento delle figlie minori, siano poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e che verranno individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Como del
24.05.2018 che qui si intende integralmente richiamato;
le spese per i figli minori, sostenute da ciascun coniuge, che danno origine ad oneri deducibili (es. scuola, spese mediche) saranno detratte dal genitore che sostiene esclusivamente la spesa, ovvero la detrazione verrà ripartita al 50% tra i genitori nel caso di spesa sostenuta da entrambi;
7) quanto ai conti cointestati presso Banca Ifis – conti deposito n. 152372-8 e n. 156585-4, CP_3
originariamente attivati in favore delle figlie e sono stati sciolti e le relative somme suddivise Per_1 Per_2
in parti uguali tra i coniugi;
8) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 23.09.2006 , in NO EN (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO EN
(anno 2006, atto n. 14, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO EN (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RB Cao