CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31895 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OP IO nato a [...] [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 01/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art.425, n.1, cod. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la ridet rnninazione della pena . Penale Sent. Sez. 1 Num. 31895 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da NI RO avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 15 ottobre 2019 (all'esito del rito abbreviato e con l'esclusione della contestata recidiva), ha ridotto la pena inflitta al predetto ad anni due e mesi selli' reclusione confermando, nel resto, la gravata sentenza che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli. 1.1. Le imputazioni a carico del RO erano le seguenti: A) delitto previsto e punito dagli artt. 56, 423, 425 n.1 cod. pen., perché in evidente stato di ubriachezza, aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare l'incendio della pizzeria sita a Seveso in Corso Marconi n.3, di proprietà di Atraoui Azzdine;
atti consistiti nell'agitare una tanica piena di benzina e nel lanciarne il contenuto verso il forno acceso, colpendo con il getto di benzina una dipendente della pizzeria, nonché alcuni clienti ivi presenti e accompagnando tale gesto con un'espressione del seguente tenore: 'Adesso sono cazzi tuoi'; non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà perché, per caso fortuito, il copioso getto di benzina non raggiungeva la fiamme del forno acceso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su un edificio destinato a uso pubblico (segnatamente, una pizzeria); in Seveso il 3 febbraio 2018, con la recidiva reiterata;
B) del delitto previsto e punito dall'art.424 cod. pen., perché, in evidente stato di ubriachezza, aveva appiccato il fuoco all'autovettura Fiat 500 targata AD672LR, parcheggiata sulla pubblica via, di proprietà di IC OS, al solo scopo di danneggiarla e facendo sorgere il pericolo di un incendio (segnatamente aveva versato benzina all'interno dell'abitacolo attraverso il tettuccio apribile del veicolo e la incendiava); in Seveso il 3 febbraio 2018, con la recidiva reiterata. 1.2. La Corte di appello, come visto, ha accolto l'appello dell'imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio riducendo la pena da anni tre di reclusione ad anni due e mesi sei ritenendo tale misura più adeguata rispetto alla concreta gravità dei fatti commessi, confermando per il resto la decisione del Tribunale di Monza circa la responsabilità di NI RO in ordine ad entrambi i reati oggetto di imputazione (per il quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione dal primo giudice) ed al diniego delle attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza NI RO, per mezzo dell'avv. Manuel Gabrielli, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto alla fattispecie del tentativo di incendio ed il relativo vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito dell'azione posta in essere dall'imputato, non si era acceso nessun fuoco e che non era stato accertato che il liquido gettato fosse effettivamente benzina. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.425 n.1 cod. pen. ed il relativo vizio di omessa motivazione;
in particolare, evidenzia che nella fattispecie di cui al capo A) della rubrica - trattandosi di una pizzeria - doveva escludersi la contestata aggravante e che la Corte territoriale, pur a fronte dello specifico motivo di gravame, avrebbe omesso di pronunciarsi. 2.3. Infine con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante ed illogica in ordine alla accertata responsabilità del reato sub B), tenuto conto che con i motivi di appello era stata sottolineata la necessità di valutare con particolare prudenza le dichiarazioni da LE RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme' (fatta eccezione per il trattamento sanzionatorio), va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2.1. Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato 3 in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. 5, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. 2, 09/01/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2. Ciò posto si rileva che il ricorrente, soprattutto con il primo dei motivi del ricorso sollecita questa Corte a realizzare, pur a fronte di motivazione specifica e non illogica contenuta nelle decisioni di merito, una non consentita rivalutazione della incidenza dei dati dimostrativi con riferimento al delitto sub A). E' opportuno ricordare che integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (Sez. 3 - , Sentenza n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 - 01). Orbene, la sentenza impugnata ha spiegato - con motivazione adeguata e non contraddittoria - che nel caso in esame sussisteva il delitto di tentato incendio poiché - sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza della pizzeria e delle concordanti dichiarazioni di varie persone che avevano assistito al fatto - il RO (arrabbiato con il titolare per il ritardo con cui gli era stata servita la pizza da lui ordinata) era uscito dal locale per poi farvi rientro in possesso di una tanica di benzina priva del tappo;
quindi dopo avere profferito la frase minacciosa nei confronti del titolare (riportata nel capo di imputazione) aveva lanciato il contenuto della tanica (riconosciuto essere benzina dalle persone presenti) verso l'apertura del forno a legna in quel momento accesisi°, senza riuscire a raggiungere l'interno dello stesso in quanto il getto di benzina aveva colpito una ragazza che lavorava presso la pizzeria, nonché alcuni avventori. La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto dimostrata la sussistenza del delitto di incendio tentato sotto il profilo oggettivo e soggettivo considerato che la volontà dell'imputato era quella di causare un incendio avendo gettato la benzina verso l'apertura del forno e che tale azione era potenzialmente idonea a provocarlo / considerato che il forno, in quel momento, era acceso. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (ed inammissibile) 4 valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dalla Corte territoriale. 3. Rispetto al secondo motivo deve ricordarsi il condivisibile principio in base al quale con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Il motivo è quindi inammissibile poiché la relativa questione non risulta essere stata posta con i motivi di gravame e di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata;
inoltre, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha provveduto ad allegare i motivi di appello al presente ricorso. 4. Quanto al terzo motivo è noto che nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, chiamato in reità o in correità, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, sia perché la richiesta del rito speciale costituisce un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sia perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 40050 del 23/09/2008, Rv. 241554 - 01). Ciò posto, va evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato anche per il reato sub B) sulla base delle dettagliate dichiarazioni del RA circa il fatto che il RO (che aveva motivi di risentimento anche nei confronti di IC TI, titolare di un' altra pizzeria, sempre per la ritardata consegna di pizze) era sceso dall'auto con una tanica piena di benzina e vi aveva fatto ritorno con la tanica vuota dopo che sil'vvertito un grande frastuono e che la macchina della persona offesa era in fiamme. Inoltre, anche il fatto che l'imputato si sia prodigato per riparare l'auto del IC è stato considerato un ulteriore elemento a conferma della responsabilità dell'odierno ricorrente. Pertanto, anche in ordine al reato sub B) il ricorrente - pur lamentando il vizio di motivazione - intende pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, già esaminati in modo non illogico dal giudice a quo. 5 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art.425, n.1, cod. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la ridet rnninazione della pena . Penale Sent. Sez. 1 Num. 31895 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da NI RO avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 15 ottobre 2019 (all'esito del rito abbreviato e con l'esclusione della contestata recidiva), ha ridotto la pena inflitta al predetto ad anni due e mesi selli' reclusione confermando, nel resto, la gravata sentenza che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli. 1.1. Le imputazioni a carico del RO erano le seguenti: A) delitto previsto e punito dagli artt. 56, 423, 425 n.1 cod. pen., perché in evidente stato di ubriachezza, aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare l'incendio della pizzeria sita a Seveso in Corso Marconi n.3, di proprietà di Atraoui Azzdine;
atti consistiti nell'agitare una tanica piena di benzina e nel lanciarne il contenuto verso il forno acceso, colpendo con il getto di benzina una dipendente della pizzeria, nonché alcuni clienti ivi presenti e accompagnando tale gesto con un'espressione del seguente tenore: 'Adesso sono cazzi tuoi'; non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà perché, per caso fortuito, il copioso getto di benzina non raggiungeva la fiamme del forno acceso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su un edificio destinato a uso pubblico (segnatamente, una pizzeria); in Seveso il 3 febbraio 2018, con la recidiva reiterata;
B) del delitto previsto e punito dall'art.424 cod. pen., perché, in evidente stato di ubriachezza, aveva appiccato il fuoco all'autovettura Fiat 500 targata AD672LR, parcheggiata sulla pubblica via, di proprietà di IC OS, al solo scopo di danneggiarla e facendo sorgere il pericolo di un incendio (segnatamente aveva versato benzina all'interno dell'abitacolo attraverso il tettuccio apribile del veicolo e la incendiava); in Seveso il 3 febbraio 2018, con la recidiva reiterata. 1.2. La Corte di appello, come visto, ha accolto l'appello dell'imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio riducendo la pena da anni tre di reclusione ad anni due e mesi sei ritenendo tale misura più adeguata rispetto alla concreta gravità dei fatti commessi, confermando per il resto la decisione del Tribunale di Monza circa la responsabilità di NI RO in ordine ad entrambi i reati oggetto di imputazione (per il quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione dal primo giudice) ed al diniego delle attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza NI RO, per mezzo dell'avv. Manuel Gabrielli, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto alla fattispecie del tentativo di incendio ed il relativo vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito dell'azione posta in essere dall'imputato, non si era acceso nessun fuoco e che non era stato accertato che il liquido gettato fosse effettivamente benzina. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.425 n.1 cod. pen. ed il relativo vizio di omessa motivazione;
in particolare, evidenzia che nella fattispecie di cui al capo A) della rubrica - trattandosi di una pizzeria - doveva escludersi la contestata aggravante e che la Corte territoriale, pur a fronte dello specifico motivo di gravame, avrebbe omesso di pronunciarsi. 2.3. Infine con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante ed illogica in ordine alla accertata responsabilità del reato sub B), tenuto conto che con i motivi di appello era stata sottolineata la necessità di valutare con particolare prudenza le dichiarazioni da LE RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme' (fatta eccezione per il trattamento sanzionatorio), va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2.1. Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato 3 in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. 5, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. 2, 09/01/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2. Ciò posto si rileva che il ricorrente, soprattutto con il primo dei motivi del ricorso sollecita questa Corte a realizzare, pur a fronte di motivazione specifica e non illogica contenuta nelle decisioni di merito, una non consentita rivalutazione della incidenza dei dati dimostrativi con riferimento al delitto sub A). E' opportuno ricordare che integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (Sez. 3 - , Sentenza n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 - 01). Orbene, la sentenza impugnata ha spiegato - con motivazione adeguata e non contraddittoria - che nel caso in esame sussisteva il delitto di tentato incendio poiché - sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza della pizzeria e delle concordanti dichiarazioni di varie persone che avevano assistito al fatto - il RO (arrabbiato con il titolare per il ritardo con cui gli era stata servita la pizza da lui ordinata) era uscito dal locale per poi farvi rientro in possesso di una tanica di benzina priva del tappo;
quindi dopo avere profferito la frase minacciosa nei confronti del titolare (riportata nel capo di imputazione) aveva lanciato il contenuto della tanica (riconosciuto essere benzina dalle persone presenti) verso l'apertura del forno a legna in quel momento accesisi°, senza riuscire a raggiungere l'interno dello stesso in quanto il getto di benzina aveva colpito una ragazza che lavorava presso la pizzeria, nonché alcuni avventori. La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto dimostrata la sussistenza del delitto di incendio tentato sotto il profilo oggettivo e soggettivo considerato che la volontà dell'imputato era quella di causare un incendio avendo gettato la benzina verso l'apertura del forno e che tale azione era potenzialmente idonea a provocarlo / considerato che il forno, in quel momento, era acceso. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (ed inammissibile) 4 valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dalla Corte territoriale. 3. Rispetto al secondo motivo deve ricordarsi il condivisibile principio in base al quale con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Il motivo è quindi inammissibile poiché la relativa questione non risulta essere stata posta con i motivi di gravame e di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata;
inoltre, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha provveduto ad allegare i motivi di appello al presente ricorso. 4. Quanto al terzo motivo è noto che nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, chiamato in reità o in correità, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, sia perché la richiesta del rito speciale costituisce un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sia perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 40050 del 23/09/2008, Rv. 241554 - 01). Ciò posto, va evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato anche per il reato sub B) sulla base delle dettagliate dichiarazioni del RA circa il fatto che il RO (che aveva motivi di risentimento anche nei confronti di IC TI, titolare di un' altra pizzeria, sempre per la ritardata consegna di pizze) era sceso dall'auto con una tanica piena di benzina e vi aveva fatto ritorno con la tanica vuota dopo che sil'vvertito un grande frastuono e che la macchina della persona offesa era in fiamme. Inoltre, anche il fatto che l'imputato si sia prodigato per riparare l'auto del IC è stato considerato un ulteriore elemento a conferma della responsabilità dell'odierno ricorrente. Pertanto, anche in ordine al reato sub B) il ricorrente - pur lamentando il vizio di motivazione - intende pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, già esaminati in modo non illogico dal giudice a quo. 5 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.