CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13728 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT AN nato a [...] [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del Tribunale del Riesame di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale IG IN che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 luglio 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa, in data 11 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto l'applicazione cumulativa delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di permanenza in casa nella fascia oraria 16.30-04.00 nei confronti di UC IT in relazione al delitto di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 416-bis, 1, cod. pen. 2. UC IT ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo con un unico motivo, la violazione degli artt. 416-bis, 1 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, 192 e 273 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio di stampo mafioso. La motivazione sarebbe del tutto carente in quanto i giudici del riesame non avrebbero confutato le doglianze difensive con le quali veniva evidenziata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13728 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 l'estraneità dell'IT al clan AR e la conseguente impossibilità di avere contezza delle dinamiche interne al sodalizio mafioso A giudizio della difesa, le conversazioni intercettazioni non sarebbero idonee a dimostrare la consapevolezza dell'IT di agevolare il clan mafioso e non i singoli associati con conseguente carenza indiziaria in ordine all'elemento soggettivo della contestata aggravante. I giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. solo in considerazione del fatto che l'IT si sarebbe messo a completa disposizione degli associati EL e NA, elemento fattuale non idoneo a dimostrare la configurabilità dell'aggravante in quanto il ricorrente non aveva consapevolezza che gli stessi fossero membri di un clan mafioso come agevolmente desumibile dal compendio investigativo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Le doglianze addotte sono reiterative di medesime censure in fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale nonché aspecifiche in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Risulta, peraltro, evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti ed alla ricostruzione del fatto, già esaminate dal Tribunale che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi di riesame (sinteticamente richiamati alla pag. 4 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Tribunale, in particolare, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate ed ineccepibili in punto di logica, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 2 2. I giudici del riesame, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, hanno desunto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa dal contenuto delle conversazioni intercettate, captazioni che sono state ritenute idonee a dimostrare che l'IT si era messo a disposizione degli affiliati al clan AR, ottenendo l'incarico di gestione del narcotraffico e riscossione dei crediti vantati dal sodalizio mafioso, nella piena consapevolezza che il mercato locale di droga era gestito in modo monopolistico da detta associazione di stampo mafioso (pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata). Il tenore delle conversazioni specificamente indicate nell'ordinanza impugnata ha, inoltre, comprovato -a giudizio del Tribunale- che l'IT era gerarchicamente sottoposto ai voleri di EL e NA, i quali nella loro qualità di capi e promotori del sodalizio mafioso gli fornivano puntuali di direttive sulle modalità dell'attività di spaccio e che, al contempo, il ricorrente si poneva in posizione sovraordinata rispetto ad altri soggetti dediti allo spaccio per conto del clan AR (vedi pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata). 2.1. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. Peraltro, la doglianza difensiva in ordine alla ritenuta carenza indiziaria in ordine alla volontà del ricorrente di agevolare il clan mafioso AR non tiene in considerazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, in considerazione della sua natura soggettiva, si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe, anche nelle forme del dolo eventuale allorché, come nel caso di specie, sussistano elementi idonei a dimostrare che l'intento dell'agevolatore era conosciuto dal concorrente (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01, da ultimo Sez. 2, n. 45146 del 14/10/2022, Sportiello, non nnassimata;
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, non massimata). 3 e estensore Il Presidente 2.2. Quanto, infine, alle generiche critiche difensive sull'inidoneità delle conversazioni captate a dimostrare la sussistenza della contestata aggravante, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha segnalato alcun travisamento del contenuto dei dialoghi captati ma si è limitato a proporre una valutazione alternativa del materiale indiziario posto alla base della decisione impugnata, prospettazione che, oltre ad essere del tutto generica, non è consentita in sede di legittimità in virtù del principio di diritto sopra esposto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale IG IN che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 luglio 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa, in data 11 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto l'applicazione cumulativa delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di permanenza in casa nella fascia oraria 16.30-04.00 nei confronti di UC IT in relazione al delitto di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 416-bis, 1, cod. pen. 2. UC IT ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo con un unico motivo, la violazione degli artt. 416-bis, 1 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, 192 e 273 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio di stampo mafioso. La motivazione sarebbe del tutto carente in quanto i giudici del riesame non avrebbero confutato le doglianze difensive con le quali veniva evidenziata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13728 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 l'estraneità dell'IT al clan AR e la conseguente impossibilità di avere contezza delle dinamiche interne al sodalizio mafioso A giudizio della difesa, le conversazioni intercettazioni non sarebbero idonee a dimostrare la consapevolezza dell'IT di agevolare il clan mafioso e non i singoli associati con conseguente carenza indiziaria in ordine all'elemento soggettivo della contestata aggravante. I giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. solo in considerazione del fatto che l'IT si sarebbe messo a completa disposizione degli associati EL e NA, elemento fattuale non idoneo a dimostrare la configurabilità dell'aggravante in quanto il ricorrente non aveva consapevolezza che gli stessi fossero membri di un clan mafioso come agevolmente desumibile dal compendio investigativo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Le doglianze addotte sono reiterative di medesime censure in fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale nonché aspecifiche in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Risulta, peraltro, evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti ed alla ricostruzione del fatto, già esaminate dal Tribunale che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi di riesame (sinteticamente richiamati alla pag. 4 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Tribunale, in particolare, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate ed ineccepibili in punto di logica, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 2 2. I giudici del riesame, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, hanno desunto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa dal contenuto delle conversazioni intercettate, captazioni che sono state ritenute idonee a dimostrare che l'IT si era messo a disposizione degli affiliati al clan AR, ottenendo l'incarico di gestione del narcotraffico e riscossione dei crediti vantati dal sodalizio mafioso, nella piena consapevolezza che il mercato locale di droga era gestito in modo monopolistico da detta associazione di stampo mafioso (pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata). Il tenore delle conversazioni specificamente indicate nell'ordinanza impugnata ha, inoltre, comprovato -a giudizio del Tribunale- che l'IT era gerarchicamente sottoposto ai voleri di EL e NA, i quali nella loro qualità di capi e promotori del sodalizio mafioso gli fornivano puntuali di direttive sulle modalità dell'attività di spaccio e che, al contempo, il ricorrente si poneva in posizione sovraordinata rispetto ad altri soggetti dediti allo spaccio per conto del clan AR (vedi pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata). 2.1. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. Peraltro, la doglianza difensiva in ordine alla ritenuta carenza indiziaria in ordine alla volontà del ricorrente di agevolare il clan mafioso AR non tiene in considerazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, in considerazione della sua natura soggettiva, si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe, anche nelle forme del dolo eventuale allorché, come nel caso di specie, sussistano elementi idonei a dimostrare che l'intento dell'agevolatore era conosciuto dal concorrente (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01, da ultimo Sez. 2, n. 45146 del 14/10/2022, Sportiello, non nnassimata;
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, non massimata). 3 e estensore Il Presidente 2.2. Quanto, infine, alle generiche critiche difensive sull'inidoneità delle conversazioni captate a dimostrare la sussistenza della contestata aggravante, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha segnalato alcun travisamento del contenuto dei dialoghi captati ma si è limitato a proporre una valutazione alternativa del materiale indiziario posto alla base della decisione impugnata, prospettazione che, oltre ad essere del tutto generica, non è consentita in sede di legittimità in virtù del principio di diritto sopra esposto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023