Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 955
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e insistenza sulla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura della custodia cautelare in carcere

    Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei difensori muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 955
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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