CASS
Sentenza 24 agosto 2023
Sentenza 24 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/08/2023, n. 35604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35604 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI PI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. STEFANO TOCCI. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 18/10/2022, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto la detenzione domiciliare nei confronti di FI PI non concedendo l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis e 4 ord. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale di Sorveglianza, valorizzando esclusivamente la gravità del reato commesso e le precedenti condanne allo stesso inferte, avrebbe erroneamente applicato l'art. 47 ord. pen. laddove prevede che debba essere considerato il percorso intrapreso dal condannato successivamente alla commissione del reato per il quale è in esecuzione la pena. Il lungo periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, peraltro già espiata in parte con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, nonché il tempo comunque trascorso anche dalla 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35604 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 26/04/2023 commissione dell'ultimo reato (circa 4 anni), sono tali da imporre di considerare il percorso di recupero sociale intrapreso dal ricorrente, del cui esito si dà atto nella relazione redatta dall'Uepe che è favorevole all'applicazione della misura richiesta. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 47 ter ord. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il diniego di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare sarebbe illegittimo. Le ragioni indicate dal Tribunale, la pericolosità sociale del ricorrente e la circostanza che l'azienda del figlio presso la quale lo stesso lavora regolarmente da tempo sia sottoposta a sequestro, infatti, sarebbero del tutto inconferenti rispetto al criterio di valutazione stabilito dalla norma. Ciò in quanto in una corretta prospettiva interpretativa il Tribunale avrebbe dovuto considerare il percorso positivo intrapreso e l'utilità in termini di recupero sociale dell'attività proficuamente svolta così come, contrariamente a quanto indicato nell'inciso, sarebbe estremamente positivo proprio il fatto che l'azienda del figlio è attualmente gestita da un amministratore giudiziario che ha ritenuto di mantenere alle proprie dipendenze il ricorrente. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 111 cost. per avere il Tribunale violato le regole del contraddittorio utilizzando le informazioni e gli elementi contenuti nel procedimento di prevenzione. 3. In data 4 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. La doglianza oggetto del primo motivo è infondata. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, dando conto del ragionamento seguito e degli elementi posti a fondamento della conclusione dello stesso -la presenza di precedenti penali gravi, la commissione di un reato successivo grave e soprattutto, la circostanza che il precedente affidamento in prova al servizio sociale non ha evidentemente avuto un "esito" positivo- ha fornito una motivazione adeguata quanto alle ragioni per le quali ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. 2. La censura oggetto del secondo motivo è fondata. La motivazione in ordine al diniego di svolgere attività lavorativa è generica. Il Tribunale non ha, infatti, tenuto conto del periodo trascorso dal ricorrente agli arresti domiciliari con autorizzazione a lavorare, durante il quale non c'è stata mai nessuna violazione, e non ha mostrato di avere considerato l'utilità del lavoro in termini di recupero sociale. 2 La conclusione sul punto, pertanto, fondata esclusivamente sulla gravità del reato commesso e sulla necessità di "prescrizioni strettissime", in assenza di qualsivoglia ulteriore e diverso elemento concreto in senso contrario, risulta carente. Privo di rilievo, poi, appare il rilievo che l'azienda del figlio è sottoposta a sequestro preventivo. Ciò in quanto l'azienda è allo stato operativa e il ricorrente, che non è stato licenziato, ha un'attività lavorativa lecita, esercitata peraltro alle dipendenze dell'amministratore giudiziario. Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato affinché il Tribunale di Sorveglianza di Lecce proceda a un nuovo giudizio sul punto. 3. La doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamente infondata. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, infatti, emerge che la difesa si è confrontata con tutti gli elementi acquisiti e ha avuto i modi e i tempi di interloquire nel pieno contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al divieto di svolgimento di attività lavorativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Così deciso il 26 aprile 2023 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. STEFANO TOCCI. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 18/10/2022, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto la detenzione domiciliare nei confronti di FI PI non concedendo l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis e 4 ord. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale di Sorveglianza, valorizzando esclusivamente la gravità del reato commesso e le precedenti condanne allo stesso inferte, avrebbe erroneamente applicato l'art. 47 ord. pen. laddove prevede che debba essere considerato il percorso intrapreso dal condannato successivamente alla commissione del reato per il quale è in esecuzione la pena. Il lungo periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, peraltro già espiata in parte con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, nonché il tempo comunque trascorso anche dalla 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35604 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 26/04/2023 commissione dell'ultimo reato (circa 4 anni), sono tali da imporre di considerare il percorso di recupero sociale intrapreso dal ricorrente, del cui esito si dà atto nella relazione redatta dall'Uepe che è favorevole all'applicazione della misura richiesta. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 47 ter ord. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il diniego di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare sarebbe illegittimo. Le ragioni indicate dal Tribunale, la pericolosità sociale del ricorrente e la circostanza che l'azienda del figlio presso la quale lo stesso lavora regolarmente da tempo sia sottoposta a sequestro, infatti, sarebbero del tutto inconferenti rispetto al criterio di valutazione stabilito dalla norma. Ciò in quanto in una corretta prospettiva interpretativa il Tribunale avrebbe dovuto considerare il percorso positivo intrapreso e l'utilità in termini di recupero sociale dell'attività proficuamente svolta così come, contrariamente a quanto indicato nell'inciso, sarebbe estremamente positivo proprio il fatto che l'azienda del figlio è attualmente gestita da un amministratore giudiziario che ha ritenuto di mantenere alle proprie dipendenze il ricorrente. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 111 cost. per avere il Tribunale violato le regole del contraddittorio utilizzando le informazioni e gli elementi contenuti nel procedimento di prevenzione. 3. In data 4 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. La doglianza oggetto del primo motivo è infondata. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, dando conto del ragionamento seguito e degli elementi posti a fondamento della conclusione dello stesso -la presenza di precedenti penali gravi, la commissione di un reato successivo grave e soprattutto, la circostanza che il precedente affidamento in prova al servizio sociale non ha evidentemente avuto un "esito" positivo- ha fornito una motivazione adeguata quanto alle ragioni per le quali ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. 2. La censura oggetto del secondo motivo è fondata. La motivazione in ordine al diniego di svolgere attività lavorativa è generica. Il Tribunale non ha, infatti, tenuto conto del periodo trascorso dal ricorrente agli arresti domiciliari con autorizzazione a lavorare, durante il quale non c'è stata mai nessuna violazione, e non ha mostrato di avere considerato l'utilità del lavoro in termini di recupero sociale. 2 La conclusione sul punto, pertanto, fondata esclusivamente sulla gravità del reato commesso e sulla necessità di "prescrizioni strettissime", in assenza di qualsivoglia ulteriore e diverso elemento concreto in senso contrario, risulta carente. Privo di rilievo, poi, appare il rilievo che l'azienda del figlio è sottoposta a sequestro preventivo. Ciò in quanto l'azienda è allo stato operativa e il ricorrente, che non è stato licenziato, ha un'attività lavorativa lecita, esercitata peraltro alle dipendenze dell'amministratore giudiziario. Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato affinché il Tribunale di Sorveglianza di Lecce proceda a un nuovo giudizio sul punto. 3. La doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamente infondata. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, infatti, emerge che la difesa si è confrontata con tutti gli elementi acquisiti e ha avuto i modi e i tempi di interloquire nel pieno contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al divieto di svolgimento di attività lavorativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Così deciso il 26 aprile 2023 Il consigliere estensore