Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2020, n. 3761
CASS
Sentenza 17 novembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro preventivo impeditivo di beni appartenenti ad una società fallita, la persistenza del rischio di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato deve essere valutata tenendo conto del trasferimento della disponibilità e dell'amministrazione dei beni dal fallito agli organi della procedura concorsuale, bilanciando le esigenze cautelari con quelle di tutela dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto dell'istanza di dissequestro del danaro depositato sul conto corrente di una società fallita presentata dalla curatela, ritenendo non argomentata la permanenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato di peculato da parte dell'amministratore).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2020, n. 3761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3761
    Data del deposito : 17 novembre 2020

    Testo completo