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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2023 promossa da:
PRO 6 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MASSARO GIUSTINO e dell'avv. MASSARO P.IVA_1
FRANCESCA ( , elettivamente domiciliata in VIA S. MARTINO DELLA C.F._1
BATTAGLIA 6, VARESE, presso il difensore avv. MASSARO GIUSTINO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCO RAFFAELLA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Via Venezia, 36 65121 PESCARA, presso il difensore avv. BIANCO RAFFAELLA
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1657/2022, emesso in data 2-12-2022 dal Tribunale di
Pescara
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 20-01-2023, la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1657/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 2-12-2022 in favore LA con il quale si ingiungeva ad essa il pagamento LA CP_1 somma di € 21.960,00, oltre interessi come da domanda e spese LA procedura, dovuta quale compenso per l'attività professionale di revisione di pratiche di stima immobiliare. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: “Sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr. 1657/2022 del 02.12.2022 (Rg. 4553/2022) richiesto da in danno CP_1 di O6 s.c.c.p.a non sussistendone i presupposti di legge per le motivazioni dedotte in narrativa. In via principale: Accertata l'infondatezza LA pretesa creditoria di per tutti i motivi dedotti in CP_1 narrativa, - revocare, dichiarare nullo / inefficace il decreto ingiuntivo nr. 1657/22 rg. 4553/22 oggetto LA presente opposizione, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese”. A sostegno LA domanda, sosteneva che il punto 5 del Verbale del Consiglio D'Amministrazione LA O6 S.c.c.p.a. del 16.11.2018, dove veniva stabilito come pianificare l'organizzazione degli incarichi tra le varie consociate e alla si affidava l'incarico di effettuare una super CP_1 visione tecnica (revisioni) per le aree del centro sud, stabilendo che per tale attività professionale di pagina 1 di 4 revisione sarebbe stata riconosciuta la cifra forfettaria mensile di € 500,00 oltre IVA, a prescindere dal numero e dalla complessità dell'attività da controllare ed eventualmente da revisionare nel periodo, avrebbe in realtà costituito una “mera proposta, avanzata al fine di valutare nuovi assetti organizzativi a fronte del prevedibile aumento di lavoro”; aggiungeva che il C.d.A. LA PR 6, con verbale del 19 aprile 2022 aveva deliberato all'unanimità, chiarendo le intenzioni sottese alle proposte inserite nel precedente verbale del 16.11.2018, che, non essendo, di fatto, mai avvenuta la prospettata organizzazione, gli effetti del verbale (del 16.11.2018) venissero immediatamente sospesi e comunque fossero ritenuti non applicabili all'anno in corso né a quelli precedenti (2019, 2020, 2021 e 2022); sosteneva che, sino all'aprile 2022, e quindi per quattro anni, non era stata richiesta alcuna somma in più rispetto ai compensi provvigionali ordinari previsti e percepiti negli anni precedenti;
affermava ancora che la PR 6 s.c.c.p.a. è una società – a mutualità prevalente - che si occupa di stime immobiliari principalmente per conto di istituti di credito e che, all'interno LA compagine, il legale rappresentante ER LA socia , era stato più volte richiamato dal Consiglio di Amministrazione CP_1 Parte_3 LA PR 6 al rispetto delle regole alle quali si adeguavano tutti gli altri soci e aveva più volte intentato azioni giudiziarie nei confronti LA odierna opponente.
2) Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale: respingere l'opposizione LA PRO6
S.c.c.p.a. in persona del L.R.P.T. in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Civile di Pescara in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo N. 1657/2022 con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. - In via subordinata: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione proposta da controparte, accertare il credito in diritto dalla in persona CP_1 del L.R.P.T. e condannare l'opponente O6 S.c.c.p.a. in persona le L.R.P.T. al pagamento in favore LA società opposta di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento civile. - Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”. 3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
La opposta è una società di servizi, consorziata e socia LA PRO6, operante in ambito CP_1 nazionale nel settore dei servizi “business info”, nella analisi valutazione e stima di immobili.
Dalla lettura del Verbale del Consiglio di Amministrazione LA PR 6 in data 16-11-2018 (doc. 1 del fascicolo monitorio) emerge, come già rilevato in sede di rigetto LA domanda di sospensione LA provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, che l'opposta ha fondato la propria azione su quanto ivi deliberato dal CdA, cioè di conferire incarico a di effettuare una super visione CP_1 tecnica (revisioni) per le aree del centro sud, stabilendo altresì di riconoscere alla stessa in CP_1 aggiunta ai riconoscimenti economici fino ad allora in essere, la cifra forfettaria di € 500,00 mensili, in considerazione dei maggiori impegni che si sarebbero andati a sostenere a causa del prevedibile aumento di lavoro dato dagli accrediti ottenuti in ICCREA e CCB nonché LA aumentata area di operatività oltre che LA possibile immissione di nuovi soci, oltre a quelli già indicati;
tale previsione, in base al tenore LA deliberazione in questione e alla circostanza che, con comunicazione ai soci del
20.4.2022, la O6 si proponeva la valutazione di una riduzione di quell'aumento forfettario deliberato il 16.11.2018, non può essere ritenuta di mera natura "programmatica" e condizionata ad un evento futuro. La cifra forfettaria di € 500,00 venne evidentemente riconosciuta per la ulteriore attività svolta dalla in aggiunta a quella prevista, descritta e approvata in precedenza dal verbale del CP_1
CdA del 27 gennaio 2013 e tabella allegata, dove erano state stabilite le provvigioni secondo le attività svolte dalla odierna opposta (all. 1 e 2 terza memoria di parte opposta).
Né tale previsione risulta superabile dalla "revoca" sopraggiunta con la deliberazione successiva dello stesso CdA LA O6 del 19.4.2022 (all. 5 fascicolo opponente), sulla quale è fondata l'opposizione e nella quale si dichiara di sospendere e di ritenere inapplicabili, a posteriori, gli effetti del Verbale del pagina 2 di 4 16.11.2018. Innanzitutto, il verbale del 19-4-2022 non risulta sottoscritto dal Presidente e dal segretario del
Consiglio di Amministrazione, come invece quello del 16-11-2018; in secondo luogo, non vi è menzione alcuna del verbale del 19.4.2022 nella risposta di O6 alla richiesta di pagamento da parte LA (doc. n.2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), e cioè nella pec del 20.04.2022 CP_1
(giorno successivo alla data del verbale in questione) inviata da O6 (doc.n.4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e all. 11 comparsa di costituzione), nella quale quest'ultima, anzi, proponeva ai soci di “dare attuazione” al verbale del CDA del 18.11.2018 “valutando una riduzione LA cifra''. Inoltre, risulta in atti che la in ragione LA volontà espressa dalla O6 nel CdA del CP_1
16.11.2018, ha eseguito continue e periodiche attività di revisione di elaborati tecnici eseguiti da professionisti esterni incaricati dalla O6 S.c.c.p.a., come emerge dalla documentazione prodotta in atti
(v. all. 10 e 18 fascicolo opposta) e dalla prova orale espletata. 5) In particolare, i testi architetto, geometra, e , liberi Testimone_1 Tes_2 Tes_3 professionisti, da ritenersi attendibili in quanto non avvinti da rapporti di dipendenza lavorativa con le parti, che avevano ricevuto incarichi professionali da parte LA PR 6, hanno confermato che le perizie da loro redatte venivano sottoposte a revisione da parte del supervisore di zona prima CP_1 dell'emissione LA fattura da parte del professionista incaricato. Essi hanno pure confermato che nel triennio 2018/2021 l'affidamento delle revisioni perveniva alla dopo che un cliente CP_1
(solitamente, istituti di credito) di PRO6 S.c.c.p.a. incaricava quest'ultima di eseguire la perizia immobiliare per l'eventuale erogazione di un mutuo o finanziamento e che, appena ricevuto l'incarico, la PRO6 incaricava un tecnico LA zona di competenza e avvisava la (all. 7 seconda CP_1 memoria opposta: mail inviate da PRO6 S.c.c.p.a. alla con incarico di provvedere alla CP_1 supervisione). Dalla deposizione del teste è poi emerso che la nella persona di Tes_3 CP_1
, effettuava anche delle perizie, in aggiunta alla attività di supervisione consistente nel CP_2 revisionare le perizie redatte da altri.
Il teste amministratore di PR 6 fino al 2020, ha confermato poi che le percentuali Testimone_4 remunerative erano quelle stabilite nello schema organizzativo richiamato dal verbale del Cda del
27.1.2013 (All. 2 LA memoria n.3 LA e che successivamente, nel corso degli anni, le CP_1 percentuali avevano subito modifiche, anche a seconda dell'andamento dei fatturati, così come erano stati stabiliti dei premi o compensi ulteriori rispetto a dette percentuali, affermando altresì che egli stesso, nel periodo in cui si occupava di segreteria contabile, aveva percepito un compenso ulteriore rispetto alle percentuali di cui sopra (€ 500,00 in più). Similmente, il teste ex socio LA Tes_5
PR 6, pur avendo un contenzioso in corso con quest'ultima a causa LA estromissione dalla cooperativa, ha reso dichiarazione concordante con quella del asserendo altresì che nel 2018 il Tes_4
CdA aveva deciso di dare ad alcuni soci, specificamente individuati per aree di professionalità, un compenso ulteriore in virtù dell'attività svolta all'interno LA cooperativa, per esempio per le revisioni, per le quali fu deciso di dare € 500,00 in più al mese (e ciò anche alla sua società) per lo sviluppo di nuove attività; anche la avrebbe ricevuto un compenso ulteriore, stabilito tenendo CP_1 conto dell'aumento di fatturato in quegli anni, come risultante dai bilanci. Non possono invece ritenersi attendibili i testi in quanto socio LA PR 6, e , Tes_6 Tes_7 componente del CdA, i quali hanno riferito di una “distinzione” tra le attività di revisione, che venivano normalmente espletate e retribuite secondo le pattuizioni precedenti al 2018, e quelle di supervisione, di cui al verbale del 16-11-2018, che non sarebbero mai state espletate;
tuttavia, dallo stesso tenore del verbale menzionato, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, si evince che siffatta distinzione non ha ragion d'essere, essendo ivi testualmente specificato che la viene incaricata di CP_1
“effettuare una super visione tecnica (revisioni) per le aree del centro sud”, ed essendo dunque evidente che il termine revisione e supervisione tecnica erano stati utilizzati quali sinonimi, ad indicare la medesima attività.
A ciò si aggiunga che la società opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori di supervisione da pagina 3 di 4 parte LA società apposta, limitandosi ad asserire che per tale attività non fosse dovuto un compenso ulteriore.
Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova LA sussistenza del credito azionato in via monitoria.
6) Non possono poi rivestire alcuna rilevanza le deduzioni LA parte opponente in merito all'atteggiamento “ritorsivo” che sarebbe stato tenuto dalla nei confronti LA PR 6, avviando CP_1 una sorta di “persecuzione giudiziaria” a seguito LA pretesa, da parte LA odierna opponente, di ottenere una rigida applicazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione da parte LA CP_1 che avrebbe applicato tariffe in maniera arbitraria, non avrebbe osservato le direttive deliberate e avrebbe maggiorato gli importi dovuti. Non sono stati forniti infatti elementi probatori in tal senso, non potendo essere ritenuti sufficienti la sentenza e l'atto di pignoramento presso terzi depositati nel fascicolo dell'opponente, trattandosi nel primo caso di provvedimento reso all'esito di vicenda parzialmente differente e fondata probabilmente su documentazione diversa da quella prodotta nel presente giudizio e, nel secondo, di un atto che consegue normalmente all'ottenimento di un decreto ingiuntivo, senza che possa essere sintomatico di una mera volontà di danneggiare l'odierna opponente.
7) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 269/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. n. 1657/2022, emesso in data 2-12-2022 dal
Tribunale di Pescara, confermandolo in toto; condanna la PR , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_4 alla rifusione, in favore LA in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese CP_1 del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2023 promossa da:
PRO 6 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MASSARO GIUSTINO e dell'avv. MASSARO P.IVA_1
FRANCESCA ( , elettivamente domiciliata in VIA S. MARTINO DELLA C.F._1
BATTAGLIA 6, VARESE, presso il difensore avv. MASSARO GIUSTINO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCO RAFFAELLA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Via Venezia, 36 65121 PESCARA, presso il difensore avv. BIANCO RAFFAELLA
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1657/2022, emesso in data 2-12-2022 dal Tribunale di
Pescara
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 20-01-2023, la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1657/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 2-12-2022 in favore LA con il quale si ingiungeva ad essa il pagamento LA CP_1 somma di € 21.960,00, oltre interessi come da domanda e spese LA procedura, dovuta quale compenso per l'attività professionale di revisione di pratiche di stima immobiliare. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: “Sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr. 1657/2022 del 02.12.2022 (Rg. 4553/2022) richiesto da in danno CP_1 di O6 s.c.c.p.a non sussistendone i presupposti di legge per le motivazioni dedotte in narrativa. In via principale: Accertata l'infondatezza LA pretesa creditoria di per tutti i motivi dedotti in CP_1 narrativa, - revocare, dichiarare nullo / inefficace il decreto ingiuntivo nr. 1657/22 rg. 4553/22 oggetto LA presente opposizione, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese”. A sostegno LA domanda, sosteneva che il punto 5 del Verbale del Consiglio D'Amministrazione LA O6 S.c.c.p.a. del 16.11.2018, dove veniva stabilito come pianificare l'organizzazione degli incarichi tra le varie consociate e alla si affidava l'incarico di effettuare una super CP_1 visione tecnica (revisioni) per le aree del centro sud, stabilendo che per tale attività professionale di pagina 1 di 4 revisione sarebbe stata riconosciuta la cifra forfettaria mensile di € 500,00 oltre IVA, a prescindere dal numero e dalla complessità dell'attività da controllare ed eventualmente da revisionare nel periodo, avrebbe in realtà costituito una “mera proposta, avanzata al fine di valutare nuovi assetti organizzativi a fronte del prevedibile aumento di lavoro”; aggiungeva che il C.d.A. LA PR 6, con verbale del 19 aprile 2022 aveva deliberato all'unanimità, chiarendo le intenzioni sottese alle proposte inserite nel precedente verbale del 16.11.2018, che, non essendo, di fatto, mai avvenuta la prospettata organizzazione, gli effetti del verbale (del 16.11.2018) venissero immediatamente sospesi e comunque fossero ritenuti non applicabili all'anno in corso né a quelli precedenti (2019, 2020, 2021 e 2022); sosteneva che, sino all'aprile 2022, e quindi per quattro anni, non era stata richiesta alcuna somma in più rispetto ai compensi provvigionali ordinari previsti e percepiti negli anni precedenti;
affermava ancora che la PR 6 s.c.c.p.a. è una società – a mutualità prevalente - che si occupa di stime immobiliari principalmente per conto di istituti di credito e che, all'interno LA compagine, il legale rappresentante ER LA socia , era stato più volte richiamato dal Consiglio di Amministrazione CP_1 Parte_3 LA PR 6 al rispetto delle regole alle quali si adeguavano tutti gli altri soci e aveva più volte intentato azioni giudiziarie nei confronti LA odierna opponente.
2) Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale: respingere l'opposizione LA PRO6
S.c.c.p.a. in persona del L.R.P.T. in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Civile di Pescara in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo N. 1657/2022 con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. - In via subordinata: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione proposta da controparte, accertare il credito in diritto dalla in persona CP_1 del L.R.P.T. e condannare l'opponente O6 S.c.c.p.a. in persona le L.R.P.T. al pagamento in favore LA società opposta di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento civile. - Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”. 3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
La opposta è una società di servizi, consorziata e socia LA PRO6, operante in ambito CP_1 nazionale nel settore dei servizi “business info”, nella analisi valutazione e stima di immobili.
Dalla lettura del Verbale del Consiglio di Amministrazione LA PR 6 in data 16-11-2018 (doc. 1 del fascicolo monitorio) emerge, come già rilevato in sede di rigetto LA domanda di sospensione LA provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, che l'opposta ha fondato la propria azione su quanto ivi deliberato dal CdA, cioè di conferire incarico a di effettuare una super visione CP_1 tecnica (revisioni) per le aree del centro sud, stabilendo altresì di riconoscere alla stessa in CP_1 aggiunta ai riconoscimenti economici fino ad allora in essere, la cifra forfettaria di € 500,00 mensili, in considerazione dei maggiori impegni che si sarebbero andati a sostenere a causa del prevedibile aumento di lavoro dato dagli accrediti ottenuti in ICCREA e CCB nonché LA aumentata area di operatività oltre che LA possibile immissione di nuovi soci, oltre a quelli già indicati;
tale previsione, in base al tenore LA deliberazione in questione e alla circostanza che, con comunicazione ai soci del
20.4.2022, la O6 si proponeva la valutazione di una riduzione di quell'aumento forfettario deliberato il 16.11.2018, non può essere ritenuta di mera natura "programmatica" e condizionata ad un evento futuro. La cifra forfettaria di € 500,00 venne evidentemente riconosciuta per la ulteriore attività svolta dalla in aggiunta a quella prevista, descritta e approvata in precedenza dal verbale del CP_1
CdA del 27 gennaio 2013 e tabella allegata, dove erano state stabilite le provvigioni secondo le attività svolte dalla odierna opposta (all. 1 e 2 terza memoria di parte opposta).
Né tale previsione risulta superabile dalla "revoca" sopraggiunta con la deliberazione successiva dello stesso CdA LA O6 del 19.4.2022 (all. 5 fascicolo opponente), sulla quale è fondata l'opposizione e nella quale si dichiara di sospendere e di ritenere inapplicabili, a posteriori, gli effetti del Verbale del pagina 2 di 4 16.11.2018. Innanzitutto, il verbale del 19-4-2022 non risulta sottoscritto dal Presidente e dal segretario del
Consiglio di Amministrazione, come invece quello del 16-11-2018; in secondo luogo, non vi è menzione alcuna del verbale del 19.4.2022 nella risposta di O6 alla richiesta di pagamento da parte LA (doc. n.2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), e cioè nella pec del 20.04.2022 CP_1
(giorno successivo alla data del verbale in questione) inviata da O6 (doc.n.4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e all. 11 comparsa di costituzione), nella quale quest'ultima, anzi, proponeva ai soci di “dare attuazione” al verbale del CDA del 18.11.2018 “valutando una riduzione LA cifra''. Inoltre, risulta in atti che la in ragione LA volontà espressa dalla O6 nel CdA del CP_1
16.11.2018, ha eseguito continue e periodiche attività di revisione di elaborati tecnici eseguiti da professionisti esterni incaricati dalla O6 S.c.c.p.a., come emerge dalla documentazione prodotta in atti
(v. all. 10 e 18 fascicolo opposta) e dalla prova orale espletata. 5) In particolare, i testi architetto, geometra, e , liberi Testimone_1 Tes_2 Tes_3 professionisti, da ritenersi attendibili in quanto non avvinti da rapporti di dipendenza lavorativa con le parti, che avevano ricevuto incarichi professionali da parte LA PR 6, hanno confermato che le perizie da loro redatte venivano sottoposte a revisione da parte del supervisore di zona prima CP_1 dell'emissione LA fattura da parte del professionista incaricato. Essi hanno pure confermato che nel triennio 2018/2021 l'affidamento delle revisioni perveniva alla dopo che un cliente CP_1
(solitamente, istituti di credito) di PRO6 S.c.c.p.a. incaricava quest'ultima di eseguire la perizia immobiliare per l'eventuale erogazione di un mutuo o finanziamento e che, appena ricevuto l'incarico, la PRO6 incaricava un tecnico LA zona di competenza e avvisava la (all. 7 seconda CP_1 memoria opposta: mail inviate da PRO6 S.c.c.p.a. alla con incarico di provvedere alla CP_1 supervisione). Dalla deposizione del teste è poi emerso che la nella persona di Tes_3 CP_1
, effettuava anche delle perizie, in aggiunta alla attività di supervisione consistente nel CP_2 revisionare le perizie redatte da altri.
Il teste amministratore di PR 6 fino al 2020, ha confermato poi che le percentuali Testimone_4 remunerative erano quelle stabilite nello schema organizzativo richiamato dal verbale del Cda del
27.1.2013 (All. 2 LA memoria n.3 LA e che successivamente, nel corso degli anni, le CP_1 percentuali avevano subito modifiche, anche a seconda dell'andamento dei fatturati, così come erano stati stabiliti dei premi o compensi ulteriori rispetto a dette percentuali, affermando altresì che egli stesso, nel periodo in cui si occupava di segreteria contabile, aveva percepito un compenso ulteriore rispetto alle percentuali di cui sopra (€ 500,00 in più). Similmente, il teste ex socio LA Tes_5
PR 6, pur avendo un contenzioso in corso con quest'ultima a causa LA estromissione dalla cooperativa, ha reso dichiarazione concordante con quella del asserendo altresì che nel 2018 il Tes_4
CdA aveva deciso di dare ad alcuni soci, specificamente individuati per aree di professionalità, un compenso ulteriore in virtù dell'attività svolta all'interno LA cooperativa, per esempio per le revisioni, per le quali fu deciso di dare € 500,00 in più al mese (e ciò anche alla sua società) per lo sviluppo di nuove attività; anche la avrebbe ricevuto un compenso ulteriore, stabilito tenendo CP_1 conto dell'aumento di fatturato in quegli anni, come risultante dai bilanci. Non possono invece ritenersi attendibili i testi in quanto socio LA PR 6, e , Tes_6 Tes_7 componente del CdA, i quali hanno riferito di una “distinzione” tra le attività di revisione, che venivano normalmente espletate e retribuite secondo le pattuizioni precedenti al 2018, e quelle di supervisione, di cui al verbale del 16-11-2018, che non sarebbero mai state espletate;
tuttavia, dallo stesso tenore del verbale menzionato, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, si evince che siffatta distinzione non ha ragion d'essere, essendo ivi testualmente specificato che la viene incaricata di CP_1
“effettuare una super visione tecnica (revisioni) per le aree del centro sud”, ed essendo dunque evidente che il termine revisione e supervisione tecnica erano stati utilizzati quali sinonimi, ad indicare la medesima attività.
A ciò si aggiunga che la società opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori di supervisione da pagina 3 di 4 parte LA società apposta, limitandosi ad asserire che per tale attività non fosse dovuto un compenso ulteriore.
Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova LA sussistenza del credito azionato in via monitoria.
6) Non possono poi rivestire alcuna rilevanza le deduzioni LA parte opponente in merito all'atteggiamento “ritorsivo” che sarebbe stato tenuto dalla nei confronti LA PR 6, avviando CP_1 una sorta di “persecuzione giudiziaria” a seguito LA pretesa, da parte LA odierna opponente, di ottenere una rigida applicazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione da parte LA CP_1 che avrebbe applicato tariffe in maniera arbitraria, non avrebbe osservato le direttive deliberate e avrebbe maggiorato gli importi dovuti. Non sono stati forniti infatti elementi probatori in tal senso, non potendo essere ritenuti sufficienti la sentenza e l'atto di pignoramento presso terzi depositati nel fascicolo dell'opponente, trattandosi nel primo caso di provvedimento reso all'esito di vicenda parzialmente differente e fondata probabilmente su documentazione diversa da quella prodotta nel presente giudizio e, nel secondo, di un atto che consegue normalmente all'ottenimento di un decreto ingiuntivo, senza che possa essere sintomatico di una mera volontà di danneggiare l'odierna opponente.
7) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 269/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. n. 1657/2022, emesso in data 2-12-2022 dal
Tribunale di Pescara, confermandolo in toto; condanna la PR , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_4 alla rifusione, in favore LA in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese CP_1 del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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