Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 31739
CASS
Sentenza 1 luglio 2010

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Assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento. (Nella specie, erano state valorizzate, a fondamento della revoca, le reiterate frequentazioni di soggetti coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, che documentavano l'uso strumentale delle prescrizioni dei benefici premiali). attribuito rilievo

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 31739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31739
Data del deposito : 1 luglio 2010

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