Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
Non sussiste l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2012, n. 30778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30778 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/05/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 883
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 39525/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC RI N. IL 04/11/1954;
avverso la sentenza n. 1084/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 30/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.- Con sentenza 30/11/2005 il Tribunale di Trieste condannava IN MO, cittadino italiano appartenente alla minoranza slovena, previa concessione delle attenuanti generiche (equivalenti), alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 100 di ammenda, e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per i reati, unificati ex cpv. art. 81 c.p., di cui agli artt. 337 e 582 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 10, e art. 651 cp., per essersi, dopo aver rifiutato di dare le proprie generalità, opposto, con violenza, agli appartenenti alla polizia Municipale, intervenuti per contestargli un divieto di sosta e procedere alla sua identificazione, cagionando lesioni agli agenti AS CA, AL DR e AN AS.
2.- Su appello del prevenuto la Corte d'appello di Trieste, con sentenza 30/09/2010, dichiarava n.d.p. per prescrizione in ordine alla contravvenzione e confermava nel resto la sentenza del Tribunale, rideterminando la pena in mesi cinque di reclusione. 3.- Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo che:
a.- egli, alla richiesta di documenti da parte degli agenti, chiese - avendone diritto in base all'art. 6 Cost., all'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, all'art. 5 del Memorandum di Londra, al Trattato di Osimo, recepito con L. n. 73 del 1977, alla L. n. 482 del 1999, alla Convenzione europea per la protezione delle minoranze nazionali (Strasburgo 01.02.1995, L. n. 302 del 1997), alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (Strasburgo 05.11.1992), alla L. n 38 del 2001 - che gli stessi gli si rivolgessero in sloveno, cosa che, nonostante l'arrivo di altri agenti, fra cui uno che gli si rivolse in croato, non fu effettuata, sino a che, su ordine dell'ufficiale Vouk, fu prelevato di forza e condotto in Questura per l'identificazione;
b.- il comportamento così tenuto dagli agenti integrava certamente atto arbitrario, con quanto ne consegue circa la configurabilità della relativa scriminante speciale;
c. - l'aver egli da subito richiesto l'uso della lingua slovena comporta che tutti gli atti successivi dovevano essere espressi in sloveno, senza necessità di una reiterazione specifica della richiesta ad ogni passaggio procedurale;
d.- illegittimamente non fu dato corso all'interrogatorio da lui richiesto sotto la condizione della previa traduzione degli atti d'indagine in sloveno;
con conseguente nullità non sanabile a sensi dell'art. 183 c.p.p.;
e.- è irrilevante, ai fini della legittimità della richiesta che i documenti gli venissero richiesti in sloveno, il fatto che egli comprendesse perfettamente la lingua italiana;
f.- mancano prove attendibili sull'uso della violenza nei confronti degli agenti;
g.- è illegittima la sottoposizione della sospensione della pena alla condizione del previo pagamento dei danni alle parti civili. 4.- Con ulteriore memoria il IN ha:
a.- preliminarmente dichiarato di rinunciare a qualsiasi prescrizione;
b.- ribadito, attraverso una ricostruzione storica e giuridica della questione relativa alla tutela della minoranza slovena, il suo diritto a interloquire in sloveno con gli agenti della polizia municipale;
c. - chiesto di sospendere qualsiasi pagamento in favore delle parti civili;
d. - censurato il comportamento dell'agente AL, che gli si rivolse in croato pur conoscendo lo sloveno;
e.- contestato di aver cagionato lesioni;
f.- eccepito il reiterato mutamento del Collegio nel corso del processo;
g.- dedotto l'eccessività delle spese liquidate alle parti civili;
h. - lamentato la mancanza di riscontri alle sue richieste del 30.11.2005;
i.- lamentato la sostanziale carenza di difesa tecnica;
l.- insistito sul carattere abusivo del comportamento degli agenti;
m.- lamentato la ristrettezza dei termini per il ricorso. DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Si osserva, invero, in ordine ai motivi di cui sopra:
- sub 3.c. e 3.d., che i vizi con essi dedotti, non integranti nullità assoluta, devono considerarsi sanati - come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata (pp. 7, 8 e 9) - a sensi degli artt. 180, 181, 182 e 183 c.p.p. (Sez. 6, n. 9075 del 15/02/2006, Rv. 233490; Sez. 6, n. 1400 del 06/10/1998, dep. 1999, Rv. 213326; Sez. 2, n. 32901 del 09/05/2007, Rv. 237489);
- sub 4.d., che trattasi di doglianza tardiva e in fatto;
- sub 4.f., 4.g., 4.h. e 4.i, che trattasi di doglianze tardive e generiche;
- sub 4.m., che trattasi di doglianza manifestamente infondata;
- sub 3.a., 4.b. e 3.c., che: a)- i diritti garantiti dalle fonti richiamate dal ricorrente sono fuori discussione e della loro concreta attuazione si è fatta carico la L. 23 febbraio 2001, n. 38, che, all'art. 8, comma 1, ha riconosciuto "alla minoranza slovena...il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse... È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana"; b)- al cit. art., comma 2, tuttavia, per ovvie e ragionevoli esigenze di speditezza d'intervento (che, come tali, e per il loro carattere contingente e temporaneo, non implicano alcun sostanziale vulnus ai diritti in questione e alle norme di natura o rango costituzionale che li tutelano), è previsto che "Dall'applicazione del comma 1 sono escluse...le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, ... e fermo restando quanto stabilito dall'art. 109 c.p.p."; c) - nella specie, l'intervento dei vigili fu senza dubbio un intervento di polizia su strada, rientrante nella previsione del cit. art. 8, comma 2, e non del comma 1, con conseguente assenza dell'obbligo degli operanti di interloquire col IN in lingua slovena;
- sub 3.b. e 4.1., che: a)- riusciti vani i tentativi di una compiuta identificazione del IN (necessaria per la contestazione immediata, a lui presente, della contravvenzione), essendosi lo stesso, che ben comprendeva l'italiano, rifiutato di consegnare i documenti, era diritto-dovere degli operanti, a fronte delle apparenze di un reato (art. 651 c.p.), accompagnare il predetto nei competenti uffici a sensi dell'art. 349 c.p.p., comma 3;
b) - l'accompagnamento in Questura si rese evidentemente necessario proprio per ottenere (tanto non essendo riuscito, nelle circostanze date, al Comando dei vigili) l'intervento di qualcuno che potesse interloquire con il IN in sloveno;
c)- irrilevante e tardiva è la deduzione sulle mancate contravvenzioni fatte ad altre autovetture;
- sub 3.f. e 4.e., che trattasi di doglianze di merito che non evidenziano, nella motivazione resa dalla Corte territoriale (pp. 10 e 11 della sentenza) vizi rilevabili in questa sede;
- sub 3.g., che sulla contestata condizione apposta alla sospensione condizionale della pena ha fornito congrua e corretta risposta la Corte di merito, col richiamo all'art. 165 c.p., comma 2 (p. 16 della sentenza);
- sub 4.c, che trattasi di richiesta priva di adeguato supporto giustificativo.
Alla stregua di quanto sopra la condanna inflitta per i reati di resistenza e lesioni deve essere senz'altro confermata. Relativamente al reato ex art. 651 c.p., bisogna prendere atto che il prevenuto ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione (v, sopra sub 4.a.).
Esaminando, dunque, gli elementi utili a stabilire, nei limiti consentiti in questa sede, se per il detto reato il IN debba essere considerato responsabile o assolto, deve osservarsi che la complessa normativa internazionale, costituzionale e ordinaria, regolante i diritti delle minoranze linguistiche e, in particolare, di quella slovena in Italia, poteva legittimamente indurre il IN, in assenza di precedenti certi, a ritenere che fosse suo diritto ricevere, anche dagli agenti della polizia municipale in servizio d'intervento su strada, qualsiasi comunicazione verbale nella propria lingua. Conferma delle incertezze d'interpretazione in materia si rinviene, invero, in una sentenza, resa dalla Corte d'appello di Trieste il 23/03/2004 nei confronti di tale AH MO, nella quale lo stesso venne assolto a sensi dell'art. 51 c.p. dal reato ex art. 650 c.p., per essersi rifiutato di ottemperare all'ordine di aprire il bagagliaio della propria autovettura impartitogli in lingua non slovena dai finanzieri in servizio presso il posto confinario di Fernetti. La situazione non è del tutto assimilabile a quella oggetto di causa (dove l'intervento dei vigili non è stato di generico controllo amministrativo ma volto a rilevare e contestare una infrazione) ma evidenzia le problematiche ermeneutiche in materia.
Alla stregua di tanto, deve escludersi, a sensi dell'art. 5 c.p. nel testo risultante dalla sent. n. 364 del 1988 della Corte Cost., la sussistenza del dolo per il reato ex art. 651 c.p., onde su tale capo l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Ciò, peraltro, non può positivamente riflettersi sugli altri reati, in quanto l'esimente degli atti arbitrali di cui all'art. 393 bis c.p. (già prevista dal D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4) non ricade sotto la disciplina dell'art. 59 c.p., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 45266 del 18/09/2008, Rv. 242395; conformi sentt. N. 10586 del 1984 Rv. 166844, N. 2307 del 1985 Rv. 168233, N. 16691 del 1989 Rv. 182694, N. 2329 del 1998 Rv. 209965).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 651 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012