Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
La procura speciale rilasciata per la proposizione della querela deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario deve attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2016, n. 28807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28807 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
28807/ 1 6 1 28807 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE U.P. 05/04/2016 Composta dai Sig.ri Magistrati VINCENZO ROTUNDO - Presidente - SENT. 623 DOMENICO CARCANO - Relatore - ANDREA TRONCI R.G.N. 1647/2016 ANGELO COSTANZO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RI AR, nato l'[...] contro la sentenza n. 3680/13 della Corte d'appello di Ancona del 07/11/2013, Sentita la relazione del Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udite le conclusioni del P.G. dott. Giovanni Di Leo per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, avvocato Giovanni Lauriola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il difensore di NO AR impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato la decisione di primo grado, resa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro all'esito di giudizio abbreviato, con la quale NO era dichiarato responsabile del delitto di calunnia per avere accusato, pur sapendoli entrambi innocenti, RO EN e RO ER dei delitti di falso in scrittura privata e appropriazione indebita di un telefonino Nokia, ricevuto e consegnato da NO a RO ER. In particolare NO disconosceva la firma apposta sul documento di consegna del telefono, affermando in querela di non avere mai ricevuto il cellulare;
circostanze smentite dalle indagini. вод Ad avviso del giudice d'appello, NO ha regolarmente ricevuto, presso la propria abitazione di Loreto, il telefonino Nokia e lo ha regalato a RO ER che a sua volta lo ha regalato al fratello RO EN, il quale ha utilizzato il telefonino il 15 gennaio 2009, mentre la querela è stata presentata successivamente con la finalità di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto;
la firma apocrifa apposta in calce alla bolla di consegna è stata apposta, con il tacito o espresso - di NO ( pp.5 ss. della sentenza d'appello). consenso- Ad avviso del giudice d'appello, NO ha regolarmente ricevuto il 19 dicembre 2008, presso la propria abitazione in Loreto e lo ha regalato a FF RO che, non usandolo, lo ha a sua volta regalato al fratell, che lo ha per utilizzato il 15 gennaio 2009. La querela contro ignoti è stata presentata il 24 marzo 2009, affermando di non aver mai ricevuto il Nokia e che la firma sulla bolla di consegna era falsa"; condotta che dimostra che l'unica "verosimile" finalità è stata quella di non pagarne il prezzo. La condotta di NO integra,ad avviso del giudice d'appello, il delitto di calunnia. La richiesta della difesa dell'imputato di qualificare il fatto come simulazione di reato non ha fondamento, poiché la condotta realizzata è di far promuovere un procedimento a carico di soggetti che il querelante sapeva del tutto innocenti. La circostanza che la querela è stata rimessa allorquando gli organi inquirenti, sentiti gli TO, avevano già acquisito la prova della falsa incolpazione, esclude la concessione dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. Il ravvedimento operoso, si precisa in sentenza, si configura solo là dove sia spontaneo e ed efficace e non nel caso in cui sia già raggiunta la prova della colpevolezza.
2. Il difensore di AR NO, avv. Giovanni Lauriola, propone ricorso e, dopo avere riportato la sentenza di primo grado nei punti significativi relativi all'affermazione di responsabilità e i motivi di impugnazione disattesi dalla Corte d'appello, deduce: vizio di motivazione per travisamento del fatto di reato ed erronea applicazione dell'art, 368 c.p. in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato. Ad avviso della difesa, l'affermazione di responsabilità è fondata su presupposto di fatto errato e cioè sulla circostanza che NO ebbe a presentare una denuncia-querela il 24 marzo 2009 alla Procura della Repubblica di Camerino. N : L'atto in questione è stato presentato e sottoscritto dall'avvocato Giuseppe Vernacchio, in forza di una "procura speciale e nomina a difensore", rilasciata il 2 marzo 2009. Pertanto, non si è in presenza di un atto di AR NO, bensì dell'avvocato Vernacchio, il quale ha provveduto alla sottoscrizione dello stesso senza avere alcun potere: la "procura" risulta firmata il 2 marzo 2009, mentre ben 22 giorni dopo era stata presentata la querela per i delitti di falso e di appropriazione indebita. La difesa deposita entrambi gli atti unitamente al ricorso, per dimostrare che la procura speciale autorizzava solo il deposito della querela. Nel caso di specie, manca il potere di proporre una denuncia-querela. L'art. 336 c.p.p. consente che la querela venga presentata anche a mezzo di procuratore speciale, sempre che siano determinati oggetto per cui è conferita e i fatti ai quali la stessa si riferisca. Peraltro, la nomina contiene un erroneo riferimento alla denuncia querela relativa alla mancata consegna del telefono cellulare spedito....."circa la falsità della sottoscrizione apposta". Da quanto riportato in "procura", ad avviso della difesa, sembra che la nomina abbia dato per presupposto una denuncia riguardante una falsa sottoscrizione. Sostiene la difesa che vi è stato un vizio di "travisamento della prova" su cui il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento. La difesa pone ulteriormente in rilievo che, secondo la giurisprudenza, il delitto di calunnia non si configura là dove il reato sia punibile a querela di parte e tale atto non sia stato ritualmente presentato. erronea applicazione dell'art.368 c.p. in punto di dolo del reato e di prova certa dell'elemento psicologico del reato, contestando le conclusioni raggiunte da entrambe le decisioni di merito secondo cui l'unica finalità verosimile sia stata 11 quella di sottrarsi al pagamento del prezzo". Al riguardo, la difesa rileva che la prova della calunnia richiede la certezza che la volontà dell'imputato sia orientata a incolpare taluno di un reato della cio innocenza l'autore della denuncia è pienamente consapevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. In termini coerenti e corretti, entrambi i giudici di merito, hanno affrontato e positivamente risolto la questione della configurabilità della calunnia a carico di NO nei termini già decritti in narrativa. L'elemento soggettivo richiesto per la configurazione emerge dalle stesse modalità della condotta realizzata, e descritta (cfr. pag. 5 sent.) nonché dalla rimessione della querela il 22 gennaio 2010, due giorni dopo le sommarie 3 GW x informazioni rilasciate da FN ER e otto giorni dopo quelle rilasciate il 12 gennaio 2010, dal fratello di quest'ultimo, FN HA.
2.Quanto al travisamento della prova dedotto in questa sede, unitamente alla questione di diritto della irregolarità della querela presentata il 24 marzo 2009 dall'avvocato Giuseppe Vernacchio, in forza di "procura speciale e nomina : di difensore di fiducia" rilasciata il 2 marzo 2009, la questione è infondata, poiché pone in discussione un documento acquisito agli atti e posto a fondamento della ricostruzione dei fatti;
documento la cui consapevole presentazione trova conferma nella successiva rimessione della querela, come correttamente ritenuto dal giudice d'appello per giustificare il diniego della attenuante dell'art.62 n. 6 c.p.. Tale ultimo rilievo rende inoltre infondato il richiamo della giurisprudenza secondo cui, là dove non sia presentata querela, non si realizza il delitto di calunnia. Nel caso in esame, la querela non solo risulta formalmente presentata, ma anche successivamente rimessa, circostanza che non comporta il venir meno della calunnia poiché vi è stato in ogni caso l'avvio di un procedimento penale, come avviene nell'ipotesi in cui il reato sia prima perseguibile d'ufficio e poi diventi perseguibile a querela e questa non sia presentata(Sez. VI, 29 marzo 2007, dep. 28 settembre 2007, n, 35800). Peraltro, la regolarità delle presentazione della querela, nella ricostruzione dei fatti e dalle decisioni di merito, non risulta posta in discussione nei gradi precedenti. Questa Corte si è espressa nel senso che il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. V, 24 settembre 2014, dep. 24 novembre 2014, n. 48703). L'infondatezza della questione posta discende essenzialmente dal fatto che la querela è stata presentata in forza di una procura speciale del difensore dell'epoca, avvocato Giuseppe Vernacchio;
procura che in epigrafe contiene una precisa indicazione del fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di querela, e cioè la mancata di consegna del telefono e la falsità della firma apposta in calce al documento di consegna;
elementi chiaramente espressi nella querela presentata il 24 marzo 2009. Tali circostanze rendono regolare la presentazione della querela. вод La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la procura speciale, preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a pena di inammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela (Sez. V, 17 marzo 2010, dep. 30 giugno 2010, n. 24687). Il ricorso è dunque infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Mauro Returned Vincenzo Rotundo Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5