TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2119
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.; eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il porto d'armi non è un diritto assoluto ma un'eccezione al divieto di detenzione di armi, la cui concessione è soggetta a valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza basata su parametri di affidabilità. La valutazione è di tipo probabilistico e cautelativo, non richiedendo certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Le condanne e i precedenti del ricorrente, inclusa la recente condanna per violazione degli obblighi familiari, dimostrano uno stile di vita non improntato al rispetto delle regole civili, giustificando la valutazione di inidoneità all'uso delle armi.

  • Rigettato
    Illegittimità e immotivazione della revoca della licenza di collezione armi comuni in quanto licenza autonoma

    La Corte ha ritenuto che la licenza di collezione di armi comuni, in quanto autorizzazione di polizia, è soggetta ai medesimi requisiti di buona condotta previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni. La mancanza di buona condotta, accertata in sede di diniego del rinnovo del porto d'armi, giustifica pertanto la revoca della licenza di collezione, non essendo rilevante la natura autonoma delle licenze o lo stato delle armi collezionate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 2119
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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