Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
Assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento. (Nella specie, erano state valorizzate, a fondamento della revoca, le reiterate frequentazioni di soggetti coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, che documentavano l'uso strumentale delle prescrizioni dei benefici premiali). attribuito rilievo
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 31739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31739 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/07/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1949
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1396/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU ME N. IL 18/10/1968;
avverso l'ordinanza n. 2885/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 01/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giorno 1 luglio 2009 il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava nei confronti di RO ED la semilibertà, in precedenza concessa dalla medesima Autorità giudiziaria il 26 novembre 2008, sottolineando la condotta trasgressiva dallo stesso posta in essere, consistita nella frequentazione di soggetti pregiudicati, coinvolti in un'indagine concernente un vasto traffico di sostanze stupefacenti.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia RO, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, atteso che i fatti giustificativi della revoca risalivano tutti ad un periodo antecedente la concessione della semilibertà e, dunque, non dimostrativi della inidoneità del trattamento.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento.
In tale prospettiva legittimamente può essere, quindi, attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento.
Il provvedimento impugnato ha fornito in ordine a tutti questi profili una motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici, valorizzando, in particolare, le reiterate frequentazioni da parte del ricorrente di soggetti coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, oggetto delle attività investigative delle Forze dell'Ordine che documentavano l'uso strumentale delle prescrizioni dei benefici premiali.
Il realtà il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010