Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 311, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche all'Ente pubblico territoriale (nella specie, la Provincia) che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 311 cit. non esclude e non è incompatibile con quella generale prevista dall'art. 2043 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI)*. SENTENZA N. 508/17 DEL TRIBUNALE DI TARANTO. Avv. Marcello Scapati Avv. Arianna Volpe Al fine di poter sviluppare un elaborato che tratti della riconosciuta legittimazione ad agire per gli enti territoriali nell'ambito del danno ambientale, alla luce della vasta dottrina e giurisprudenza in materia esistenti, è presupposto indefettibile accennare alla definizione del concetto di ambiente e, soprattutto, approfondirne l'aspetto risarcitorio. Ad onor del vero non esiste una definizione chiara e univoca del concetto di ambiente a causa dei diversi intuiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 28/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1818
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 14313/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO EL UL, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Urbino, emessa il 07/11/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa il 07/11/08, dichiarava RO EL UL colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, n. 1, lett. a) (come contestato ai capi a) e b) della rubrica) e lo condannava alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Provincia di Pesaro ed Urbino, liquidati in via equitativa in complessivi Euro 5.000,00. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva.
1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati all'imputato;
2. che la Provincia di Pesaro ed Urbino non era legittimata a costituirsi parte civile. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 28/10/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Urbino ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che RO EL UL, quale rappresentante legale della "Ecopfu srl" - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva effettuato una abusiva attività di gestione di rifiuti speciali (nella specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati), mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo;
aree non autorizzate per detta attività. Ancora, la predetta società "Ecopfu srl", aveva effettuato l'attività in esame in violazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998; il tutto come individuato analiticamente in atti.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato come contestato in atti. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate, perché in contrasto quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
Dette doglianze, peraltro - quantunque siano state prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art.606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata. Cass. Sez. Unite Sent. n.
6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Parimenti va disattesa la censura attinente alla costituzione della parte civile della Provincia di Pesaro ed Urbino.
Al riguardo va precisato che la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 1, secondo cui "il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 c.c., in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente) RO EL UL. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da RO EL UL con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010