CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2024, n. 7323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7323 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento riguardante M .S . , nato a [...] issis avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di sorveglianza di om issis visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC A.R. IA, che ha chiesto l'annullamento con dell'ordinanza impugnata;
rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 7323 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di riformando la decisione del Magistrato di sorveglianza dil omiSsi ís I accoglieva il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto' M.S e per l'effetto annullava la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività comuni, inflitta per avere costui, nel corso di un colloquio in istituto con un familiare, sottoposto a videoregistrazione, avanzato lamentele nei confronti del comandante di polizia penitenziaria e del direttore, appellandoli con epiteti offensivi. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che tali epiteti, pronunciati in un contesto di intimità familiare, costituissero espressione di un mero sfogo di carattere privato, non fossero dirette a minare l'autorità dei destinatari, né avevano creato disordini o pericolo, e pertanto dovessero considerarsi prive di valenza disciplinare. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo un unico motivo in cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Sarebbe stato violato, in particolare, l'art. 77, comma 1, n. 15), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. peri.), il quale sanziona disciplinarmente il detenuto che si sia reso responsabile, come nella specie, di «atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita». Sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di una condotta certamente integrante illecito disciplinare, avrebbe deciso di annullare la sanzione, anziché, semmai, rimodularla ed eventualmente ridurla, previa riqualificazione del fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima censura è infondata. Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 15), reg. es . Ord. pen., come ricorda l'Amministrazione ricorrente, ogni «atteggiamento offensivo [del detenuto o dell'internato] nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita». Si tratta di fattispecie che, per la sua formulazione testuale, ricalca il modello legale dell'ingiuria (oggi depenalizzata, e assoggettata a sanzione om issis 2 pecuniaria civile: art. 4 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), la quale tipicamente postula che la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, sia diretta all'offeso che, presente, sia in grado di percepirla e di interloquire con l'offensore (tra le molte, Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicarietti, Rv. 276502-01) Nel caso di specie, l'offesa non è stata recata a cospetto dei suoi destinatari e non è dunque riconducibile, in radice, alla previsione disciplinare contestata. L'ordinanza impugnata, nell'escludere il relativo illecito, non è incorsa nella denunciata violazione di legge. 2. La seconda censura è inammissibile. In disparte il rilievo che, in materia, il mero vizio di motivazione non è deducibile (artt. 35 -bis, comma 4 -bis, richiamato dall'art. 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354), l'Amministrazione ricorrente non indica quale altro inquadramento legale sarebbe stato eventualmente appropriato e la doglianza appare indeterminata. Il Tribunale di sorveglianza aveva, peraltro, ineccepibilmente accertato che la condotta, non riconducibile per come realizzata ad ipotesi di reato, non aveva neppure turbato l'ordine, o creato una situazione di pericolo, dovendo pertanto essere esclusa la sua riconducibilità a fattispecie disciplinari più gravi. 3. Il ricorso deve essere respinto alla stregua delle considerazioni che precedono, senza addebito di spese a carico del Ministero della giustizia ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso il 22/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC A.R. IA, che ha chiesto l'annullamento con dell'ordinanza impugnata;
rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 7323 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di riformando la decisione del Magistrato di sorveglianza dil omiSsi ís I accoglieva il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto' M.S e per l'effetto annullava la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività comuni, inflitta per avere costui, nel corso di un colloquio in istituto con un familiare, sottoposto a videoregistrazione, avanzato lamentele nei confronti del comandante di polizia penitenziaria e del direttore, appellandoli con epiteti offensivi. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che tali epiteti, pronunciati in un contesto di intimità familiare, costituissero espressione di un mero sfogo di carattere privato, non fossero dirette a minare l'autorità dei destinatari, né avevano creato disordini o pericolo, e pertanto dovessero considerarsi prive di valenza disciplinare. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo un unico motivo in cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Sarebbe stato violato, in particolare, l'art. 77, comma 1, n. 15), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. peri.), il quale sanziona disciplinarmente il detenuto che si sia reso responsabile, come nella specie, di «atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita». Sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di una condotta certamente integrante illecito disciplinare, avrebbe deciso di annullare la sanzione, anziché, semmai, rimodularla ed eventualmente ridurla, previa riqualificazione del fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima censura è infondata. Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 15), reg. es . Ord. pen., come ricorda l'Amministrazione ricorrente, ogni «atteggiamento offensivo [del detenuto o dell'internato] nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita». Si tratta di fattispecie che, per la sua formulazione testuale, ricalca il modello legale dell'ingiuria (oggi depenalizzata, e assoggettata a sanzione om issis 2 pecuniaria civile: art. 4 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), la quale tipicamente postula che la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, sia diretta all'offeso che, presente, sia in grado di percepirla e di interloquire con l'offensore (tra le molte, Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicarietti, Rv. 276502-01) Nel caso di specie, l'offesa non è stata recata a cospetto dei suoi destinatari e non è dunque riconducibile, in radice, alla previsione disciplinare contestata. L'ordinanza impugnata, nell'escludere il relativo illecito, non è incorsa nella denunciata violazione di legge. 2. La seconda censura è inammissibile. In disparte il rilievo che, in materia, il mero vizio di motivazione non è deducibile (artt. 35 -bis, comma 4 -bis, richiamato dall'art. 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354), l'Amministrazione ricorrente non indica quale altro inquadramento legale sarebbe stato eventualmente appropriato e la doglianza appare indeterminata. Il Tribunale di sorveglianza aveva, peraltro, ineccepibilmente accertato che la condotta, non riconducibile per come realizzata ad ipotesi di reato, non aveva neppure turbato l'ordine, o creato una situazione di pericolo, dovendo pertanto essere esclusa la sua riconducibilità a fattispecie disciplinari più gravi. 3. Il ricorso deve essere respinto alla stregua delle considerazioni che precedono, senza addebito di spese a carico del Ministero della giustizia ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso il 22/11/2023