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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22391 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(TRIGGIANO (BA), 02/08/1955), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MONGELLI MICHELE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BARI (BA), 17/10/1961), con il patrocinio dell'avv. CP_1
SPINOZZI GIOACCHINO MARIA e dell'avv. CALANNA SARA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
21/04/1975 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nascevano i figli (1977), (1980) e Per_1 Per_2
(1982), esponeva che con sentenza non definitiva n. 2592/2003 il Per_3
Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni di cui alla sentenza definitiva n. 2073/2006 in forza delle quali il ricorrente è
tenuto a corrispondere il mantenimento per la moglie e i figli e Per_2
; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai Per_3
ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, con elisione dell'obbligo di corrispondere il mantenimento per i figli, ormai economicamente autonomi, e la moglie che aveva visto migliorare la sua situazione economico-patrimoniale.
Non si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente il ricorrente e il 3
Presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative eccezion fatta per l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento per la moglie e i figli Per_2
e che dichiarava cessato a far data dalla domanda;
quindi rinviava Per_3
la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
20/6/2023.
Con comparsa depositata il 19/6/2023 si costituiva in giudizio
[...]
che, eccepita preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per CP_1
mancata allegazione dell'attestazione di conformità della sentenza di separazione e della procura alle liti, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricostruiva la storia familiare e chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dal coniuge.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e disattesa sia pure implicitamente l'eccezione di improcedibilità del ricorso,
all'udienza del 1/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
21/04/1975, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che non può trovare accoglimento la domanda della resistente volta al riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dallo , Pt_1
stante la tardiva costituzione in giudizio della resistente medesima, avvenuta 4
solo il giorno antecedente la prima udienza davanti al giudice istruttore,
allorché erano maturate tutte le decadenze di legge.
A ciò aggiungasi che in ogni caso la stessa ha dedotto di CP_1
convivere con l'attuale compagno e la loro figlia minore nata nel 2009 in un appartamento di proprietà del compagno medesimo, di talché in ogni caso la stessa, avendo costituito un nuovo nucleo familiare con conseguente rescissione di ogni legame con la precedente vita coniugale, non avrebbe diritto alcuno a ricevere l'assegno divorzile dall'ex coniuge, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
cui il Tribunale ritiene di aderire.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22391/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Bari in data 21/04/1975 tra RIGGIANO Parte_1
(BA), 02/08/1955) e (BA), 17/10/1961) Controparte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n.
514, Parte II, Serie A, Anno 1975, alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente il mantenimento per la medesima e i figli
(1980) e (1982); Per_2 Per_3 5
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22391 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(TRIGGIANO (BA), 02/08/1955), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MONGELLI MICHELE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BARI (BA), 17/10/1961), con il patrocinio dell'avv. CP_1
SPINOZZI GIOACCHINO MARIA e dell'avv. CALANNA SARA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
21/04/1975 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nascevano i figli (1977), (1980) e Per_1 Per_2
(1982), esponeva che con sentenza non definitiva n. 2592/2003 il Per_3
Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni di cui alla sentenza definitiva n. 2073/2006 in forza delle quali il ricorrente è
tenuto a corrispondere il mantenimento per la moglie e i figli e Per_2
; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai Per_3
ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, con elisione dell'obbligo di corrispondere il mantenimento per i figli, ormai economicamente autonomi, e la moglie che aveva visto migliorare la sua situazione economico-patrimoniale.
Non si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente il ricorrente e il 3
Presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative eccezion fatta per l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento per la moglie e i figli Per_2
e che dichiarava cessato a far data dalla domanda;
quindi rinviava Per_3
la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
20/6/2023.
Con comparsa depositata il 19/6/2023 si costituiva in giudizio
[...]
che, eccepita preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per CP_1
mancata allegazione dell'attestazione di conformità della sentenza di separazione e della procura alle liti, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricostruiva la storia familiare e chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dal coniuge.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e disattesa sia pure implicitamente l'eccezione di improcedibilità del ricorso,
all'udienza del 1/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
21/04/1975, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che non può trovare accoglimento la domanda della resistente volta al riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dallo , Pt_1
stante la tardiva costituzione in giudizio della resistente medesima, avvenuta 4
solo il giorno antecedente la prima udienza davanti al giudice istruttore,
allorché erano maturate tutte le decadenze di legge.
A ciò aggiungasi che in ogni caso la stessa ha dedotto di CP_1
convivere con l'attuale compagno e la loro figlia minore nata nel 2009 in un appartamento di proprietà del compagno medesimo, di talché in ogni caso la stessa, avendo costituito un nuovo nucleo familiare con conseguente rescissione di ogni legame con la precedente vita coniugale, non avrebbe diritto alcuno a ricevere l'assegno divorzile dall'ex coniuge, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
cui il Tribunale ritiene di aderire.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22391/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Bari in data 21/04/1975 tra RIGGIANO Parte_1
(BA), 02/08/1955) e (BA), 17/10/1961) Controparte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n.
514, Parte II, Serie A, Anno 1975, alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente il mantenimento per la medesima e i figli
(1980) e (1982); Per_2 Per_3 5
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi