CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LD AC Sent.n.sez.1627/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 32178/2025 Motivazione semplificata -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di TE IC, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LD AC;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CI PO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la comunicazione dell’avv. Dario Vannetiello e dell’avv. Marcello Severino di carenza di interesse del proprio assistito per la sopravvenuta irrevocabilità della condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 23 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’appello proposto da IC TE avverso l’ordinanza emessa in data 18 aprile 2025 dalla Corte di appello di Bari che aveva rigettato l’istanza di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per la retrodatazione degli effetti.
2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione e insiste sulla retrodatazione al 18 giugno 2018 - data di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile -, dei termini di decorrenza della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Nella memoria rappresenta che con sentenza del 14/11/2025 nel procedimento RG 15064/2025 la Sezione Sesta di questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari per la quale era in custodia cautelare in carcere. Rinuncia pertanto al Penale Sent. Sez. 3 Num. 955 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei difensori muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC LD AC
udita la relazione svolta dal consigliere LD AC;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CI PO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la comunicazione dell’avv. Dario Vannetiello e dell’avv. Marcello Severino di carenza di interesse del proprio assistito per la sopravvenuta irrevocabilità della condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 23 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’appello proposto da IC TE avverso l’ordinanza emessa in data 18 aprile 2025 dalla Corte di appello di Bari che aveva rigettato l’istanza di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per la retrodatazione degli effetti.
2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione e insiste sulla retrodatazione al 18 giugno 2018 - data di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile -, dei termini di decorrenza della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Nella memoria rappresenta che con sentenza del 14/11/2025 nel procedimento RG 15064/2025 la Sezione Sesta di questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari per la quale era in custodia cautelare in carcere. Rinuncia pertanto al Penale Sent. Sez. 3 Num. 955 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei difensori muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC LD AC