CASS
Sentenza 19 ottobre 2022
Sentenza 19 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2022, n. 39484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39484 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU AN nato a [...] il 03/0 /1979 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i' ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 39484 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano il 28 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 2 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto AN US responsabile dei reati di furto in abitazione, aggravato dalle condizioni di minorata difesa (di notte), per avere asportato un navigatore satellitare dall'interno dell'auto di UI AR, auto che era custodita nel parcheggio sotterraneo condominiale, dopo avere spaccato un vetro della steSsa (capo A), e di evasione dagli arresti domiciliari (capo B), fatti commessi entrambi il 9 aprile 2015, e, quindi, lo ha condannato, senza attenuanti, ritènuto più grave il reato sub lett. A) e con il vincolo della continuazione con l'altro, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad otto motivi con cui denunzia violazione di legge e vizio motivazionale. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, intitilizzabilità, inammissibilità o decadenza e dell'art. 513 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dall'imputato alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva. Pur avendo la Difesa nel secondo motivo di appello, cui si rinvia, evidenziato criticamente tale circostanza, ciononostante i Giudici di merito avrebbero «invece utilizzato le dichiarazioni de quibus fondandovi la condanna, essendo peraltro gli unici concreti elementi di prova a carico dell'imputato» (così alla p. 3 del ricorso), così violando la disciplina richiamate ed altresì trascurando il precedente di legittimità di Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018. 2.2. Tramite il secondo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza a proposito della segnalata inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato. Nonostante la garantistica affermazione di principio che si rinviene apparentemente nella sentenza impugnata, in realtà, ad avviso del ricorrente, sarebbe «evidente che la condanna sia stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni cdnfessorie dell'indagato. Gli ulteriori elementi indicati dalla Corte d'appello a supporto della condanna sono meramente generici, indiziari ed apodittici» (così alla p. 5 della sentenza impugnata), poiché nessun teste ha riconosciuto US come l'autore dei furto, nessun oggetto rubato è stato trovato nella sua disponibilità ed il sangue non è stato analizzato. 2 Si rammenta che il P.M. all'esito del dibattimento' di primo grado aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza, apoditticità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la natura oggettiva degli indizi di colpevolezza e della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ad avviso del ricorrente, nessuno degli elementi ritenuti oggettivi da parte dei Giudici di merito sarebbe, in realtà, tale, poiché nessuno ha riconosciuto US come la persona che fuggiva dal luogo ove è avvenuto il furto, nessuna analisi ha accertato che il sangue rinvenuto a terra fosse di US, nessun oggetto rubato è stato trovato nella disponibilità dell'imputato, il quale era regolarmente dentro la propria abitazione. Si ribadisce che la Procura aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato. 2.4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto l'inosservanza da parte dei decidenti della regola di cui agli artt. 530, comma 2; se 533 cod. proc. pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Per le stesse ragioni illustrate nel motivo precedente la sentenza impugnata sarebbe erronea non ritenendo integrato il ragionevole dubbio circa la prova della colpevolezza dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo la difesa di AN US denunzia violazione di legge (art. 62-bis e 133 cod. pen.) in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva come i decidenti abbiano valorizzato i precedenti speciiici dell'imputato e l'assenza delle ragioni per concedere le attenuanti, trascurando però la circostanza che l'imputato ha acconsentito a sottoporsi ad esame manifestando così un atteggiamento che merita trattamento un sanzionatorio meno afflittivo. 2.6. Con il sesto motivo lamenta difetto di motivazione in relazione a! mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sottolineando al proposito gli stessi elementi già valorizzati in relazione al precedente motivo di ricorso. 2.7. Il settimo motivo ha ad oggetto violazione di legge (artt. 133 e 624-bis cod. pen.) in relazione all'applicazione all'imputato di una pena in !misura significativamente superiore, di sei me, rispetto a! minimo edittale, in maniera che si assume immotivata, disattendendo le censure svolte in appello. 2.8. Infine, con l'ultimo motivo cemara, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicité, della i,lolivazione, la mancata applicazione della pena nel minimo edittale, alla stregu:-. degli stessi argomenti già svolti in riferimento al motivo di ricorso precedente. Si chiede, dunque, l'annullamento ciella sentE -,za impugnata. 3. L'udienza, in origine fissata per il 27 aprile 2022, è stata differita al 21 settembre 2022 4.11 P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 9 marzo 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso;
in quelle del 9 agosto 2002 ha domandato dichiararsi inammissibile lo stesso. 5. Nelle conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato del 13 aprile 2022 si è domandato l'annullamento della sentenza in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso ovvero, in subordine, la riforma della stessa in accoglimento degli ulteriori motivi;
analoghe le conclusioni rassegnate il 10 settembre 2022. 6.Premesso che i reati non sono prescritti (Ia.più breve - capo B - maturerà il 9 ottobre 2022), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. I motivi sono da raggrupparsi a due a due (il primo con il secondo;
il terzo con il quarto;
il quinto con il sesto;
ed il settimo con l'ottavo), trattando gli stessi temi, posti con riferimento alla violazione di legge ovvero al vizio di motivazione. 6.1. Quanto ai primi due, relativi alla questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, in realtà, le sentenze di merito, anche a prescindere dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato, impiegate per le contestazioni a dibattimento, fondano l'affermazione di penale responsabilità sulle tracce di sangue che partono dall'interno dell'auto il cui vetro era stato rotto e proseguono senza soluzione di continuità sino all'appartamento dell'imputato, sulla circostanza che lo stesso presenta alrmomento denntervento della polizia giudiziaria una ferita alla mano, e sulla corporatura dell'imputato, indicata da uno dei testi oculari come simile a quella dell'autore del furto (pp. 3- 4 della sentenza impugnata e p. 4 di quella del Tribunale). Non è stato fatto impiego decisivo, pertanto, dell'elemento indicato. 6.2. Quanto al terzo ed al "quarto motivo, in tema di gravità indiziaria, l'impugnazione, in realtà, si limita a proporre una mera rilettura delle emergenze istruttorie in senso auspicabilmente difforme da quello ritenuto dai Giudici di merito nella "doppia conforme". Si tratta, peraltro, di motivi reiterativi delle doglianze già svolte in appello, come evidenziato dal P.G., doglianza adeguatamente affrontate e risolte, oltre che costruito in fatto. Appare corretta l'applicazione che si e fatta del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" (come sottolineato dal P.G. alla p. 2 della requisitoria del 9 agosto 2022). 4 6.3. In relazione al quinto e al sesto motivo, con' i quali cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, i Giudici di merito hanno sottolineato, con motivazione non illogica né incongrua, sia i plurimi precedenti penali, anche specifici, di AN US sa l'avere reso dichiarazioni calunniose contro gli operanti sia l'avere commesso il fatto durante la sottoposizione a misura cautelare pe- altro tatto sia, infine, l'assenza di ragioni di meritevolezza (p. 4 della sentenza impugnata e p. 6 di quella del Tribunale). Si tratta di motivazione non illogica e non incongrua con la quale il ricorrente non si confronta. 6.4. L'ultima "coppia di motivi" (settimo ed ottavo) ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio, valutato dal ricorrente troppo severo: in realtà, la sanzione è stata stabilita in misura di poco superiore al minimo edittale (di quattro mesi) ed è stata giustificata in base alla gravità del fatto ed ai precedenti dell'imputato (p. 6 della sentenza di primo grado e p. 4 di quella di appello). Si tratta di motivazione non ii'ogica né incongrua, peraltro non adeguatamente aggredita dal ricorso, che non tiene conto del - consolidato e condivisibile - principio di diritto secondo il quale «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali dei giudice di merito ed è insindàcabile nei casi in cui la pena s'a applicata in misura media e;
ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adéguatezza„ di equiii-à e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; nello stesso senso v., già in precedenza, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sei. 6, n;
35346 del 12/06/2008, RR e altri, Rv. 241189; Sez. 1, i. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537; in conformità, più recentemente, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). 7. Essendo, dunque, il ricorso inan missibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitukionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 8. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalia S.C. e condi .,,is: dai Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto el Primo Preczidente n. 84 dell'S giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 39484 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano il 28 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 2 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto AN US responsabile dei reati di furto in abitazione, aggravato dalle condizioni di minorata difesa (di notte), per avere asportato un navigatore satellitare dall'interno dell'auto di UI AR, auto che era custodita nel parcheggio sotterraneo condominiale, dopo avere spaccato un vetro della steSsa (capo A), e di evasione dagli arresti domiciliari (capo B), fatti commessi entrambi il 9 aprile 2015, e, quindi, lo ha condannato, senza attenuanti, ritènuto più grave il reato sub lett. A) e con il vincolo della continuazione con l'altro, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad otto motivi con cui denunzia violazione di legge e vizio motivazionale. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, intitilizzabilità, inammissibilità o decadenza e dell'art. 513 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dall'imputato alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva. Pur avendo la Difesa nel secondo motivo di appello, cui si rinvia, evidenziato criticamente tale circostanza, ciononostante i Giudici di merito avrebbero «invece utilizzato le dichiarazioni de quibus fondandovi la condanna, essendo peraltro gli unici concreti elementi di prova a carico dell'imputato» (così alla p. 3 del ricorso), così violando la disciplina richiamate ed altresì trascurando il precedente di legittimità di Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018. 2.2. Tramite il secondo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza a proposito della segnalata inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato. Nonostante la garantistica affermazione di principio che si rinviene apparentemente nella sentenza impugnata, in realtà, ad avviso del ricorrente, sarebbe «evidente che la condanna sia stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni cdnfessorie dell'indagato. Gli ulteriori elementi indicati dalla Corte d'appello a supporto della condanna sono meramente generici, indiziari ed apodittici» (così alla p. 5 della sentenza impugnata), poiché nessun teste ha riconosciuto US come l'autore dei furto, nessun oggetto rubato è stato trovato nella sua disponibilità ed il sangue non è stato analizzato. 2 Si rammenta che il P.M. all'esito del dibattimento' di primo grado aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza, apoditticità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la natura oggettiva degli indizi di colpevolezza e della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ad avviso del ricorrente, nessuno degli elementi ritenuti oggettivi da parte dei Giudici di merito sarebbe, in realtà, tale, poiché nessuno ha riconosciuto US come la persona che fuggiva dal luogo ove è avvenuto il furto, nessuna analisi ha accertato che il sangue rinvenuto a terra fosse di US, nessun oggetto rubato è stato trovato nella disponibilità dell'imputato, il quale era regolarmente dentro la propria abitazione. Si ribadisce che la Procura aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato. 2.4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto l'inosservanza da parte dei decidenti della regola di cui agli artt. 530, comma 2; se 533 cod. proc. pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Per le stesse ragioni illustrate nel motivo precedente la sentenza impugnata sarebbe erronea non ritenendo integrato il ragionevole dubbio circa la prova della colpevolezza dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo la difesa di AN US denunzia violazione di legge (art. 62-bis e 133 cod. pen.) in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva come i decidenti abbiano valorizzato i precedenti speciiici dell'imputato e l'assenza delle ragioni per concedere le attenuanti, trascurando però la circostanza che l'imputato ha acconsentito a sottoporsi ad esame manifestando così un atteggiamento che merita trattamento un sanzionatorio meno afflittivo. 2.6. Con il sesto motivo lamenta difetto di motivazione in relazione a! mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sottolineando al proposito gli stessi elementi già valorizzati in relazione al precedente motivo di ricorso. 2.7. Il settimo motivo ha ad oggetto violazione di legge (artt. 133 e 624-bis cod. pen.) in relazione all'applicazione all'imputato di una pena in !misura significativamente superiore, di sei me, rispetto a! minimo edittale, in maniera che si assume immotivata, disattendendo le censure svolte in appello. 2.8. Infine, con l'ultimo motivo cemara, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicité, della i,lolivazione, la mancata applicazione della pena nel minimo edittale, alla stregu:-. degli stessi argomenti già svolti in riferimento al motivo di ricorso precedente. Si chiede, dunque, l'annullamento ciella sentE -,za impugnata. 3. L'udienza, in origine fissata per il 27 aprile 2022, è stata differita al 21 settembre 2022 4.11 P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 9 marzo 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso;
in quelle del 9 agosto 2002 ha domandato dichiararsi inammissibile lo stesso. 5. Nelle conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato del 13 aprile 2022 si è domandato l'annullamento della sentenza in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso ovvero, in subordine, la riforma della stessa in accoglimento degli ulteriori motivi;
analoghe le conclusioni rassegnate il 10 settembre 2022. 6.Premesso che i reati non sono prescritti (Ia.più breve - capo B - maturerà il 9 ottobre 2022), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. I motivi sono da raggrupparsi a due a due (il primo con il secondo;
il terzo con il quarto;
il quinto con il sesto;
ed il settimo con l'ottavo), trattando gli stessi temi, posti con riferimento alla violazione di legge ovvero al vizio di motivazione. 6.1. Quanto ai primi due, relativi alla questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, in realtà, le sentenze di merito, anche a prescindere dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato, impiegate per le contestazioni a dibattimento, fondano l'affermazione di penale responsabilità sulle tracce di sangue che partono dall'interno dell'auto il cui vetro era stato rotto e proseguono senza soluzione di continuità sino all'appartamento dell'imputato, sulla circostanza che lo stesso presenta alrmomento denntervento della polizia giudiziaria una ferita alla mano, e sulla corporatura dell'imputato, indicata da uno dei testi oculari come simile a quella dell'autore del furto (pp. 3- 4 della sentenza impugnata e p. 4 di quella del Tribunale). Non è stato fatto impiego decisivo, pertanto, dell'elemento indicato. 6.2. Quanto al terzo ed al "quarto motivo, in tema di gravità indiziaria, l'impugnazione, in realtà, si limita a proporre una mera rilettura delle emergenze istruttorie in senso auspicabilmente difforme da quello ritenuto dai Giudici di merito nella "doppia conforme". Si tratta, peraltro, di motivi reiterativi delle doglianze già svolte in appello, come evidenziato dal P.G., doglianza adeguatamente affrontate e risolte, oltre che costruito in fatto. Appare corretta l'applicazione che si e fatta del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" (come sottolineato dal P.G. alla p. 2 della requisitoria del 9 agosto 2022). 4 6.3. In relazione al quinto e al sesto motivo, con' i quali cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, i Giudici di merito hanno sottolineato, con motivazione non illogica né incongrua, sia i plurimi precedenti penali, anche specifici, di AN US sa l'avere reso dichiarazioni calunniose contro gli operanti sia l'avere commesso il fatto durante la sottoposizione a misura cautelare pe- altro tatto sia, infine, l'assenza di ragioni di meritevolezza (p. 4 della sentenza impugnata e p. 6 di quella del Tribunale). Si tratta di motivazione non illogica e non incongrua con la quale il ricorrente non si confronta. 6.4. L'ultima "coppia di motivi" (settimo ed ottavo) ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio, valutato dal ricorrente troppo severo: in realtà, la sanzione è stata stabilita in misura di poco superiore al minimo edittale (di quattro mesi) ed è stata giustificata in base alla gravità del fatto ed ai precedenti dell'imputato (p. 6 della sentenza di primo grado e p. 4 di quella di appello). Si tratta di motivazione non ii'ogica né incongrua, peraltro non adeguatamente aggredita dal ricorso, che non tiene conto del - consolidato e condivisibile - principio di diritto secondo il quale «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali dei giudice di merito ed è insindàcabile nei casi in cui la pena s'a applicata in misura media e;
ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adéguatezza„ di equiii-à e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; nello stesso senso v., già in precedenza, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sei. 6, n;
35346 del 12/06/2008, RR e altri, Rv. 241189; Sez. 1, i. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537; in conformità, più recentemente, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). 7. Essendo, dunque, il ricorso inan missibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitukionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 8. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalia S.C. e condi .,,is: dai Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto el Primo Preczidente n. 84 dell'S giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2022.