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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.12588/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico AN De EO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12588/2018 R.G. avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049
– 2051 – 2052 c.c.” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. G. A. Parte_1 C.F._1
Lombardo, giusta mandato in atti,
ATTRICE
E
Comune di Copertino, in persona del sindaco/legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di EO, giusta mandato in atti.
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 26.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.12.2018, l'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di
Copertino, rappresentando che in data 05.05.2018, alle ore 19:50 circa, mentre percorreva a piedi via
Magistrato Cosimo Mariano, giunta nei pressi delle strisce pedonali poste all'intersezione con via
AR ST, civico 140, era inciampata a causa di una sconnessione del manto stradale, non segnalata, che le provocava la caduta sull'asfalto, con conseguenti dolori al piede sinistro, gamba, caviglia e ginocchio.
In particolare ha sostenuto che la sconnessione era oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, essendo il sole già tramontato e non ancora accesa l'illuminazione pubblica.
Ha evidenziato di essere stata accompagnata, successivamente alla caduta, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Copertino, presso il quale, sottoposta ad esami radiologici, le era stata diagnosticata la frattura del 5° metatarso del piede sinistro, cui seguiva un periodo di immobilizzazione in gesso e terapia riabilitativa.
Secondo la valutazione medico-legale redatta dal dott. i danni subiti dall'attrice erano Per_1 da quantificarsi in invalidità permanente del 5%, invalidità temporanea totale per 30 giorni, invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni, nonchè spese mediche per € 1.23,47.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del Comune di Copertino, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in
€ 10.922,62.
Con comparsa di costituzione del 26.03.2019 il Comune di Copertino ha resistito alla domanda, contestandone l'infondatezza sia in fatto che in diritto atteso che, secondo la propria prospettazione,
l'attrice non aveva fornito adeguata prova della dinamica dell'evento, nè dell'esistenza, natura e pericolosità della pretesa “buca”, né del nesso di causalità tra tale sconnessione e le lesioni lamentate.
Ha evidenziato, inoltre, l'assenza dei requisiti dell'insidia e trabocchetto, sostenendo la piena visibilità dei luoghi in quanto la zona sarebbe stata adeguatamente illuminata dai lampioni presenti su via AR ST, nonché la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice la quale avrebbe potuto evitare la presunta irregolarità con l'ordinaria diligenza, seguendo un percorso alternativo.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto della avversa domanda, con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale, nonché consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta infondata.
Il thema decidendum afferisce al risarcimento del danno in prevalenza non patrimoniale, ma anche patrimoniale, in ragione dell'integrazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. o dall'art. 2043 c.c. Ciò premesso, giova in via preliminare osservare come quella scolpita nella prima delle norme richiamate appartenga, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, al modello della responsabilità oggettiva che, diversamente da quella soggettiva, è idonea a meglio soddisfare le esigenze di riparazione del danno in omaggio al principio cuius commoda eius et incommoda.
In tal senso il pregiudizio patito costituisce una conseguenza del fatto della cosa e non dell'uomo – come il modello di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. – derivante dal suo intrinseco dinamismo, al di fuori di un'azione diretta umana.
Considerato che è già il tenore letterale della disposizione in commento a tracciare la natura della responsabilità, essendo richiesto che il danno sia cagionato dalla cosa, occorre rilevare come, ai fini della verifica della sussistenza del danno riconducibile alla cosa, il thema probandum accomuni il danneggiato e il custode di quest'ultima convenuto in giudizio quale presunto danneggiante.
Infatti, se da un lato il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del solo nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo che debba essere fornita la prova anche della intrinseca pericolosità della cosa e tantomeno la condotta omissiva o commissiva del custode, quest'ultimo – dall'altro – è tenuto provare l'esistenza di un percorso causale distinto in cui la cosa non ha assunto alcun ruolo eziologicamente efficiente nella verificazione dell'evento dannoso.
Con riguardo alle caratteristiche della cosa e, in specie, all'esclusione del concetto di insidia dalla valutazione relativa al nesso causale tra cosa ed evento dannoso si è espressa, di recente, la
Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, (ud. 05/11/2024, dep. 31/03/2025), n.8450.
Nel dettaglio la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Attraverso una ricostruzione di vari precedenti nell'arresto richiamato si legge che "già con
l'ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del
2018), si era affermato che "la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso", e ciò "in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-01).
Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-
3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312, Rv.
654924-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089, Rv. 663300-02; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429, Rv. 666487-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. Rv. 667836-02 e
Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.,
30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass.
Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n.
28057, non massimata).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto, la domanda risulta infondata.
In particolare, sotto il profilo istruttorio, va rilavata l'esistenza di una discrasia tra quanto dichiarato dalle testimoni escusse in ordine al soccorso prestato all'attrice con successivo accompagnamento presso il nosocomio di Copertino e quanto riportato nel referto di Ps, circa le modalità di arrivo della in cui testualmente si legge “autonomo (arrivato con mezzi propri)”; Pt_1 considerato altresì che alla voce accompagnatore nulla è indicato così come, con riguardo all'anamnesi cui è stata sottoposta l'attrice, si riporta la circostanza di una “riferita caduta accidentale” senza alcuna ulteriore precisazione.
Fermo restando che tali elementi introducono degli elementi di dubbio sulla dinamica degli eventi nel momento successivo alla caduta, quest'ultima – nondimeno – risulta oggetto di visione diretta da parte delle testimoni, presenti, al momento del sinistro, in prossimità del punto di caduta;
e, parimenti, le lesioni subite dalla ricorrente si pongono in linea di compatibilità – secondo la ricostruzione scientifica offerta dal ctu – con l'inciampo nella sconnessione stradale.
Ciò posto, i rilievi fotografici depositati in atti risultano, invero, decisivi ai fini dell'esclusione di ogni responsabilità in capo all'ente convenuto.
In primo luogo da essi si evince un leggero dissesto del manto stradale che una condotta diligente e prudente della ricorrente avrebbe consentito di evitare, anche alla luce del grado di visibilità certamente assicurato in un tratto pedonale particolarmente centrale e ben illuminato sia dalla luce naturale sia, soprattutto, dalla luce artificiale dell'esercizio commerciale ubicato all'angolo dell'incrocio.
Ancòra, volgendo l'attenzione alla menzionata condotta dell'attrice, qualora la stessa avesse posto in essere l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali percorrendo il marciapiede senza scendervi, così evitando la sconnessione del manti stradale posta ad una distanza di circa un metro, certamente la caduta sarebbe stata evitata.
Per tali ragioni l'evento lesivo è attribuibile in via esclusiva – e non meramente concorsuale
– alla condotta dell'attrice che, da un lato, ha violato l'art. 190, commi 2 e 3, CdS secondo cui, rispettivamente, “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali”, “È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni”; dall'altro, secondo un criterio di diligenza media, applicabile ad un gesto umano comune come quello del caso in esame, si sarebbe potuta avvedere, in forza dello stato dei luoghi e delle circostanze sopra indicate, della presenza di un piano stradale leggermente dissestato.
In definitiva la caduta dell'attrice è riconducibile ad una propria condotta negligente, così dovendosi escludere a monte – in omaggio ai principi di diritto sopra espressi e alla natura oggettiva della responsabilità – il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
Fermo restando che, come anticipato, quella scolpita nell'art. 2051 c.c. costituisce una fattispecie di responsabilità oggettiva distinta da quella puramente soggettiva di cui all'art. 2043 c.c., quanto sopra illustrato dimostra l'assenza di qualsivoglia fatto illecito della convenuta nonché di un danno ingiusto. Per tali ragioni la domanda non merita accoglimento.
In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00) e dei valori medi decurtati del 50% (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore del convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano nella misura di euro 2.540,00, oltre spese documentate e accessori come per legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce 23.12.2025
Il giudice unico
AN De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico AN De EO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12588/2018 R.G. avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049
– 2051 – 2052 c.c.” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. G. A. Parte_1 C.F._1
Lombardo, giusta mandato in atti,
ATTRICE
E
Comune di Copertino, in persona del sindaco/legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di EO, giusta mandato in atti.
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 26.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.12.2018, l'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di
Copertino, rappresentando che in data 05.05.2018, alle ore 19:50 circa, mentre percorreva a piedi via
Magistrato Cosimo Mariano, giunta nei pressi delle strisce pedonali poste all'intersezione con via
AR ST, civico 140, era inciampata a causa di una sconnessione del manto stradale, non segnalata, che le provocava la caduta sull'asfalto, con conseguenti dolori al piede sinistro, gamba, caviglia e ginocchio.
In particolare ha sostenuto che la sconnessione era oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, essendo il sole già tramontato e non ancora accesa l'illuminazione pubblica.
Ha evidenziato di essere stata accompagnata, successivamente alla caduta, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Copertino, presso il quale, sottoposta ad esami radiologici, le era stata diagnosticata la frattura del 5° metatarso del piede sinistro, cui seguiva un periodo di immobilizzazione in gesso e terapia riabilitativa.
Secondo la valutazione medico-legale redatta dal dott. i danni subiti dall'attrice erano Per_1 da quantificarsi in invalidità permanente del 5%, invalidità temporanea totale per 30 giorni, invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni, nonchè spese mediche per € 1.23,47.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del Comune di Copertino, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in
€ 10.922,62.
Con comparsa di costituzione del 26.03.2019 il Comune di Copertino ha resistito alla domanda, contestandone l'infondatezza sia in fatto che in diritto atteso che, secondo la propria prospettazione,
l'attrice non aveva fornito adeguata prova della dinamica dell'evento, nè dell'esistenza, natura e pericolosità della pretesa “buca”, né del nesso di causalità tra tale sconnessione e le lesioni lamentate.
Ha evidenziato, inoltre, l'assenza dei requisiti dell'insidia e trabocchetto, sostenendo la piena visibilità dei luoghi in quanto la zona sarebbe stata adeguatamente illuminata dai lampioni presenti su via AR ST, nonché la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice la quale avrebbe potuto evitare la presunta irregolarità con l'ordinaria diligenza, seguendo un percorso alternativo.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto della avversa domanda, con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale, nonché consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta infondata.
Il thema decidendum afferisce al risarcimento del danno in prevalenza non patrimoniale, ma anche patrimoniale, in ragione dell'integrazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. o dall'art. 2043 c.c. Ciò premesso, giova in via preliminare osservare come quella scolpita nella prima delle norme richiamate appartenga, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, al modello della responsabilità oggettiva che, diversamente da quella soggettiva, è idonea a meglio soddisfare le esigenze di riparazione del danno in omaggio al principio cuius commoda eius et incommoda.
In tal senso il pregiudizio patito costituisce una conseguenza del fatto della cosa e non dell'uomo – come il modello di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. – derivante dal suo intrinseco dinamismo, al di fuori di un'azione diretta umana.
Considerato che è già il tenore letterale della disposizione in commento a tracciare la natura della responsabilità, essendo richiesto che il danno sia cagionato dalla cosa, occorre rilevare come, ai fini della verifica della sussistenza del danno riconducibile alla cosa, il thema probandum accomuni il danneggiato e il custode di quest'ultima convenuto in giudizio quale presunto danneggiante.
Infatti, se da un lato il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del solo nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo che debba essere fornita la prova anche della intrinseca pericolosità della cosa e tantomeno la condotta omissiva o commissiva del custode, quest'ultimo – dall'altro – è tenuto provare l'esistenza di un percorso causale distinto in cui la cosa non ha assunto alcun ruolo eziologicamente efficiente nella verificazione dell'evento dannoso.
Con riguardo alle caratteristiche della cosa e, in specie, all'esclusione del concetto di insidia dalla valutazione relativa al nesso causale tra cosa ed evento dannoso si è espressa, di recente, la
Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, (ud. 05/11/2024, dep. 31/03/2025), n.8450.
Nel dettaglio la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Attraverso una ricostruzione di vari precedenti nell'arresto richiamato si legge che "già con
l'ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del
2018), si era affermato che "la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso", e ciò "in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-01).
Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-
3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312, Rv.
654924-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089, Rv. 663300-02; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429, Rv. 666487-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. Rv. 667836-02 e
Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.,
30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass.
Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n.
28057, non massimata).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto, la domanda risulta infondata.
In particolare, sotto il profilo istruttorio, va rilavata l'esistenza di una discrasia tra quanto dichiarato dalle testimoni escusse in ordine al soccorso prestato all'attrice con successivo accompagnamento presso il nosocomio di Copertino e quanto riportato nel referto di Ps, circa le modalità di arrivo della in cui testualmente si legge “autonomo (arrivato con mezzi propri)”; Pt_1 considerato altresì che alla voce accompagnatore nulla è indicato così come, con riguardo all'anamnesi cui è stata sottoposta l'attrice, si riporta la circostanza di una “riferita caduta accidentale” senza alcuna ulteriore precisazione.
Fermo restando che tali elementi introducono degli elementi di dubbio sulla dinamica degli eventi nel momento successivo alla caduta, quest'ultima – nondimeno – risulta oggetto di visione diretta da parte delle testimoni, presenti, al momento del sinistro, in prossimità del punto di caduta;
e, parimenti, le lesioni subite dalla ricorrente si pongono in linea di compatibilità – secondo la ricostruzione scientifica offerta dal ctu – con l'inciampo nella sconnessione stradale.
Ciò posto, i rilievi fotografici depositati in atti risultano, invero, decisivi ai fini dell'esclusione di ogni responsabilità in capo all'ente convenuto.
In primo luogo da essi si evince un leggero dissesto del manto stradale che una condotta diligente e prudente della ricorrente avrebbe consentito di evitare, anche alla luce del grado di visibilità certamente assicurato in un tratto pedonale particolarmente centrale e ben illuminato sia dalla luce naturale sia, soprattutto, dalla luce artificiale dell'esercizio commerciale ubicato all'angolo dell'incrocio.
Ancòra, volgendo l'attenzione alla menzionata condotta dell'attrice, qualora la stessa avesse posto in essere l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali percorrendo il marciapiede senza scendervi, così evitando la sconnessione del manti stradale posta ad una distanza di circa un metro, certamente la caduta sarebbe stata evitata.
Per tali ragioni l'evento lesivo è attribuibile in via esclusiva – e non meramente concorsuale
– alla condotta dell'attrice che, da un lato, ha violato l'art. 190, commi 2 e 3, CdS secondo cui, rispettivamente, “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali”, “È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni”; dall'altro, secondo un criterio di diligenza media, applicabile ad un gesto umano comune come quello del caso in esame, si sarebbe potuta avvedere, in forza dello stato dei luoghi e delle circostanze sopra indicate, della presenza di un piano stradale leggermente dissestato.
In definitiva la caduta dell'attrice è riconducibile ad una propria condotta negligente, così dovendosi escludere a monte – in omaggio ai principi di diritto sopra espressi e alla natura oggettiva della responsabilità – il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
Fermo restando che, come anticipato, quella scolpita nell'art. 2051 c.c. costituisce una fattispecie di responsabilità oggettiva distinta da quella puramente soggettiva di cui all'art. 2043 c.c., quanto sopra illustrato dimostra l'assenza di qualsivoglia fatto illecito della convenuta nonché di un danno ingiusto. Per tali ragioni la domanda non merita accoglimento.
In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00) e dei valori medi decurtati del 50% (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore del convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano nella misura di euro 2.540,00, oltre spese documentate e accessori come per legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce 23.12.2025
Il giudice unico
AN De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.