CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25779 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OJ LE, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 19 dicembre 2022 dal Tribunale di Monza Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal Consigliere IU NN RI LL;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Elena Scarabelli, difensore del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Monza - Sezione per il riesame delle misure cautelari, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 14 settembre 2022, ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla Penale Sent. Sez. 6 Num. 25779 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/05/2023 confisca, emesso il 25 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nei confronti di LE OJ. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in quanto il Tribunale di Monza avrebbe erroneamente ritenuto che fosse coperta da giudicato cautelare la ritenuta fittizietà dei distacchi dei lavoratori dalla società Edilalex rumena alla società Edilalex italiana e non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000; 2.2 vizi della motivazione, atteso che il Tribunale non avrebbe dato risposta alla doglianza espressa nell'originario atto di riesame - costituente specifico rilievo formulato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento - in ordine all'effettiva sussistenza del costo relativo all'indennità di vitto e alloggio, che, qualora non elargito, non avrebbe potuto costituire base di calcolo per stabilire gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali da versare;
2.3 violazione di legge, avendo il Tribunale confuso i concetti di fungibilità del bene e nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato contestato, così che non avrebbe motivato - come imposto, invece, dalla sentenza rescindente - in ordine al menzionato rapporto di pertinenzialità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non è fondato. La sentenza della Seconda Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, avendo ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo del ricorso, relativi, l'uno, alla violazione degli artt. 2 D.Lgs n. 74/2000, 125 e 131 cod. proc. pen. e, l'altro, alla mancanza di motivazione in ordine alla pertinenzialità tra le somme sequestrate e i reati contestati. Per il resto, il ricorso non è stato accolto e, quindi, sono state disattese anche le censure formulate nel primo e nel secondo motivo, aventi ad oggetto il reato di truffa, provvisoriamente ascritto all'indagato, il quale, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe stipulato contratti fittizi di distacco transnazionale di lavoratori, al solo fine di eludere le imposte e gli oneri contributivi, in proprio e quale sostituto di imposta dei lavoratori interessati, così permettendo a Edilalex s.r.l. di ottenere l'ingiusto profitto del contenimento dei costi del lavoro e causando un danno patrimoniale, consistito nel mancato versamento delle ritenute fiscali Irpef, in qualità di sostituto d'imposta, e degli oneri previdenziali. 2 In ragione dell'esito del precedente ricorso per cassazione, pertanto, culminato nel mancato accoglimento delle deduzioni difensive relative al reato di truffa, deve ritenersi che è corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui "alcuna cittadinanza, essendo ormai coperti da giudicato cautelare, possono assumere nel presente giudizio le doglianze, riproposte nuovamente nel corso della discussione orale dal difensore dell'indagato, in ordine agli anzidetti profili", relativi alle questioni della fittizietà del distacco di lavoratori e, quindi, al fumus del delitto di truffa, ipotizzato dall'accusa. Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, ha motivato sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 (paragrafo 2), fornendo logiche e adeguate indicazioni circa l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, emesse dalla società rumena ed utilizzate dalla società italiana nelle dichiarazioni relative agli anni 2017, 2018 e 2019, così delineando con chiarezza l'elemento oggettivo del contestato reato. Il Tribunale, inoltre, nel soffermarsi sulle intense e riscontrate relazioni esistenti fra le due compagini societarie, italiana e rumena, ha fornito rassicuranti precisazioni anche rispetto all'elemento soggettivo del reato. Con particolare riferimento alla censura difensiva, secondo cui il costo relativo all'indennità di vitto e alloggio, qualora non elargito, non avrebbe potuto costituire base di calcolo per stabilire gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali da versare, il Tribunale ha sottolineato che, pur a seguire la tesi del ricorrente, il profitto del delitto di truffa "ammonta ad euro 1.775.551,95, quello dei reati tributari ad euro 193.243,20, pari a complessivi euro 1.968.795,15, a fronte dei quali il sequestro ha attinto disponibilità monetarie ed immobili per l'importo - di gran lunga inferiore - pari ad euro 1.218.706,42". Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo qe»setito in questa sede. 4. Anche il terzo motivo è infondato. Accertato che il ricorrente aveva conseguito un profitto dai reati in questione, il Tribunale ha ricordato che la qualificazione della confisca (e prima del sequestro) come diretta consentiva di prescindere dalla prova del nesso di derivazione tra le somme apprese e i commessi reati;
nesso di derivazione, tra l'altro e ad abundantiam, che, nella specie, ha ritenuto pienamente esistente, "essendo stato sequestrato denaro su conti correnti riferibili alla società contribuente - e protagonista delle truffe ai danni dello Stato - e, dunque, nella diretta disponibilità del soggetto che il risparmio di imposta, garantito dalla 3 realizzazione dei reati contestati, ha in ultima analisi lucrato, consolidandolo nel proprio patrimonio". In tal modo il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01), secondo cui la confisca del denaro, costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. 5. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita nell'udienza camerale del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal Consigliere IU NN RI LL;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Elena Scarabelli, difensore del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Monza - Sezione per il riesame delle misure cautelari, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 14 settembre 2022, ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla Penale Sent. Sez. 6 Num. 25779 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/05/2023 confisca, emesso il 25 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nei confronti di LE OJ. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in quanto il Tribunale di Monza avrebbe erroneamente ritenuto che fosse coperta da giudicato cautelare la ritenuta fittizietà dei distacchi dei lavoratori dalla società Edilalex rumena alla società Edilalex italiana e non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000; 2.2 vizi della motivazione, atteso che il Tribunale non avrebbe dato risposta alla doglianza espressa nell'originario atto di riesame - costituente specifico rilievo formulato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento - in ordine all'effettiva sussistenza del costo relativo all'indennità di vitto e alloggio, che, qualora non elargito, non avrebbe potuto costituire base di calcolo per stabilire gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali da versare;
2.3 violazione di legge, avendo il Tribunale confuso i concetti di fungibilità del bene e nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato contestato, così che non avrebbe motivato - come imposto, invece, dalla sentenza rescindente - in ordine al menzionato rapporto di pertinenzialità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non è fondato. La sentenza della Seconda Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, avendo ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo del ricorso, relativi, l'uno, alla violazione degli artt. 2 D.Lgs n. 74/2000, 125 e 131 cod. proc. pen. e, l'altro, alla mancanza di motivazione in ordine alla pertinenzialità tra le somme sequestrate e i reati contestati. Per il resto, il ricorso non è stato accolto e, quindi, sono state disattese anche le censure formulate nel primo e nel secondo motivo, aventi ad oggetto il reato di truffa, provvisoriamente ascritto all'indagato, il quale, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe stipulato contratti fittizi di distacco transnazionale di lavoratori, al solo fine di eludere le imposte e gli oneri contributivi, in proprio e quale sostituto di imposta dei lavoratori interessati, così permettendo a Edilalex s.r.l. di ottenere l'ingiusto profitto del contenimento dei costi del lavoro e causando un danno patrimoniale, consistito nel mancato versamento delle ritenute fiscali Irpef, in qualità di sostituto d'imposta, e degli oneri previdenziali. 2 In ragione dell'esito del precedente ricorso per cassazione, pertanto, culminato nel mancato accoglimento delle deduzioni difensive relative al reato di truffa, deve ritenersi che è corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui "alcuna cittadinanza, essendo ormai coperti da giudicato cautelare, possono assumere nel presente giudizio le doglianze, riproposte nuovamente nel corso della discussione orale dal difensore dell'indagato, in ordine agli anzidetti profili", relativi alle questioni della fittizietà del distacco di lavoratori e, quindi, al fumus del delitto di truffa, ipotizzato dall'accusa. Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, ha motivato sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 (paragrafo 2), fornendo logiche e adeguate indicazioni circa l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, emesse dalla società rumena ed utilizzate dalla società italiana nelle dichiarazioni relative agli anni 2017, 2018 e 2019, così delineando con chiarezza l'elemento oggettivo del contestato reato. Il Tribunale, inoltre, nel soffermarsi sulle intense e riscontrate relazioni esistenti fra le due compagini societarie, italiana e rumena, ha fornito rassicuranti precisazioni anche rispetto all'elemento soggettivo del reato. Con particolare riferimento alla censura difensiva, secondo cui il costo relativo all'indennità di vitto e alloggio, qualora non elargito, non avrebbe potuto costituire base di calcolo per stabilire gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali da versare, il Tribunale ha sottolineato che, pur a seguire la tesi del ricorrente, il profitto del delitto di truffa "ammonta ad euro 1.775.551,95, quello dei reati tributari ad euro 193.243,20, pari a complessivi euro 1.968.795,15, a fronte dei quali il sequestro ha attinto disponibilità monetarie ed immobili per l'importo - di gran lunga inferiore - pari ad euro 1.218.706,42". Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo qe»setito in questa sede. 4. Anche il terzo motivo è infondato. Accertato che il ricorrente aveva conseguito un profitto dai reati in questione, il Tribunale ha ricordato che la qualificazione della confisca (e prima del sequestro) come diretta consentiva di prescindere dalla prova del nesso di derivazione tra le somme apprese e i commessi reati;
nesso di derivazione, tra l'altro e ad abundantiam, che, nella specie, ha ritenuto pienamente esistente, "essendo stato sequestrato denaro su conti correnti riferibili alla società contribuente - e protagonista delle truffe ai danni dello Stato - e, dunque, nella diretta disponibilità del soggetto che il risparmio di imposta, garantito dalla 3 realizzazione dei reati contestati, ha in ultima analisi lucrato, consolidandolo nel proprio patrimonio". In tal modo il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01), secondo cui la confisca del denaro, costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. 5. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente