Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L 00.3.93 /01 O 4 B ) 7 E 3 E . E N C N , O A 1 I P Z 9 PUBL IC I 9 A 1 D R - T 1 E S 1 I - C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G 1 I E 2 D R . U L A I 9 D RTE SUPREMA DI CASSAZIONE G 3 E Oggetto E T E N N 6 Contributi . E 1 S T SEZIONE PRIMA CIVILE . E S T I ( T R consectify A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 6769/99 Cron.767 VERUCCI Consigliere Dott. Giovanni MORELLI Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere Ud.17/10/00 - ConsigliereDott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente 541 SENTENZA sul ricorso proposto da: h g i S CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso l'avvocato RECCHIA G., rappresentato e difeso dall'avvocato VOLPE LUIGI, giusta mandato a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del ricorso;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE - ricorrente dal Sig.
1.1.2. GEN. 2001 3000 per diritti L.
contro
IL CANCELLIERE ES VA;
ww intimato CANCELLERIA avverso la sentenza n. 1217/98 del Giudice di pace di2000 1854 BARI, depositata il 27/05/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Sinisi, con chiesto l'accoglimento del ricorso;
delega, che ha in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. VOLPE per diritti L. I CAVE 2004 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritenuto che
il Consorzio di Bonifica di Terra d'Apulia ha impugnato per cassazione la sentenza in data 27/5/1998 del Giudice di Pace di Bari che ha dichiarato non dovuta la somma di £.32.560 pretesa da esso Consorzio nei confronti di Giovanni consortili, perSorressa a titolo di contributi ritenuta carenza di prova di benefici diretti e specifici derivanti dall'opera di bonifica al fondo di proprietà dell'attore; che l'intimato non si è costituito. Rilevato che, con i due mezzi della proposta impugnazione, il ricorrente ha, in linea preliminare, eccepito l'incompetenza per materia del Giudice a quo;
ed ha denunciato, in subordine, nel merito, violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (r.d. 1933 n.215), quanto al presupposto della debenza del contributo in questione, a suo avviso ricollegabile al fatto in sé della inclusione dell'immobile nel perimetro consortile.
Considerato che
l'impugnazione stessa è ammissibile in applicazione del principio per cui avverso le sentenze del giudice di pace, emesse in cause il cui valore non ecceda (come nella specie) 3 i due milioni di lire, è ammissibile appunto, solo il ricorso per cassazione abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza о su altra questione preliminare di rito o di merito abbia infine pronunciato sulla competenza e sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto con l'ulteriore conseguenza che è invece appellabile, e ricorribile per cassazione, la sentenza del non giudice di pace che, investito di una domanda di valore superiore ai due milioni, l'abbia decisa secondo equità (cfr. Sez. Un. 1999 n.9493); che è poi fondato i primo motivo di ricorso;
che, infatti, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chieda l'accertamento della loro non debenza (0 la restituzione delle somme eventualmente già versate a tale titolo) spetta al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9 comma 2, c.p.c. non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con -il d. lgs N.546 del 1992 ove (come nel caso in esame) si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del Consorzio, dal momento che, con la domanda, si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge (cfr. nn. 9493/99; 11446/99; 6384/2000 ex plurimis) che è di conseguenza assorbita la residua seconda censura;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bari;
che sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, cassa la sentenzadichiara impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. In Roma, lì 17/10/2000 IL RELATORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sotioneno Civile IL CANCELLIERE Depositato Canociteria Andrea Bianch 1-2 SEN 2001