Articolo 4 della Legge 11 luglio 2016, n. 139
Articolo 3Articolo 5
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24 luglio 2016
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 24 luglio 2016