Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Strinati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del diniego della Questura della Provincia di Firenze n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del rinnovo della licenza per porto d’armi;
- della revoca della licenza di collezione armi comuni contenuta nel diniego della Questura della Provincia di Firenze n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in decisione il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato dalla Questura di Firenze il 16 marzo 2025, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.), per mancanza dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità in capo al richiedente.
La Questura, nel valutare tali requisiti soggettivi ha preso in considerazione i seguenti precedenti a carico del ricorrente: “ - in data -OMISSIS- è stato condannato per i reati di cui agli artt. 367 e 640 c.p. (simulazione di reato e truffa); - in data -OMISSIS- è stato condannato ancora per il reato di cui all'art.367 c.p. (simulazione di reato); - in data -OMISSIS- è stato condannato per violazione delle disposizioni del T.U. Delle leggi di P.S. di cui agli artt. 58, 221 R.D. 18/06/1931 n. 773; - in data -OMISSIS- è stato deferito per violazione delle disposizioni art. 17 del T.U.L.P.S.; - in data -OMISSIS- è stato condannato con sentenza del Tribunale di Firenze per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) ”.
La Questura di Firenze, nel riscontrare le osservazioni procedimentali dell’istante, ha replicato di aver valutato non solo e non tanto le condanne penali ma, più in particolare, le condotte materiali tenute nel tempo dal soggetto e il suo stile di vita, non ispirati ai requisiti dell’irreprensibilità e dell’assoluta specchiatezza. Contestualmente al diniego di rinnovo, per i medesimi motivi, è stata disposta dalla Questura la revoca della licenza di collezione di armi comuni.
Il ricorrente, con un unico articolato motivo ha contestato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, per non aver l’Amministrazione congruamente motivato la valutazione di inaffidabilità espressa nei suoi confronti. Secondo il ricorrente, le condanne penali richiamate nel provvedimento impugnato sarebbero, alcune, estremamente risalenti (e non avrebbero finora impedito il rinnovo della licenza), altre invece (come quella del 2022 per violazione degli obblighi di assistenza familiare) non sarebbero idonee ad incidere sull’affidabilità del medesimo in ordine ad un accorto ed appropriato uso delle armi, non avendo alcuna attinenza rispetto alla licenza richiesta. Peraltro, egli, sin dal primo rilascio del porto d’armi nel 1978, avrebbe sempre tenuto una condotta civile e rispettosa, come attestato dai vari rinnovi intervenuti nel corso del tempo, e sarebbe divenuto un apprezzato collezionista di armi comuni dopo aver ottenuto la relativa licenza nel 1992. Quanto alle più risalenti condanne penali, avrebbe presentato istanza di riabilitazione penale tuttora pendente.
Inoltre, sarebbe illegittimo e comunque immotivato il preteso nesso causale che farebbe discendere dal diniego al rinnovo della licenza per il porto d'armi uso caccia anche la revoca della licenza di collezione armi comuni, trattandosi di licenze autonome.
Si è costituita la Questura di Firenze chiedendo il rigetto del ricorso e argomentando con successiva memoria in ordine all’infondatezza dello stesso.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12 giugno 2025 è stata accolta la domanda cautelare limitatamente alla parte del provvedimento impugnato in cui si prevede la revoca della licenza di collezione di armi comuni.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, come rilevato dal Collegio all’udienza di discussione, deve essere dichiarata inammissibile la produzione difensiva e documentale effettuata dal ricorrente, del tutto tardivamente, il 15 dicembre 2025.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. Invero, una giurisprudenza assolutamente pacifica ha più volte rilevato come il “ porto d'armi non costituisc (a) oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività; il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici ” (Cons. Stato sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; 9 febbraio 2024, n. 1335; 5 febbraio 2024, n. 1141; T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2023, n. 901; T.A.R. Toscana, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 1297).
Ciò comporta che “ il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della p.a., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza ” (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604).
Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità del ricorso a valutazione prognostiche in cui “ il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi ” ( T.A.R. Toscana, sez. IV, 21 ottobre 2025, n. 1655; Cons. Stato sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194; 31 maggio 2024, n. 4914; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 marzo 2024, n. 641).
2.2. Nel caso di specie, le valutazioni compiute dalla Questura di Firenze costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica e cautelativa richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.
2.3. Invero, il ricorrente non ha affatto sempre tenuto una condotta specchiata come dallo stesso affermato; avendo egli in passato riportato una condanna per truffa e due distinte condanne per simulazione di reato; nel 2012 è stato poi segnalato per aver patito il furto di una pistola (come da relazione della Questura in atti). Vi è poi una condanna (con decreto penale) del 2013 per una violazione specifica del T.u.l.p.s. (art. 58 - impiego di gas tossici senza autorizzazione), e un recente deferimento, sempre per violazione del T.u.l.p.s., del 2023. Il quadro è poi completato dalla recente condanna (del -OMISSIS-) per violazione degli obblighi familiari, che seppure non è attinente alla materia delle armi, si inserisce tuttavia all’interno di un complessivo stile di vita non improntato al rispetto delle regole del vivere civile basate sul rispetto reciproco, la responsabilità e il buon senso.
Il fatto che in passato sia stato accordato all’odierno ricorrente il rinnovo del porto di fucile non significa che, rivalutando nel suo complesso la condotta tenuta nel tempo dall’istante, la Questura, anche alla luce degli ultimi pregiudizi a suo carico, non possa formulare una valutazione aggiornata di inidoneità nell’uso delle armi, e ciò per mancanza di quelle garanzie minime di affidabilità che chi chiede autorizzazioni in materia di armi è tenuto ad offrire e a mantenere ad un livello ancora più elevato rispetto alla generalità degli altri cittadini.
2.3. Infine, quanto alla revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo, contestualmente disposta dalla Questura, i motivi opposti dal ricorrente appaiono generici, non venendo allegato che quest’ultima licenza sia soggetta ad una base normativa diversa da quella relativa alla licenza di porto di fucile.
Piuttosto si deve ritenere che la licenza di collezionare armi comuni, in quanto autorizzazione di polizia, sia regolata, quanto ai requisiti soggettivi, dall’art. 11 del T.u.l.p.s., dove si prevede, al secondo e al terzo comma, che: “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate … a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione ”.
Come correttamente osservato dall’Avvocatura, la mancanza della buona condotta rileva perciò non solo in riferimento al mancato rinnovo del porto d’arma, ma anche quale perdita di un requisito di legge per il mantenimento della diversa licenza di collezione di armi comuni da sparo, che pertanto legittimamente è stata revocata dall’Autorità di P.S., a nulla rilevando che talune armi non siano funzionanti o siano prive di munizioni (circostanze queste non dimostrate), considerato che esse possono agevolmente essere riparate così come caricate con i proiettili in qualsiasi momento, a semplice volontà del possessore e senza che l’Amministrazione venga a saperlo.
3. Per le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
LA FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA FE | CC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.