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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 4966/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/08/2025,
da:
e , con l'avv. VOCATURO MARCO Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e il diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 05/12/2025,
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 17/09/2025, hanno confermato la volontà espressa in ricorso.
poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4966/2025, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei minori e Persona_1 Per_2
.
[...]
2. I genitori vivranno separati ed i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre nella casa di proprietà dei figli maggiorenni e della madre di quest'ultima, sita in Preganziol (TV),
via Ticino n. 23.
3. Il padre avrà diritto di visita tutti i fine settimana, dalle ore
19 del venerdì sera ─ quando la madre accompagnerà i minori presso l'abitazione del Sig. ─ alle ore 19 della domenica, quando Pt_1
il padre li riporterà presso la casa della Sig.ra Pt_2
4. Previo accordo il Sig. potrà vedere i figli anche durante Pt_1
i giorni feriali, dopo il lavoro, per un tempo limitato e comunque stabilito di comune intesa con la Sig.ra Pt_2
5. La prole trascorrerà il giorno di Natale dalla mattina sino alle ore 16 con un genitore, mentre dal pomeriggio alla cena con l'altro,
sino alle ore 21. Escluso il giorno di Natale, il periodo festivo invernale verrà così suddiviso: a ciascun genitore spetterà
trascorrere con i gemelli, ad anni alterni, dal 26 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio. Per il 2026 il primo periodo spetterà alla madre.
6. In occasione delle ferie pasquali i turni di visita del Sig.
rimarranno quelli ordinari ─ dal venerdì alle 19 alla Pt_1
domenica alle 19.
7. Per quanto attiene ai mesi estivi, essi verranno ripartiti equamente come segue: ciascun genitore trascorrerà con e Per_1 Per_2
un mese e mezzo, alternativamente dal 10 giugno al 25 luglio o dal
26 luglio al 10 settembre. L'altro genitore avrà diritto di visita un giorno a settimana, che verrà concordato di volta in volta.
Quest'anno il primo turno spetterà alla madre, mentre il secondo al padre.
Si specifica che, con riferimento alla possibilità di vedere i minori durante il mese e mezzo previsto presso ciascun genitore nell'arco del periodo estivo, nel caso in cui l'altro genitore volesse far visita alla prole quest'ultimo dovrà personalmente raggiungere i figli. Inoltre, qualora ‒ previo accordo ‒ scelga di prelevarli per un breve arco di tempo, dovrà occuparsi in via esclusiva del trasporto dei bambini.
8. Il padre corrisponderà mensilmente alla Sig.ra la somma Pt_2
di €. 450.= a titolo di mantenimento di e (€. Per_1 Persona_2 225 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat sul costo della vita.
9. Entrambi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie.
10. Il Sig. rinuncia inoltre a percepire l'assegno unico Pt_1
relativo ai figli e , che è attualmente pari a €. 326 e Per_1 Per_2
verrà incassato integralmente dalla Sig.ra Pt_2
11. L'assegno di mantenimento in favore dei figli (in totale €. 450
/mese) verrà versato dal padre dal mese in cui la Sig.ra Pt_2
lascerà la casa di quest'ultimo, se ciò avverrà prima del giorno 15
del mese;
mentre verrà versato dal mese successivo qualora ella si trasferisca a partire dal giorno 16 del mese.
12. Con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato, le parti congiuntamente dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
13. Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Susanna Menegazzi