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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI MONICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
1. “SEPARAZIONE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno maggiormente opportuno.
Le parti danno atto, che la casa coniugale, sita in Maranello, Via Zozi n.218, in comproprietà nella misura di ½ ciascuno, rimarrà assegnata alla IG che la continuerà ad abitare unitamente alla CP_1 Per_ LI , che vi manterrà la propria residenza.
2. SULLE QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
L'abitazione dovrà intendersi assegnata alla IG completa degli arredi, fatta eccezione per CP_1 quelli che, concordemente individuati fra i coniugi, verranno prelevati dal signor , unitamente ai Pt_1 propri effetti personali. Il signor uscirà di casa e trasferirà la propria residenza entro il Pt_1
30.09.2025.
Si da atto che per l'acquisto della casa coniugale, nell'anno 2011, i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario (registrato al repertorio n. 32483, raccolta n. 7911) con Banco BPM, della durata di anni 30 anni, la cui rata mensile pari ad € 713,61, continuerà ad essere pagata nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi con addebito sul conto corrente comune, n. 21926, sul quale ciascuna parte, come meglio specificato infra, verserà entro il 15 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili.
Le parti si dichiarano libere di sottoscrivere, ciascuno a propria discrezione e a propria cura e spese e per tutta la durata del finanziamento, eventuale polizza assicurativa sulla vita a copertura della propria parte di mutuo gravante sull'immobile presso la Compagnia Assicurativa di miglior gradimento.
Le spese ordinarie dell'abitazione in ragione dell'assegnazione conferita alla IG verranno da CP_1 questa corrisposte mentre le spese straordinarie, ove necessarie, verranno sostenute nella misura della metà ciascuno tra i coniugi e dovranno essere, in ogni caso, preventivamente concordate.
Le spese condominiali verranno pagate nella proporzione del 60% in capo al Sig. e del 40% in Pt_1 capo alla IG CP_1
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA SARA Per_ La LI resterà affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori e manterrà residenza e Per_ collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a consentire a di coltivare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro ed intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale e concorderanno il programma educativo della LI prendendo di comune accordo le decisioni destinate ad incidere sulla sua educazione, istruzione e quelle riguardanti la salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori condivideranno altresì il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione, sulle condizioni di vita e sulla crescita serena ed equilibrata della loro LI. Limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione relative alla LI minore, i genitori saranno liberi, durante la permanenza presso ciascuno, di adottarle separatamente, sempre avendo riguardo all'interesse della stessa.
4. SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL CALENDARIO DI VISITA Per_ Il padre potrà vedere e tenere liberamente presso di sé la LI , compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni della LI.
Laddove dovessero sorgere contrasti con la madre per la gestione della LI, si da atto che il padre potrà vedere la LI secondo il seguente calendario, organizzato in due settimane (A e B) che dovranno ruotare alternativamente nell'arco del mese:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
A papà papà mamma mamma papà papà papà
B mamma mamma papà papà mamma mamma mamma
Nella settimana A, il padre terrà la LI nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, sabato e domenica con pernottamento, premurandosi di accompagnare la LI a scuola nelle giornate di martedì, mercoledì ed il lunedì successivo alla domenica, ove verrà poi ritirata dalla madre.
Nella settimana B, il padre terrà la LI il mercoledì e il giovedì, con pernottamento compreso, premurandosi di accompagnare la LI a scuola il giovedì e il venerdì, ove verrà poi ritirata dalla madre.
Con riferimento agli orari di prelevamento e accompagnamento della LI da parte del padre, i coniugi si prestano sin d'ora la massima flessibilità in termini di orario, con l'impegno reciproco, di rispettare i Per_ turni lavorativi del padre e gli orari scolastici di , conseguentemente, nei giorni di competenza del padre, quest'ultimo preleverà la LI presso l'abitazione della madre dopo le ore 17.00.
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la LI per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
l'esatta cadenza di detto periodo dovrà essere concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta.
Quanto alle vacanze di Natale, le parti concordano di alternare i periodi decorrenti dal 23 dicembre al 31 dicembre compreso con un genitore e dal 1° gennaio al 7 gennaio compreso con l'altro genitore che si Per_ occuperà di riaccompagnare a scuola il giorno dal quale avrà ripresa il calendario ordinario sopra stabilito.
Per_ Le parti danno atto che per le festività natalizie 2025, rimarrà con la madre dal giorno 23 dicembre fino al 31 dicembre compreso mentre dal 1° gennaio al 7 gennaio 2026 con il padre impegnandosi i coniugi, a rispettare il principio dell'alternanza dal prossimo anno in avanti con la previsione che detto calendario sarà alternato di anno in anno.
Nel periodo natalizio, i genitori si alterneranno di anno in anno nel giorno della Vigilia e quello di Natale, proseguendo per i restanti giorni con il calendario sopra precisato.
Stesso principio dell'alternanza dovrà essere seguito per le vacanze Pasquali con la conseguenza che un genitore starà con la LI nei giorni decorrenti dal Venerdì Santo sino alla domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola.
Salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, il calendario così come concordato non subirà deroghe.
Per_ Nell'eventualità di un soggiorno prolungato con , per vacanze o viaggi, i genitori si dovranno comunicare l'indirizzo ed un recapito telefonico del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la minore e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi gli eventuali spostamenti in altre località quando Per_ avranno con sé .
Per_ Il giorno del compleanno della mamma, starà con la stessa così come il giorno del compleanno del Per_ papà, resterà con lo stesso. I genitori si impegnano a trascorrere con le giornate del suo compleanno e quelle dedicate alla celebrazione dei sacramenti.
Per quanto qui non espressamente pattuito in ordine al diritto di frequentazione della minore e per quanto riguarda la loro attuazione, le parti dovranno essere ispirate al pieno rispetto sia del diritto della minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dai suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi e abitudini di vita.
Le parti danno atto che tale regolamentazione pattuita tra di loro per l'esercizio del calendario dovrà intendersi come residuale rispetto all'ampia libertà dei genitori di accordarsi e derogarvi nell'interesse della minore.
5. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SULLE SPESE STRAORDINARIE
Tenuto conto della differenza reddituale data dai rispettivi impieghi, avuto riguardo al fatto che l'onere del mutuo sulla casa familiare grava in capo a ciascuno dei coniugi nella misura della metà e che sussistono sperequazioni reddituali da compensare nell'interesse del mantenimento della LI minore, il
Sig. si impegna a versare alla IG a titolo di contributo al mantenimento della LI, Pt_1 CP_1
l'importo di € 430,00 mensili, importo che sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno 2026.
Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla
IG IBAN IT 53 W 03475 01605 CC0011722273 e ciò fino al raggiungimento della completa CP_1 indipendenza economica della LI. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore ed identificate come segue saranno a carico delle parti nella misura 60% a carico del Sig. e del 40% a carico della IG (come da Pt_1 CP_1 protocollo adottato dal Tribunale di Modena da intendersi qui espressamente richiamato):
*spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
*spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a)rette per l'asilo nido e la scuola materna e successivamente le altre tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
*spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I coniugi concordano che l'assegno unico venga interamente assegnato alla IG con CP_1 accredito sul proprio conto corrente personale.
Entrambi i genitori potranno usufruire delle detrazioni delle spese in misura proporzionata a quanto effettivamente da ciascuno sostenuto.
6. SUL PIANO GENITORIALE Per_
ha frequentato la quinta classe presso la Scuola elementare Rodari di Pozza di Maranello e per il prossimo anno scolastico 2025/2026 frequenterà la classe prima presso la Scuola Media Ferrari di
Maranello.
Nel mese di settembre 2025 inizierà un corso di nuoto presso la Piscina di Maranello.
Per_
viene seguita dalla Pediatra Dott.ssa e dai Dott. e per quanto Persona_2 Per_3 Per_4 riguarda le cure dentistiche.
Per_
viene altresì seguita dal Dott. per il disturbo da DSA, e da una psicologa, Dott.ssa Per_5
, i cui percorsi (nel post-scuola) riprenderanno dal mese di settembre p.v. e dalla Persona_6 logopedista Dott.ssa Persona_7
7. SULLE ALTRE QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
I veicoli come precisati in premessa rimarranno definitivamente in uso a ciascun proprietario con rinuncia reciproca di eventuali conguagli.
Il conto corrente comune n. 21926 acceso presso Banco BPM, filiale di Maranello, sul quale attualmente
è addebitato l'onere della rata del mutuo della casa familiare, tuttora in corso, rimarrà attivo ed alimentato con le risorse di entrambi i coniugi, come avvenuto sino ad ora.
I coniugi provvederanno ad accreditare mensilmente la somma di propria spettanza al fine del pagamento mensile della rata, all'attualità prevista in € 713,61 circa, ovvero di € 356,80 ciascuna, salvo successive variazioni.
Le parti si impegnano reciprocamente a preservare sul predetto conto una provvista attiva, obbligandosi a corrispondere nella misura della metà le spese e le competenze maturate per la gestione del suddetto conto.
Entrambi i coniugi dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra gli stessi e si danno reciprocamente atto di nulla avere più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo ad eccezione di quanto sopra stabilito e pattuito.
8. SULLA RINUCIA AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
9. AUTORIZZAZIONI ALL'ESPATRIO
I coniugi si impegnano fin d'ora a rilasciarsi vicendevolmente, avanti gli Uffici Competenti,
l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio (carta di identità e passaporto), impegnandosi a sottoscrivere altresì ogni documento necessario. 10. SULLE SPESE LEGALI
Le spese e gli onorari dell'assistenza relativi alla presente procedura sono corrisposti dal Sig. .” Pt_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]_1
il 15/10/1976 e ata a FORMIGINE (MO) il 30/11/1981 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiorano Modenese di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009, atto n.14, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI MONICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
1. “SEPARAZIONE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno maggiormente opportuno.
Le parti danno atto, che la casa coniugale, sita in Maranello, Via Zozi n.218, in comproprietà nella misura di ½ ciascuno, rimarrà assegnata alla IG che la continuerà ad abitare unitamente alla CP_1 Per_ LI , che vi manterrà la propria residenza.
2. SULLE QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
L'abitazione dovrà intendersi assegnata alla IG completa degli arredi, fatta eccezione per CP_1 quelli che, concordemente individuati fra i coniugi, verranno prelevati dal signor , unitamente ai Pt_1 propri effetti personali. Il signor uscirà di casa e trasferirà la propria residenza entro il Pt_1
30.09.2025.
Si da atto che per l'acquisto della casa coniugale, nell'anno 2011, i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario (registrato al repertorio n. 32483, raccolta n. 7911) con Banco BPM, della durata di anni 30 anni, la cui rata mensile pari ad € 713,61, continuerà ad essere pagata nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi con addebito sul conto corrente comune, n. 21926, sul quale ciascuna parte, come meglio specificato infra, verserà entro il 15 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili.
Le parti si dichiarano libere di sottoscrivere, ciascuno a propria discrezione e a propria cura e spese e per tutta la durata del finanziamento, eventuale polizza assicurativa sulla vita a copertura della propria parte di mutuo gravante sull'immobile presso la Compagnia Assicurativa di miglior gradimento.
Le spese ordinarie dell'abitazione in ragione dell'assegnazione conferita alla IG verranno da CP_1 questa corrisposte mentre le spese straordinarie, ove necessarie, verranno sostenute nella misura della metà ciascuno tra i coniugi e dovranno essere, in ogni caso, preventivamente concordate.
Le spese condominiali verranno pagate nella proporzione del 60% in capo al Sig. e del 40% in Pt_1 capo alla IG CP_1
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA SARA Per_ La LI resterà affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori e manterrà residenza e Per_ collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a consentire a di coltivare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro ed intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale e concorderanno il programma educativo della LI prendendo di comune accordo le decisioni destinate ad incidere sulla sua educazione, istruzione e quelle riguardanti la salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori condivideranno altresì il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione, sulle condizioni di vita e sulla crescita serena ed equilibrata della loro LI. Limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione relative alla LI minore, i genitori saranno liberi, durante la permanenza presso ciascuno, di adottarle separatamente, sempre avendo riguardo all'interesse della stessa.
4. SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL CALENDARIO DI VISITA Per_ Il padre potrà vedere e tenere liberamente presso di sé la LI , compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni della LI.
Laddove dovessero sorgere contrasti con la madre per la gestione della LI, si da atto che il padre potrà vedere la LI secondo il seguente calendario, organizzato in due settimane (A e B) che dovranno ruotare alternativamente nell'arco del mese:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
A papà papà mamma mamma papà papà papà
B mamma mamma papà papà mamma mamma mamma
Nella settimana A, il padre terrà la LI nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, sabato e domenica con pernottamento, premurandosi di accompagnare la LI a scuola nelle giornate di martedì, mercoledì ed il lunedì successivo alla domenica, ove verrà poi ritirata dalla madre.
Nella settimana B, il padre terrà la LI il mercoledì e il giovedì, con pernottamento compreso, premurandosi di accompagnare la LI a scuola il giovedì e il venerdì, ove verrà poi ritirata dalla madre.
Con riferimento agli orari di prelevamento e accompagnamento della LI da parte del padre, i coniugi si prestano sin d'ora la massima flessibilità in termini di orario, con l'impegno reciproco, di rispettare i Per_ turni lavorativi del padre e gli orari scolastici di , conseguentemente, nei giorni di competenza del padre, quest'ultimo preleverà la LI presso l'abitazione della madre dopo le ore 17.00.
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la LI per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
l'esatta cadenza di detto periodo dovrà essere concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta.
Quanto alle vacanze di Natale, le parti concordano di alternare i periodi decorrenti dal 23 dicembre al 31 dicembre compreso con un genitore e dal 1° gennaio al 7 gennaio compreso con l'altro genitore che si Per_ occuperà di riaccompagnare a scuola il giorno dal quale avrà ripresa il calendario ordinario sopra stabilito.
Per_ Le parti danno atto che per le festività natalizie 2025, rimarrà con la madre dal giorno 23 dicembre fino al 31 dicembre compreso mentre dal 1° gennaio al 7 gennaio 2026 con il padre impegnandosi i coniugi, a rispettare il principio dell'alternanza dal prossimo anno in avanti con la previsione che detto calendario sarà alternato di anno in anno.
Nel periodo natalizio, i genitori si alterneranno di anno in anno nel giorno della Vigilia e quello di Natale, proseguendo per i restanti giorni con il calendario sopra precisato.
Stesso principio dell'alternanza dovrà essere seguito per le vacanze Pasquali con la conseguenza che un genitore starà con la LI nei giorni decorrenti dal Venerdì Santo sino alla domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola.
Salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, il calendario così come concordato non subirà deroghe.
Per_ Nell'eventualità di un soggiorno prolungato con , per vacanze o viaggi, i genitori si dovranno comunicare l'indirizzo ed un recapito telefonico del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la minore e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi gli eventuali spostamenti in altre località quando Per_ avranno con sé .
Per_ Il giorno del compleanno della mamma, starà con la stessa così come il giorno del compleanno del Per_ papà, resterà con lo stesso. I genitori si impegnano a trascorrere con le giornate del suo compleanno e quelle dedicate alla celebrazione dei sacramenti.
Per quanto qui non espressamente pattuito in ordine al diritto di frequentazione della minore e per quanto riguarda la loro attuazione, le parti dovranno essere ispirate al pieno rispetto sia del diritto della minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dai suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi e abitudini di vita.
Le parti danno atto che tale regolamentazione pattuita tra di loro per l'esercizio del calendario dovrà intendersi come residuale rispetto all'ampia libertà dei genitori di accordarsi e derogarvi nell'interesse della minore.
5. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SULLE SPESE STRAORDINARIE
Tenuto conto della differenza reddituale data dai rispettivi impieghi, avuto riguardo al fatto che l'onere del mutuo sulla casa familiare grava in capo a ciascuno dei coniugi nella misura della metà e che sussistono sperequazioni reddituali da compensare nell'interesse del mantenimento della LI minore, il
Sig. si impegna a versare alla IG a titolo di contributo al mantenimento della LI, Pt_1 CP_1
l'importo di € 430,00 mensili, importo che sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno 2026.
Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla
IG IBAN IT 53 W 03475 01605 CC0011722273 e ciò fino al raggiungimento della completa CP_1 indipendenza economica della LI. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore ed identificate come segue saranno a carico delle parti nella misura 60% a carico del Sig. e del 40% a carico della IG (come da Pt_1 CP_1 protocollo adottato dal Tribunale di Modena da intendersi qui espressamente richiamato):
*spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
*spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a)rette per l'asilo nido e la scuola materna e successivamente le altre tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
*spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I coniugi concordano che l'assegno unico venga interamente assegnato alla IG con CP_1 accredito sul proprio conto corrente personale.
Entrambi i genitori potranno usufruire delle detrazioni delle spese in misura proporzionata a quanto effettivamente da ciascuno sostenuto.
6. SUL PIANO GENITORIALE Per_
ha frequentato la quinta classe presso la Scuola elementare Rodari di Pozza di Maranello e per il prossimo anno scolastico 2025/2026 frequenterà la classe prima presso la Scuola Media Ferrari di
Maranello.
Nel mese di settembre 2025 inizierà un corso di nuoto presso la Piscina di Maranello.
Per_
viene seguita dalla Pediatra Dott.ssa e dai Dott. e per quanto Persona_2 Per_3 Per_4 riguarda le cure dentistiche.
Per_
viene altresì seguita dal Dott. per il disturbo da DSA, e da una psicologa, Dott.ssa Per_5
, i cui percorsi (nel post-scuola) riprenderanno dal mese di settembre p.v. e dalla Persona_6 logopedista Dott.ssa Persona_7
7. SULLE ALTRE QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
I veicoli come precisati in premessa rimarranno definitivamente in uso a ciascun proprietario con rinuncia reciproca di eventuali conguagli.
Il conto corrente comune n. 21926 acceso presso Banco BPM, filiale di Maranello, sul quale attualmente
è addebitato l'onere della rata del mutuo della casa familiare, tuttora in corso, rimarrà attivo ed alimentato con le risorse di entrambi i coniugi, come avvenuto sino ad ora.
I coniugi provvederanno ad accreditare mensilmente la somma di propria spettanza al fine del pagamento mensile della rata, all'attualità prevista in € 713,61 circa, ovvero di € 356,80 ciascuna, salvo successive variazioni.
Le parti si impegnano reciprocamente a preservare sul predetto conto una provvista attiva, obbligandosi a corrispondere nella misura della metà le spese e le competenze maturate per la gestione del suddetto conto.
Entrambi i coniugi dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra gli stessi e si danno reciprocamente atto di nulla avere più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo ad eccezione di quanto sopra stabilito e pattuito.
8. SULLA RINUCIA AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
9. AUTORIZZAZIONI ALL'ESPATRIO
I coniugi si impegnano fin d'ora a rilasciarsi vicendevolmente, avanti gli Uffici Competenti,
l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio (carta di identità e passaporto), impegnandosi a sottoscrivere altresì ogni documento necessario. 10. SULLE SPESE LEGALI
Le spese e gli onorari dell'assistenza relativi alla presente procedura sono corrisposti dal Sig. .” Pt_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]_1
il 15/10/1976 e ata a FORMIGINE (MO) il 30/11/1981 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiorano Modenese di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009, atto n.14, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale