Sentenza 26 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11082 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUB LICA ITALIANA1 1 082 /0 2 IN NOME DEL POPOLO TOLIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danno SEZIONE TERZA CIVILE extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12611/99 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Cron. 28688 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep. 2865 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 19/02/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORF dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti AM CLARA J 29196-2007 CA NI, CA IO, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 0,77 1500 22, presso lo studio dell'avvocato VECCHIONE GIORGIO, ANCELLERIA che li difende unitamente all'avvocato AM FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IMPIANTI COLFOSCO SPA, in persona del legale rappresentante sig. NE TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende 2002 467 unitamente all'avvocato TITO BOSCAROLLI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 129/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, emessa il 21/10/1998, depositata il 17/11/98; RG136/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato FRANCESCO AM;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto dcel ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 30.12.1989 il minore AT LA, di nove anni, mentre praticava lo sci in località Arbusè, riportava lesioni personali al volto e agli incisivi superiori. I genitori di lui, AT IO e Camil- leri CL convenivano in giudizio, avanti al Tribu- nale di Bolzano, la spa Colfosco Impianti per ottenerne condanna al risarcimento del danno riportato dal mino- re. Esponevano che quest'ultimo erasi immesso nel cor- ridoio di un impianto di risalita di uno ski lift ge- stito dalla soc. Colfosco, quando, essendosi impigliato uno dei suoi sci nel paletto di una transenna esterna, 2 aveva perduto l'equilibrio e, per non cadere, erasi ag- grappato alla transenna, che gli era rovinata addosso procurandogli le predette lesioni. La soc. Colfosco si costituiva negando ogni sua re- sponsabilità e il Tribunale rigettava la domanda. AT e IL proponevano appello lamentando malgoverno delle prove acquisite agli atti, erronea va- lutazione dei fatti ed insufficiente motivazione. La Corte di Appello di EN, con sentenza 21.10- 17.11.1998, rigettava l'impugnazione, Osservando che l'incidente erasi verificato per esclusiva colpa del क्र minore. AT IO, IL CL e AT Ni- cola, divenuto maggiore, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso la soc. Impianti Colfosco. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamen- tano la violazione dell'art. 194 c.p.c. per avere il CTU assunto informazioni sulle modalità di svolgimento dell'evento dannoso. Osservano che il CTU interrogò il minore infortunato e da lui ebbe conoscenza del mancato uso delle racchette%3B che su tale circostanza è fondata la decisione della Corte di Appello;
che l'accertamento compiuto dal consulente deve essere considerato come 3 estraneo rispetto al compito a lui affidato, giacchè la consulenza non può fungere da mezzo di prova;
che per- tanto l'informazione del CTU non poteva essere utiliz- zata per la decisione. Il motivo è infondato e deve essere pertanto riget- tato sulla base delle considerazioni che seguono. Il consulente tecnico di ufficio, anche se non espressa- mente autorizzato, può assumere di sua iniziativa in- formazioni aventi rilevanza in ordine al compito affi- datogli. Spetterà poi al giudice valutare, con prudente apprezzamento, se tale iniziativa apima dato utili ri- sultati (vedi Cass. 30.5.1983 n. 3734). Nella fattispecie il consulente, dovendo riferire della natura e delle cause delle lesioni, era certamen- te legittimato a chiedere allo stesso infortunato, in sede di esame e valutazione degli esiti lesivi, le op- portune notizie circa lo svolgimento del sinistro, onde verificare la compatibilità delle lesioni con il fatto dedotto come causa della stessa. Era poi dovere del consulente rappresentare nella sua relazione le infor- mazioni così ottenute, onde sottoporle alla valutazione del giudice. relativa al mancato uso Del resto la circostanza assolutamente marginale delle racchette ha un valore del fatto operata dai giudici di nella ricostruzione 4 merito, essendo incontestato che il minore infilò uno sci sotto le transenne e, per non perdere l'equilibrio, si aggrappò a queste. Questo comportamento è l'elemento di fatto caratterizzante la fattispecie. A nulla rileva, ai fini della decisione sul tema dedotto in lite, stabilire secondo l'uso delle racchet- te il minore potesse evitare l'accadimento. Ciò che rileva nella ricostruzione del fatto è che egli perse l'equilibrio e si aggrappò alle transenne trascinandole con se nella caduta. Ne consegue che quanto dedotto con il primo punto del secondo mezzo di gravame circa l'affermazione della Corte relativa alla necessità dell'uso delle racchette è privo di qualsivoglia incidenza ai fini della deci- sione. Con la seconda parte della censura e con la terza censura i ricorrenti deducono vizio di motivazione, OS- servando che la Corte di EN non ha considerato la pericolosità delle transenne in quanto non infine al suolo e non dotate di imbottitura. Tali doglianze non meritano accoglimento. La Corte di merito ha esaminato anche sotto il pre- detto profilo le risultanze di causa e, con motivazione sufficiente ed immune dal vizio di contraddittorietà, ha escluso che la società appellata fosse tenuta ad as- 5 sumere i provvedimenti indicati dagli appellanti. Ne deriva che la censura incide su di una questione di me- rito e non può trovare ingresso nel giudizio di legit- timità. Le spese del presente giudizio di legittimità devo- no essere regolate come stabilito dall'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- al rimborso, in favore del resistente, delle spese te del giudizio di cassazione, con onorari liquidati in € millecinquecento. Così deciso in Roma, addi 19.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 100T 129,11 Millan 20,66 436T TOT.149,77 IL CANCELLIERE_C1 Dott.ssa Maria Alelic 24,00 Depositata in Cancelleria 8065 26.07.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 registrato in doto6. MAR. 2006 Serie 4 QA.
8.241.5 versate €1.73.47 Couro CEMER SE HANATE/ 4 p. Il Dirigente Area Servizi Dr. Marcello MANGINI Responsabile Servizio Attijad Dr. Mauro RACCIOLIN 6