Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2006, n. 32617
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Sentenza 28 aprile 2006

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In tema di sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato. Ne consegue che non può ritenersi adeguata la motivazione del sequestro preventivo di un'autovettura in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, fondata sulla potenzialità meramente astratta dello stesso ad essere utilizzato dall'imputato come mezzo di occultamento dello stupefacente e di spostamento per realizzare i traffici illeciti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2006, n. 32617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32617
    Data del deposito : 28 aprile 2006

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