Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. (Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la minaccia ben può assumere le connotazioni del riferimento indiretto o semplicemente allusivo, ritenendo idonea a coartare la libertà morale del presidente di un collegio di Corte di assise di appello la minaccia - peraltro aggravata dalla natura e dal movente mafiosi della condotta - posta in essere nell'ambito di un colloquio volto a condizionare - il giorno precedente la camera di consiglio - la formazione del suo libero convincimento attraverso l'assunzione di un atteggiamento decisorio compiacente o comunque non rigoroso nei confronti degli imputati di un grave delitto di omicidio, in quanto esponenti di rilievo di un'associazione criminale di stampo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2007, n. 34880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34880 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 07/02/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO SC - Consigliere - N. 215
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 46799/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 03.04.2006 dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 336 c.p., comma 2 ed esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 2001, art. 7 perché il reato è estinto per prescrizione;
uditi i difensori dell'imputato, avvocati Oddo Giuseppe e Gianzi Giuseppe, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- A conclusione di udienza preliminare, nel corso della quale non era accolta la richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato invocata dall'imputato, il g.u.p. del Tribunale di Caltanissetta (competente ex art. 11 c.p.p.) disponeva il giudizio nei confronti di RO RO perché rispondesse dei delitti di:
A) concorso esterno nell'associazione per delinquere Cosa NO (artt. 110, 416 bis c.p.) per aver partecipato ad attività di aggiustamento di processi coinvolgenti membri della consorteria mafiosa ed aver agevolato - anche nella sua qualità di notaio - la conclusione di affari volti a realizzare interessi della consorteria;
B) minaccia aggravata dalla natura e dal movente mafiosi della condotta (art. 336 c.p., comma 1, e art. 339 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7) nei confronti del dott. DU VA, presidente del collegio della Corte di Assise di Appello di Palermo che giudicava gli esecutori e i mandanti dell'omicidio in danno del capitano dei Carabinieri Emanuele SI, per costringerlo - il 13.2.1992, giorno precedente la camera di consiglio destinata alla decisione del predetto processo - a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (assumere un atteggiamento decisorio compiacente o comunque non rigoroso nei confronti degli imputati). 2.- All'esito di ampia e articolata istruttoria dibattimentale il Tribunale di Caltanissetta con sentenza pronunciata il 10.7.2003 (depositata ex art. 544 c.p.p., comma 3 il 21.5.2004) riconosceva il RO colpevole di entrambi i delitti ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e - computata la diminuente per il rito abbreviato (ritenuto ingiustificato il diniego del rito alternativo, stante la postuma prognosi di decidibilità del processo allo stato degli atti) lo condannava alla pena di cinque anni di reclusione. 3.- Adita dalle impugnazioni del locale Procuratore Generale (limitatamente all'entità dell'inflitta pena) e dei difensori dell'imputato, la Corte di Appello di Caltanissetta con l'epigrafata sentenza in data 3.4.2006 in parziale riforma della sentenza di primo grado:
a) ha assolto l'imputato dal delitto di concorso esterno o eventuale in associazione mafiosa perché il fatto non sussiste;
b) ha confermato l'affermazione di responsabilità del RO per il delitto di minaccia aggravata nei confronti del dott. DU S., per l'effetto rideterminando la corrispondente pena in due anni e sei mesi di reclusione.
4.- Avverso tale sentenza di appello RO RO ha proposto, attraverso i suoi difensori, ricorso per cassazione. Il gravame è integrato da due separati ricorsi predisposti dai difensori dell'imputato, che sono articolati nei motivi di seguito sintetizzati (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), a ciascuno di essi giustapponendosi le valutazioni di questo giudice di legittimità.
Valutazioni che, come può subito anticiparsi, inducono a rilevare la giuridica infondatezza delle singole censure ed in taluni casi la loro stessa inammissibilità (per indeducibilità dei contenuti critico-espositivi) con logico conclusivo rigetto del gravame. Il ricorso dell'avv. Giuseppe Oddo propone quattro motivi di doglianza, i primi due dei quali investono ordinanze assunte nel corso del processo di merito, oggi impugnate unitamente alla sentenza di appello.
Il ricorso dell'avv. Giuseppe Gianzi configura due motivi o serie di censure.
5.- Violazione di legge in riferimento all'art. 419 c.p.p., comma 2 e art. 421 c.p.p., comma 3. Si censura l'ordinanza in data 14.5.1998, con cui il g.u.p. ritenne di non poter accedere alla richiesta difensiva di acquisire copie di atti di altri procedimenti penali, considerate utili per la tesi difensiva dell'imputato e idonee a supportare una sentenza di non luogo a procedere, giudicando tale acquisibilità riservata alla fase processuale del dibattimento.
La nullità della decisione, perché lesiva del diritto di difesa (per omessa acquisizione di "elementi a discolpa "), si sarebbe riverberata sul decreto dispositivo del giudizio e su tutti gli atti decisori susseguenti.
La censura è in tutta evidenza inammissibile, perché non solo è stata già respinta dal giudice di primo grado innanzi al quale era stata eccepita la congetturata nullità della vocatio in iudicium dell'imputato, ma - riproposta innanzi al giudice di appello - è stata da questi motivatamente vagliata come priva di fondamento, sulla base di un corretto ragionamento giuridico.
Di tal che la pedissequa riproduzione della causa di doglianza nell'odierno giudizio di legittimità è manifestamente infondata, afferendo a motivo sostanzialmente privo dell'indispensabile requisito della specificità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5^, 27.1.2005 n. 11933, Giagnorio, rv. 231708:
"È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso").
6.- Violazione di legge in riferimento all'art. 178 c.p.p. e art. 420 ter c.p.p., comma 3. Il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza con cui la Corte Appello EN all'udienza di discussione del 3.4.2006 ha respinto l'istanza di differimento del dibattimento di secondo grado per legittimo impedimento a comparire del RO a causa di infermità, in tal modo precludendogli di enunciare le sue preannunciate spontanee dichiarazioni.
I giudici di appello si sarebbero limitati a valutare l'esito di specifico accertamento medico-legale asseverante l'assenza di un assoluto impedimento a comparire in udienza dell'imputato, senza tener conto del precario stato psicologico del medesimo (stato dovuto ad assunzione terapeutica di farmaci, pur attestato da una prodotta certificazione sanitaria) e, dunque, la sua inidoneità a partecipare attivamente e in condizione di piena lucidità al processo. Il dedotto motivo è infondato per le stesse ragioni descrittive della decisione processuale assunta dalla Corte di Appello esposte in ricorso.
In vero ineccepibilmente la Corte territoriale, avendo disposto specifico controllo medico sulle reali condizioni dell'imputato ed avendo tale controllo concluso per il difetto dell'impedimento a comparire del RO, ha giudicato non meritevole di accoglimento l'istanza di rinvio della discussione avanzata dalla difesa, disponendo procedersi oltre nel giudizio di appello in assenza dell'imputato.
7.- Violazione di legge in tema di valutazione delle prove e carenza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia in danno del dott. DU S., in relazione alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti ed in relazione all'apporto conoscitivo offerto da c.d. collaboratori di giustizia.
Si assume nel ricorso (ricorso avv. Oddo) che le medesime ragioni per cui i giudici di appello hanno reputato insussistente la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa ascritta al RO avrebbero dovuto indurli a ritenere coerentemente inesistente anche la fattispecie di minaccia, avuto riguardo tra l'altro all'unicità dell'episodio e alle ambiguità che costellerebbero la ricostruzione operatane dalla Corte territoriale, in ciò ripetitiva di quella compiuta dal Tribunale (in più passaggi motivazionali assunta per relationem).
Da un lato si adduce che la Corte non si sarebbe adeguatamente soffermata sulla fuorviante commistione prospettata dall'accusa tra massoneria e mafia (Cosa NO), atteso che le indagini preliminari sarebbero state incentrate su uno specifico riferimento alla presunta appartenenza massonica del RO, smentita dai fatti e supposta unica ragione per cui il RO - ricevutosi uno scritto anonimo in cui si sostiene l'appartenenza massonica sua e del dott. DU S. - si affretta ad informare dell'accaduto e delle possibili implicazioni del fatto il vecchio amico magistrato (a tal riguardo parrebbe doversi arguire che il ricorso muove da una presunta reale adesione del dott. DU S. alla massoneria).
Da un altro lato e in più specifica aderenza ai temi probatori fondanti l'affermata responsabilità dell'imputato, si censura l'interpretazione dell'episodio offerta dalla Corte di merito sulla scia di quella già offerta dal Tribunale di Caltanissetta, segnatamente rilevandosi che il dott. DU S. avrebbe asserito di non aver ricevuto alcuna particolare minaccia dal RO in merito alla conclusione del processo per l'omicidio SI (di guisa che i giudici di appello ne avrebbero forzato l'assunto dichiarativo) ed altresì che il magistrato non ha creduto di dover presentare denuncia per l'accaduto, come sarebbe stato logico attendersi (soprattutto da un magistrato) se realmente convinto della concludenza e gravità della minaccia o intimidazione, limitandosi a redigere una sorta di relazione di servizio per il capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza, nella quale non precisa alcun contegno di allusiva pressione del notaio RO durante l'incontro tra i due avvenuto nel primo pomeriggio del 13.2.1992.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato per un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto anche in questo caso si è in presenza di censure che riproducono quelle già enunciate avverso la sentenza del Tribunale e pure esaminate e criticamente apprezzate dalla Corte territoriale in virtù di una motivazione che - come quella diffusamente sviluppata dalla sentenza di primo grado - si caratterizza per l'accuratezza e l'approfondita disamina di ogni dettaglio probatorio ai limiti di una commendevole minuziosità.
E la rinnovata odierna censura sembra non tenere in alcun conto la reale motivazione della sentenza di appello.
Basti pensare che il ricorso torna ad indugiare sulla massoneria, laddove la Corte di merito ha ben presto evidenziato, per altro come già dedotto dai giudici di primo grado, l'inconferenza del dato quale strumento di individuazione dei mandanti e dei moventi dell'improvvido intervento del RO presso il dott. DU S., ricondotti - invece - ad ambienti politici collusi con Cosa NO. Matrice della condotta incriminata, quest'ultima evenienza, che la Corte giudica inequivoca sulla scorta delle emergenze processuali, osservando che la mancata individuazione del referente personale che ha indotto il RO a precipitarsi dallo DU S., che non vede e da venti anni e proprio il giorno precedente la camera di consiglio del delicatissimo processo SI, in un secondo giudizio di rinvio in appello dopo quello celebrato dal dott. Saetta Antonino ucciso insieme al figlio dalla mafia per la fermezza e il rigore mostrati durante il processo (con imputati capi-mafia del calibro di VA II, LE GR e AD SC), se lascia incerta l'identificazione del mandante dell'imputato solo per quel che concerne la responsabilità personale, non impedisce di "delimitare con certezza l'ambito politico di riferimento dell'azione del Ferravo che alle relazioni di scambio mafia-politica appare del tutto consentaneo" (sentenza p. 65).
In secondo luogo la censura o le censure motivazionali in esame, venendo meno in definitiva all'onere di indicare in modo preciso e completo gli elementi giuridici che si pongono a base dei rilievi e di confutare le argomentazioni elaborate dalla motivazione del provvedimento impugnato attraverso una meditata critica dei giudizi ricostruttivi e valutativi in quest'ultimo espresso, prospetta una sostanziale rilettura o reinterpretazione delle emergenze probatorie, cioè degli elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito, senz'altro improponibile nel presente giudizio di legittimità, in difetto di qualsivoglia profilo di incoerenza o di palese illogicità del percorso decisionale illustrato nella motivazione della sentenza di appello.
In tale contesto si viene delineando una rilettura delle dichiarazioni del dott. DU S. onde suffragare l'assenza di minaccia da parte del RO, il cui intervento non avrebbe comunque in concreto condizionato il magistrato nella camera di consiglio del processo SI (gli imputati essendo stati tutti condannati all'ergastolo), di tal che additivamente dovrebbe inferirsi l'insussistenza del reato attribuito al notaio.
Ancora una volta è ignorata l'ampia ed efficace motivazione con cui la Corte di Caltanissetta dimostra la forza intimidatrice delle allusive prospettazioni del RO, pur in assenza di minacce esplicite o di riferimenti a possibili decisioni di clemenza verso uno o più individuati imputati del processo SI.
È solo il caso di rimarcare che (a prescindere dal previo timore del dott. DU S. per l'incontro con il RO, al punto da invitare la moglie ad ascoltare, non vista, la conversazione) la Corte focalizza gli effetti delle parole del RO tali da determinare nel dott. DU S. "la percezione chiarissima di tre circostanze fondamentali idonee a condizionare il suo libero convincimento":
1) sarebbe stato considerato da Cosa NO il vero responsabile della condanna degli imputati (avendogli RO riferito che lui è considerato il più duro del collegio giudicante: il più "tintu");
2) simile giudizio sarebbe stato condiviso dal mondo politico dominante in Sicilia considerato colluso con la mafia (come lasciavano intuire le referenze politico-personali del RO);
3) dalla decisione adottata nel processo SI sarebbero potute derivare conseguenze nefaste per il magistrato, giudicato ostile dalla mafia e personaggio scomodo e da eliminare (come poi senza mezzi termini e lucidamente gli conferma l'amico magistrato Borsellino Paolo, di lì a poco ucciso da Cosa NO, che per l'appunto gli suggerisce di compilare una relazione o rapporto di servizio, rendendo noto tale contegno allo stesso RO al fine di accreditare l'inutilità di una sua eventuale uccisione). 8.- Violazione di legge e difetto e illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della mafiosità della condotta L. n. 203 del 1991, ex art. 7 ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Si sostiene che il RO non si è mai avvalso della forza intimidatrice mafiosa propria di Cosa NO.
La censura è in parte inammissibile (manifestamente infondata), laddove investe il trattamento sanzionatorio adottato dal giudice di merito sulla base di motivato apprezzamento delle emergenze di causa non sindacabile in sede di legittimità, ed infondata relativamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Sotto quest'ultimo profilo, chiarito che la Corte di Appello coerentemente non ha tenuto conto dell'aggravante del riferimento ad associazioni segrete ex art. 339 c.p., comma 1, una volta venuto meno il supporto referenziale del collegamento massonico dell'imputato (nella dosimetria del trattamento sanzionatorio è menzionata, infatti, la sola aggravante dell'agire mafioso), deve osservarsi che l'aggravante delineata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 non richiede che il soggetto agente sia affiliato di un sodalizio mafioso, essendo sufficiente che la condotta criminosa - per essere aggravata dalla metodologia mafiosa - presenti un quid pluris rispetto alle modalità con cui un determinato illecito penale è normalmente realizzato, in special modo richiedendosi che l'atto criminale risulti concretamente collegato alla forza intimidatrice del vincolo associativo ovvero si connetta ad una azione agevolatrice degli interessi della consorteria mafiosa.
Ora riesce assai disagevole disconoscere che il palese e pesante obiettivo di condizionamento del giudice DU S. concretamente attuato dal RO non si sia reso funzionale agli interessi di Cosa NO alla luce della plurimotivata rilevanza strategica del processo SI per gli assetti dominanti in quel determinato periodo storico l'associazione criminosa ed involgenti non a caso gli stessi imputati del processo SI.
In proposito la motivazione della sentenza impugnata offre una calzante immagine dell'immanente interesse mafioso sotteso all'antigiuridica condotta del RO (sentenza p. 66:
"Non sussistono dubbi che l'intervento non aveva la finalità di favorire singoli imputati, per altro tutti capi prestigiosi e determinanti per Cosa NO, ma di ottenere un trattamento di favore per gli stessi in quanto soggetti appartenenti ad un determinato ambiente criminale con il quale un certo mondo politico aveva scelto di interagire.
In tal modo l'intervento era consapevolmente volto ad agevolare l'attività dell'associazione che avrebbe tratto indiscutibilmente vantaggio da un esito favorevole del processo").
9.- Violazione di legge in relazione all'art. 336 c.p. e contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale.
Il motivo di doglianza (ricorso avv. Gianzi) è articolato in più profili di censura.
1. La condotta costitutiva del reato di minaccia a p.u. è strutturata sulla particolare direzione del comportamento del soggetto agente, che deve essere diretto a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del suo ufficio o servizio.
Sicché per il perfezionamento del reato è necessaria la "esplicitazione del male ingiusto minacciato" e non può prescindersi dalla espressa rappresentazione dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio.
Nell'episodio del dott. DU S. non sono individuati dalla Corte di Appello i suddetti elementi oggettivo e soggettivo del reato (reato a dolo specifico), poiché - quanto all'elemento materiale (condotta) - lo stesso magistrato in più sedi (esame dibattimentale, relazione di servizio al Presidente della Corte di Appello di Palermo, denuncia-querela nei confronti del giornalista che pubblica brani di detta relazione) ha escluso di aver ricevuto dal RO minacce esplicite o velate pressioni ne' riferimenti o allusioni a taluno degli imputati del processo SI, il notaio essendosi limitato ad informarlo che egli era apparso il "più duro" ("chiù tintu") del collegio giudicante.
I giudici di appello avrebbero dovuto inferirne l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato.
2. Parallelamente incongrua e illogica si rivela l'ascrizione del contegno del RO nell'area della punibilità ex art. 336 c.p. per effetto del "contesto ambientale" in cui si sarebbe verificato l'episodio, in guisa da ingenerare nel dott. DU S. un profondo turbamento e, dunque, la concretezza di una minaccia indiretta o obliqua e - per ciò stesso - dotata di maggior vigore intimidativo. L'assunto dei giudici di appello sarebbe insufficiente ed illogico, perché prescinde dall'indispensabile prefigurazione al pubblico ufficiale minacciato della richiesta di compimento di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio e perché non tiene conto della mancanza di una condotta dell'imputato "obiettivamente percepibile come minacciosa" da parte del presidente DU S. (tale aspetto o profilo non potendo essere surrogato dallo stato di "turbamento" determinatosi nel destinatario della minaccia).
3. In concreto il dott. DU S., per quanto da lui stesso asserito (nessuna minaccia o pressione esplicita), non ha subito alcun condizionamento o suggestione nello svolgimento del suo compito istituzionale (conduzione del processo SI e deliberazione della decisione), di tal che non vi è stato alcun intervento limitante la libera autodeterminazione del magistrato.
Per altro il tentativo di recuperare la significatività della minaccia nell'ottica del contesto ambientale (o della minaccia ambientale) è frutto di un travisamento sia delle parole pronunciate dal RO nell'incontro del 13.2.1992, sia della completa estraneità del professionista a contesti di matrice o contiguità mafiose (come attestato dall'intervenuta assoluzione dalla concorrente contestazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa).
Le articolazioni censorie dell'unitario motivo di ricorso sono infondate.
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 c.p. (che ovviamente non richiede l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale richiesto o sperato dal soggetto agente) la minaccia è integrata da qualunque condotta palesemente suscettibile di provocare timore o allarme nel soggetto passivo ed a comprimerne o condizionarne la libertà morale, ancorché tali esiti in concreto non si producano.
Laonde la minaccia ben può assumere, come estesamente chiariscono le motivazioni delle due sentenze dei giudici di merito, le connotazioni del riferimento indiretto o semplicemente allusivo, se rapportato alla specifica veste esponenziale del soggetto agente ed agli ambiti organizzativi dal medesimo evocati.
In vero l'idoneità della minaccia deve valutarsi con un giudizio ex ante, che tenga conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e che utilizzi un criterio di carattere medio, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (cfr. Cass. Sez. 6^, 16.6.2004 n. 33429, Cardona, rv. 229759). Del tutto corretto è, quindi, il richiamo della Corte di Appello al contesto ambientale in cui si sviluppa la condotta del notaio RO e che il ricorrente sottace o intende incongruamente minimizzare. La motivazione della sentenza impugnata non presenta, sotto l'aspetto della completezza espositiva e soprattutto sotto l'aspetto della coerenza e piena logicità del percorso argomentativo, alcuna lacuna o aporia, offrendo dimostrazione persuasiva e rigorosa della penale apprezzabilità del comportamento del RO.
Innanzitutto il collegamento di tale contegno al processo SI che il dott. DU S. si accinge a definire rappresenta la sola spiegazione possibile dell'azione del notaio, che (contrariamente a quanto sostenuto nel corso del processo) sa perfettamente del processo SI e della sua imminente conclusione, sia in ragione delle sue dirette allusioni al processo, sia in ragione della specifica informazione fornitagli dal giudice Signorino cui richiede con urgenza il numero di telefono del dott. DU S., che riesce a contattare proprio nei locali della camera di consiglio della Corte di Appello palermitana.
Sia - ancora e forse in misura più incisiva - per la totale inattendibilità, adeguatamente illustrata dai giudici di appello, della causa dell'invocato incontro con il magistrato addotta dall'imputato e tale da sfiorare l'irrisione del comune buon senso. RO si sarebbe precipitato dal dott. DU S., con cui da anni non ha alcun contatto e che sa essere impegnato nel processo SI, per chiedergli notizie sulla sua eventuale appartenenza massonica congetturata in uno scritto anonimo pervenuto ad esso RO, scritto prodotto (come osservano entrambi i giudici di merito) ben tardivamente e comunque relativo a situazione su cui l'imputato non ha necessità di chiedere alcuna notizia al magistrato, ben potendo attingere l'informazione (sulla estraneità dello DU S. ad ambienti massonici, come gli contesta lo stesso magistrato nel corso del colloquio del 13.2.1992) attraverso le sue dirette e autorevoli fonti, per le ascendenze massoniche di origine paterna e per la sua diretta affiliazione massonica, pur non coltivata nel tempo. In secondo luogo e congiuntamente, il "contesto ambientale" in cui si inscrive la minaccia allusiva del RO e prende corpo la sua gravità non è frutto di interpretazione creativa dei giudici di merito e in particolare della Corte EN (come sembra sostenersi nel ricorso), costituendo soltanto - in virtù di argomentate e coerenti deduzioni logiche fondate su dati di fatto di storica oggettività - la puntuale fotografia dell'apprensione e turbamento prodottisi nel dott. DU S. e, quindi, della piena idoneità intimidatoria del preciso riferimento alla particolare "durezza" attribuita al magistrato nella conduzione del processo SI, che - al di là di sterili esercizi filologici - possiede ed assume inequivoco, per quanto trasversale, significato di monito o avvertimento nel più classico stile della metodologia mafiosa. Senza indugiare sulla centralità strategica rivestita dal processo per l'omicidio SI presso i vertici dell'allora (1992) vincente mafia corleonese, su cui la sentenza di appello (riprendendo la sentenza di primo grado) a lungo si sofferma, è appena il caso di osservare che l'impugnata sentenza sostanzia il contesto ambientale della minaccia attuata dal RO sulla scorta di plurime evenienze che ben plausibilmente radicano il censurato "turbamento" (idoneità della minaccia) patito dal dott. DU S..
Evenienze che vanno dalle contorte sorti processuali dello stesso processo SI fino alla ancor recente uccisione del dott. Saetta A., che aveva presieduto il primo giudizio di rinvio in appello deliberando la condanna degli imputati.
Dalle trasversali minacce che - attraverso la madre del magistrato - pervengono, in rapporto al processo SI, al consigliere a latere del collegio giudicante dott. Camerata Scovazzo Rocco (minacce pacificamente attivate, come si chiarisce in sentenza, dall'imputato VA II) fino ai tentativi di avvicinamento e di possibile intimidazione operati (in maniera neppure troppo occulta) verso i giudici popolari componenti il collegio giudicante del processo SI.
Insomma un contesto storico nel quale si inscrive l'intervento del RO e che fondatamente suscita la preoccupazione del dott. DU S. a partire dallo stesso allarme in lui maturato per la sola insistente richiesta di colloquio avanzata dal RO e verosimilmente collegato (in quella fase iniziale) ai notori ambienti politici di riferimento del notaio, consulente dell'allora ministro on. Calogero Mannino, cui per altro lo stesso RO allude a sostegno dell'assoluta urgenza di parlare al dott. DU S. ("prima che il ministro parta").
Urgenza puramente pretestuosa, come puntualmente dimostra la sentenza di appello, che vi coglie ulteriore e logica riprova della necessità di contatto con il magistrato prima che costui entri in camera di consiglio per la decisione del processo SI, non trovando altra logica spiegazione la sottaciuta impossibilità di aspettare solo qualche giorno per comunicare direttamente al magistrato le asserite allusioni sue vicinanze massoniche contenute in uno scritto anonimo. In terzo ed ultimo luogo neppure fondato è il rilievo del ricorrente sulla mancata esteriorizzazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio che il RO - secondo il paradigma accusatorio - avrebbe, direttamente o mediatamente, richiesto o preteso da parte del dott. DU S..
Per la semplice ragione che, come ancora limpidamente evidenzia la motivazione dell'impugnata sentenza, l'atto dell'ufficio contrario ai doveri del magistrato è intrinseco o connaturato alla tipologia della realizzata minaccia, diretta a condizionare il magistrato nel processo SI, vale a dire a "suggerirgli" un atteggiamento genericamente più morbido che giovi a smentire la conclamata diceria di particolare severità e "durezza" che l'opinione corrente va attribuendo al magistrato proprio in margine al processo SI. L'atto altro non è, in tutta chiarezza, se non il processo di formazione della volontà decisoria del magistrato esteriorizzato nella sentenza definitoria del grado di giudizio, volontà decisoria destinata a coniugarsi a quella degli altri componenti l'organo giudicante collegiale, ma espressa tuttavia nel quadro dell'autorevole ruolo di direzione ed orientamento del collegio svolto dal dott. DU S. in virtù della sua veste di presidente dell'organo collegiale.
10.- Violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. La tematica è già stata analizzata, deducendosi l'infondatezza della censura (antea sub 8), sì da non rendersi necessario ritornarvi.
Può soltanto utilmente aggiungersi che lo specifico rilievo secondo cui l'esclusa adesione o contiguità del RO ad ambiti mafiosi dovrebbe implicare la coeva esclusione della circostanza aggravante in parola non ha logico fondamento. L'aggravante (di carattere oggettivo) non è destinata a sanzionare illecite condotte di soggetti appartenenti a consorterie mafiose (diretti affiliati o concorrenti eventuali o esterni), quanto piuttosto a sanzionare oggettivamente le condotte di impiego di metodi mafiosi (modalità dell'azione) o di strumentale agevolazione di sodalizi mafiosi da chiunque poste in essere, cioè anche dal delinquente comune ovvero da chi non sia organicamente o funzionalmente inquadrato in siffatte associazioni (cfr. Cass. Sez. 2^, 27.9.2004 n. 44402, Colicchia, rv. 231010).
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente ulteriore grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007