Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato. Ne consegue che non può ritenersi adeguata la motivazione del sequestro preventivo di un'autovettura in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, fondata sulla potenzialità meramente astratta dello stesso ad essere utilizzato dall'imputato come mezzo di occultamento dello stupefacente e di spostamento per realizzare i traffici illeciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2006, n. 32617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32617 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/04/2006
Dott. DERIU LU - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 45137/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA LU, nato il [...] a [...]. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Udine 21 settembre 2005 nel proc. pen. n. 4209/05 R.G.N.R..
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Elisabetta CESQUI, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Udine 21 settembre 2005 nel proc. pen. n. 4209/05 R.G.N.R., con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Udine 22 luglio 2005, avente ad oggetto, fra l'altro, l'autovettura Jeep Cherokee Chrysler tg. CF 54 HT di proprietà del SIi, indagato per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - LU SI ha proposto ricorso per Cassazione,
chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) per la mancanza di un legame di strumentalità fra l'autovettura sequestrata e l'attività di spaccio, cioè alla commissione del reato.
L'impugnazione è fondata con riguardo al vizio di motivazione eccepito col motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato ha ritenuto infondato il ricorso sulla base della considerazione che la valutazione del vincolo di pertinenzialità dell'automobile sequestrata al reato commesso dev'essere demandata al dibattimento. E conformemente a questo indirizzo, il Tribunale, unitamente alla compatibilità in astratto fra l'imputazione contestata e la misura cautelare adottata, ha valutato ai fini della legittimità del sequestro preventivo solo l'astratta idoneità strumentale dell'autovettura rispetto alla futura commissione di reati, come mezzo di occultamento della sostanza stupefacente, di spostamento dei suoi occupanti per l'approvvigionamento e di presa di contatto con i fornitori.
Ora, per orientamento giurisprudenziale costante in tema di riesame avverso il decreto di sequestro, il sindacato del Tribunale, oltre a riguardare l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, deve rivolgersi alla verifica della qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti o come cosa pertinente al reato ossia all'esistenza della relazione di immediatezza tra la cosa sequestrata e la fattispecie penale configurata (Cass., Sez. 5, 18 maggio 2005 n. 23240, ric. Zhu;
Sez. 6, 27 gennaio 2004 n. 12118, ric. Piscopo;
S.U., 20 novembre 1996 n. 23, ric. Bassi e altri;
Sez. 3, 11 maggio 1999 n. 1792, ric. P.M. in proc. Tamburini;
Sez. 1, 4 marzo 1997 n. 1810, ric. P.M. in proc. Canadzich). Tale relazione di pertinenzialità deve sussistere non già in astratto, come risultante delle caratteristiche oggettive di una cosa determinata rispetto a forme possibili di utilizzazione, bensì in relazione alla vicenda concreta, rispetto al reato per cui si indaga e con specifico riferimento alla dinamica con cui secondo la contestazione è stato realizzato (Cass., Sez. 2, 16 ottobre 2003 n. 42802, ric. La Salvia). In particolare, in tema di sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato (Cass., Sez. 4, 23 giugno 2005 n. 31409, ric. Bonura). Non può, quindi, considerarsi motivazione adeguata del sequestro preventivo di un'autovettura, l'indicazione delle potenzialità di essa come mezzo di occultamento di sostanza stupefacente e di spostamento per prendere contatto con fornitori e cessionari, giacché questa valutazione, meramente astratta, delle possibilità di utilizzazione del veicolo non da conto della funzione essenziale svolta in concreto dal medesimo per la prosecuzione del reato e, quindi, della necessità del ricorso al provvedimento ablativo al fine di impedirla.
Nella specie il Tribunale ha ritenuto giustificato il provvedimento di sequestro preventivo sulla base dell'idoneità dell'autoveicolo sequestrato all'utilizzazione in futuro per la commissione di ulteriori reati, in quanto consente l'occultamento della sostanza stupefacente nonché lo spostamento dei suoi occupanti per l'approvvigionamento della stessa e per prendere contatto con i cessionari. E tale motivazione appare insufficiente e inadeguata a dimostrare il rapporto concreto dell'autovettura con l'attività di spaccio e a giustificarne il sequestro.
Pertanto deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Udine per nuovo esame con riferimento alle considerazioni suesposte..
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Udine per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006