Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8045 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Oggetto: E 0 8 045/02 SOME DEL POPOLO ITALIAN A Sefarazione coming. T O S R Анедено шаивейшей O T REBUBBLICA P S ITALIANA. I 'IM сажський 7 G S 8 L E A 19 L T R мейные A o A rz D I R a D T m E L T 6 A SUPRI O N I L e E N g L S eg G O E O L SEZIONE PRIMA CIVILE B rt. 19 A D (A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.05135/00 Dott. Angelo Grieco 8112/00 Consigliere Cappuccio Dott. Giammarco Cons. Rel. Cron. 22155 Dott. Giuseppe Vito A Magno Salvago Consigliere Rep. Dott. Salvatore Ud. 28/02/02Di Amato Consigliere Dott. Sergio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LI, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Acri, n.78, presso l'avvocato Maria Caterina Moscato, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MI AU, elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio de' Cavalieri, n.11, presso l'avvocato Augusta Lagostena Bassi, che lo rappresenta e difende No [unitamente all'avvocato Carlo Barsanti, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale 509 1 2002 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 2931, del 15.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito l'avv. Maria Caterina Moscato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 26.9.1995 il tribunale di Roma dichiarò la separazione personale dei coniugi AN LI MI AU, con addebito a quest'ultimo, affidò il figlio minore EL alla madre, assegnò alla medesima la casa coniugale e dispose che lo MI versasse alla moglie, per il mantenimento di lei e del figlio, la somma mensile complessiva di Lire 1.400.000, oltre al pagamento del 60% delle spese sanitarie sostenute per il figlio. Propose appello lo MI chiedendo che la corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunziasse la separazione dei coniugi senza addebito, eliminasse l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie, riducesse al 50% il contributo per le spese sanitarie a favore del figlio e 2 r modificasse il regime degli incontri con quest'ultimo, fermo restando l'affidamento alla madre. La AN, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e spiegava appello incidentale per chiedere che fossero addebitate allo MI anche le spese condominiali e di riscaldamento, relative alla casa coniugale, e quelle necessarie per la salute, l'istruzione e le attività sportive del figlio minore. In corso di giudizio, la corte d'appello, sull'accordo delle parti, affidò EL al padre, revocò, conseguentemente, l'obbligo dello MI di pagare alla moglie la somma di Lire 700.000 mensili per il mantenimento del figlio e regolò i diritti di visita della madre. Con ricorso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., in data 19.3.1999, lo MI chiese che la corte revocasse altresì l'assegnazione alla moglie della casa coniugale e l'obbligo, già posto a suo carico, di pagarle mensilmente un assegno di mantenimento, sostenendo che questa aveva instaurato in detta casa una convivenza more uxorio con un uomo, che provvedeva a tutte le sue necessità e dal quale aveva avuto una figlia, nata il [...]. LI AN propose analogo ricorso in data 13.5.1999, con cui chiese che l'assegno di mantenimento 3 Aph fosse elevato a Lire 1.250.000 mensili e che lo MI fosse condannato al pagamento di tutte le spese straordinarie sopportate per il figlio, nonché a corrisponderle la somma di Lire 1.000.000 al mese durante i periodi che il figlio avrebbe trascorso con lei. Con sentenza depositata il 15.10.1999, la corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, affidò il figlio minorenne al padre, ponendo esclusivamente a carico di quest'ultimo l'onere del mantenimento e regolando i diritti di visita della madre;
revocò il provvedimento di assegnazione alla AN della casa coniugale;
pose a carico dello MI l'obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, la somma di Lire 700.000 a decorrere dal 1°.8.1995, rivalutabile annualmente, secondo indici ISTAT, a decorrere dal 1°.8.1996, nonché l'obbligo di versare alla medesima l'importo giornaliero di Lire 15.000, durante i periodi continuativi di permanenza del figlio presso di lei;
dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, LI AN. AU MI resiste con controricorso e propone ricorso ellH incidentale, fondato pure su due motivi ed illustrato con memoria;
resiste la AN con controricorso al ricorso incidentale.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disposta la riunione del ricorso , principale e di quello incidentale, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.. La ricorrente principale, col primo motivo, deduce difetto, insufficienza, illogicità ed incongruenza della motivazione della sentenza d'appello, relativamente al capo (terzo), con cui si dispone che lo MI le corrisponda mensilmente, a decorrere dal 1°.8.1995, e con rivalutazione annuale dal 1°.8.1996, l'assegno di Lire 700.000 quale contributo al mantenimento. Tale censura articolata in quattro profili concernenti, rispettivamente: il vizio di omessa motivazione, in merito alla domanda di aumento dell'assegno, formulata con l'appello incidentale;
analogo vizio, in ordine alla ritenuta sussistenza di un reddito di lavoro di essa ricorrente, per mancata considerazione delle risultanze probatorie escludenti 10 svolgimento di attività lavorativa. e la disponibilità di qualsiasi reddito;
& f sommarietà e genericità della motivazione, tali da renderla meramente apparente, in ordine alla sussistenza ed alla reale consistenza di un proprio reddito, definito in sentenza "modesto e discontinuo"; contraddittorietà ed incongruenza della motivazione, avendo la sentenza impugnata aderito, da una parte, alla valutazione fatta dal tribunale sulla situazione di bisogno di essa ricorrente, e ridotto ulteriormente, d'altra parte, i benefici a lei attribuiti dal primo giudice, revocando l'assegnazione della casa coniugale senza peraltro incrementare congruamente l'assegno mensile a fronte della necessità di sostenere la spesa relativa alla locazione di altro appartamento. La censura Va rigettata, sotto tutti i profili proposti. La corte di merito, contrariamente a quanto asserito con questo motivo, sotto il secondo e terzo profilo, evidentemente in base all'esame afferma testualmente - delle prove disponibili - che "la resistente (odierna ricorrente, n.d.r.) allo stato non ha un'occupazione che le consenta di contare su un reddito certo, per cui è necessario che lo MI intervenga ad integrare il suo modesto e discontinuo reddito". L'ultima parte della frase riportata, con l'allusione al "modesto e discontinuo" reddito della AN, non ha, tuttavia, 6 un'importanza primaria ed essenziale nell'economia della complessa argomentazione, con cui vengono ridefiniti gli aspetti economici della separazione. L'affermazione fondamentale sul punto è, infatti, quella relativa alla riconosciuta mancanza di occupazione, e quindi di reddito certo e continuo, indispensabile, ai sensidella AN: elemento dell'articolo 156 c.c., per l'attribuzione dell'assegno mantenimento. La carenza contingente di redditodi "certo" non significa, tuttavia, automaticamente, assoluta impossibilità о incapacità di procurarsi qualsiasi reddito, sia pure occasionale (discontinuo) e, per conseguenza, modesto. La sentenza impugnata appare, dunque, esente dai vizi denunziati, in quanto prende in considerazione, nell'ordine, i seguenti fattori idonei a determinare la situazione economica delle parti, ai fini della sussistenza e della consistenza dell'assegno: la carenza di reddito certo. e continuo della AN;
la mancanza di prova certa circa la prestazione di un sostegno economico valido da parte del convivente more uxorio;
la sopraggiunta necessità, per la ricorrente, di ulteriori esborsi conseguenti alla restituzione della casa coniugale;
la possibilità, per lo MI, di sopportare l'onere del mantenimento in misura 7 Me obiettivamente modesta, stanti le risultanze probatorie concernenti i suoi redditi;
la necessità e possibilità di integrare l'assegno di mantenimento con una ulteriore somma giornaliera, nei periodi di convivenza del figlio con la ricorrente. La complessa articolazione, sopra sommariamente riportata, della decisione impugnata porta ad escludere le dedotte carenze ed incongruenze della motivazione, anche sotto lo specifico aspetto dedotto nel primo profilo relativo alla richiesta, durante il giudizio d'appello, di un aumento dell'assegno di mantenimento a Lire 1.250.000. In realtà, lo stesso ragionamento, che porta la corte di merito a confermare la misura dell'assegno stabilita dal tribunale, rende ultronea e ripetitiva, quindi inutile, la discussione sulla domanda di aumento, implicitamente considerata rigettata nell'ambito della disamina di tutti i fattori concorrenti alla determinazione dell'assegno stesso. Riguardo al quarto profilo di questo motivo di doglianza, si deve osservare, innanzitutto, che la determinazione dell'assegno nella misura stabilita dal tribunale non rappresenta, secondo la motivazione della sentenza d'appello, un punto aprioristico di partenza, bensì il punto d'arrivo di un'argomentazione, sopra richiamata per sommi capi, che include espressamente, r 8 fra l'altro, la considerazione della perdita, da parte della ricorrente, della casa coniugale. Questa perdita è, tuttavia, bilanciata da altri elementi di giudizio favorevoli ad essa sopravvenuti, alcuni dei quali ricorrente, come ad esempio il fatto di non dover più provvedere personalmente (né economicamente) al figlio. Sono, altresì, fattori di bilanciamento l'incremento dell'assegno durante i periodi di convivenza col figlio e. la riconosciuta rivalutazione monetaria. Esula pertanto l'aspetto di contraddittorietà ed incongruenza denunziato. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 C.C., per non essere stato attribuito ad essa AN, coniuge incolpevole e sprovvista di mezzi propri, un assegno idoneo a consentirle di mantenere inalterato il tenore di vita 01 quanto meno, ad assicurarle un'esistenza autonoma e decorosa. Denunzia, inoltre, vizio logico della motivazione, per non avere considerato, nella valutazione complessiva della rispettiva condizione economica dei coniugi, diversi elementi, come la profusione di energie, da parte sua, nell'attività imprenditoriale del marito, inadeguatamente compensata all'atto della separazione (per cui era stata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro); l'essere stata affidataria del figlio minorenne dopo la separazione;
il grave pregiudizio, anche economico, derivantele dalle predette circostanze. Anche questa censura è inammissibile 01 in parte, infondata. Sotto il primo profilo, non sussiste la denunziata violazione di legge, perché il giudice dell'appello ha esposto, sia pur succintamente, in motivazione gli elementi su cui fonda, con argomentazione esente da vizi logico-giuridici, il giudizio di congruità -rispetto ai fattori di cui all'articolo 156 c.c. del contributo al mantenimento, basando la valutazione comparata di essi sui fatti accertati nelle sedi di merito. Tale giudizio, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità. Sotto il secondo aspetto, è evidente che, nel soppesare gli elemenţi di giudizio, normativamente previsti, concorrenti a determinare la misura dell'assegno (ad esempio, le necessità o i diritti del beneficiario ed i limiti di reddito dell'obbligato), il giudice dell'appello ha escluso e taciuto quelli giudicati non provati ○ non rilevanti per la decisione. Trattasi, anche per questo aspetto, di una questione di fatto, non apprezzabile in questa sede di legittimità. Il ricorso principale deve essere, per le ragioni 10 des esposte, interamente rigettato. Il ricorso incidentale, a sua volta, non è meritevole di accoglimento. Col primo motivo di esso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 151, 2° comma, C. C., e per omessa ed insufficiente valutazione di un punto decisivo della controversia, costituito dalla pronunzia di addebito ad esso ricorrente incidentale della responsabilità della separazione;
pronunzia confermata dalla corte d'appello, asseritamente senza dar conto in motivazione della sussistenza di un nesso eziologico fra la lui intrapresa e la .relazione extra-coniugale da disgregazione del nucleo;
senza tener conto, altresì, di analoga relazione iniziata dalla AN nel corso del giudizio di separazione, dalla quale era nata una figlia. Il motivo infondato, giacché la corte d'appello romana, in un apposito capo della motivazione, indica non solo gli elementi su cui fonda il giudizio di testimoniali esposte e le addebito ("le prove stesso MI"), ma anche dichiarazioni rese dallo quelli che collegano causalmente tale fatto al fallimento matrimoniale, espressamente ravvisati nei caratteri di stabilità e notorietà della relazione che, 11 specie nel piccolo ambiente in cui si svolgeva l'attività lavorativa della famiglia, la rendevano suscettibile di arrecare grave offesa alla dignità della moglie. Il giudizio di addebito, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente incidentale, è quindi adeguatamente giustificato e correttamente motivato. Quanto alla relazione intrattenuta dalla AN, nessuna rilevanza può esserle attribuita, ai fini del giudizio di addebito, essendo questa iniziata, come corso del giudizio diammette lo stesso deducente, nel separazione, cioè dopo che questa si era già verificata. Il che porta necessariamente ad escludere qualsiasi efficienza causale di detta relazione sulla rottura della convivenza coniugale. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'articolo 156, primo e secondo comma, C.C., e per omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, deve essere dichiarato inammissibile ed infondato. Sostiene, in proposito, il ricorrente incidentale che la corte di merito ha omesso ogni riferimento alla domanda, da lui formulata con ricorso urgente in corso di gravame, di esonero da qualsiasi esborso a titolo di mantenimento, avendo la AN raggiunto una н я. 12 soddisfacente situazione economica grazie alla convivenza con un professionista, dal quale ha avuto una figlia. Come si è già avuto modo di affermare, discutendo della contrapposta doglianza contenuta nel ricorso principale, la sentenza impugnata non merita, sul punto, la censura di omessa O insufficiente motivazione. L'esito del giudizio, logicamente corretto ed adeguata- mente motivato, concernente l'esistenza ed il peso relativo di alcuni elementi emergenti dal processo, e l'esclusione, esplicita o implicita, di altri, sfugge alla censura di legittimità. In particolare, tanto la sussistenza della relazione in parola quanto il preteso, conseguente miglioramento della condizione economica della AN, da contrapporre a quella dello MI, rimasta asseritamente immutata, sono circostanze che il giudice dell'appello ha tenuto in considerazione, insieme con altre, per il definitivo riassetto dei rapporti economici fra i coniugi dopo la separazione. Ancora più specificamente, la convivenza more uxorio instaurata dalla donna - indiziariamente accreditata dallo MI mediante il rapporto confidenziale di un'agenzia investigativa non ha rilevanza per se Ну д 13. stessa, bensì per la conseguenza - che il ricorrente incidentale pretende di farne discendere presuntiva- mente, che la AN nega e che la corte d'appello non ritiene provata - rappresentata dal fatto che il convivente della donna provvederebbe a tutte le sue esigenze. In altri termini, ciò che la corte d'appello non ritiene provato non è l'esistenza della relazione, bensì il fatto che, da essa, la condizione economica della AN abbia tratto beneficio. Il riesame nel merito di tale giudizio è, peraltro, precluso in sede di legittimità. In conclusione, e per tutte le ragioni esposte, sia il ricorso principale sia quello incidentale debbono essere interamente rigettati. Sussistono evidenti ragioni per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 febbraio 2002. 11 presidente Вашуре Мизи Il consigliere est. Kely DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 4 GUL 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE MariaDi Nuzzo nie Dr Maria Di Nuzzo