Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, a seguito dell'introduzione dell'art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4 della legge 3 ottobre 2017, n. 149, la valutazione delle condizioni di salute del soggetto richiesto non è più rimessa alla discrezionalità del Ministero della Giustizia nella fase amministrativa della procedura, ma è devoluta alla cognizione della Corte d'appello nella fase giurisdizionale della stessa, integrando una autonoma causa ostativa all'estradizione.
Commentario • 1
- 1. Vietata estradizione di cittadino UE verso terzi senza informazioni a stato di cittadinanza (Cass. 1203/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 gennaio 2022
In tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso un paese terzo, sussiste l'obbligo di informare lo Stato membro della richiesta di estradizione quando la persona di cui è reclamata la consegna soggiorni di fatto nel territorio dell'Unione nel momento in cui la richiesta è presentata: peraltro, nella ricostruzione dell'istituto risultante dalle sentenze della Corte di Giustizia, l'obbligo di informazione allo Stato di cittadinanza del soggetto investito della richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo rispetto all'Unione europea è funzionale non solo al rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Stati membri, ma anche a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2018, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
0 1363-19 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da - Presidente N. ord. sez. 2763 Anna Petruzzellis Massimo Ricciarelli CC 05/12/2018 Orlando Villoni - Relatore N. 32860/2018 Angelo Capozzi Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Castiglione Massimo, n. Cormano (Mi) 15.2.1970 avverso la sentenza n. 16/18 Estr. Corte d'Appello di Milano del 14/05/2018 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. L. Tampieri, che ha concluso per il rigetto L RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato sussi- stenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione di Castiglione Mas- simo presentata dal Governo della Repubblica Federale Tedesca 1'08/03/2018 in relazione ad alcune rapine a mano armata commesse dall'estradando in concorso con altri in un arco temporale andante dal mese di luglio 1998 a quello di gen- naio del 1999 e per le quali è stato emesso mandato di cattura il 06/02/2018 da parte della Procura della Repubblica di Aachen. A parere della Corte di merito non sussistono ragioni di diritto sostanziale e/o processuale ostative all'accoglimento della domanda di estradizione, in realtà neppure adombrate dalla difesa né quella, per contro prospettata, della necessità per l'estradando di proseguire il programma terapeutico in corso di svolgimento presso una comunità di recupero, fatta salva ogni diversa valutazione discrezio- nalmente spettante al Ministro della Giustizia, a prescindere dalla favorevole deli- bazione ad opera della Corte stessa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando che con un unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione allo art. 705 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 3 ottobre 2017. Stando, infatti, alla nuova formulazione di tale articolo, risultante nell'introdu- zione della lettera c-bis) al comma 2, la Corte d'appello pronuncia sentenza con- traria all'estradizione "se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conse- guenze di eccezionale gravità per la persona richiesta". Detta modifica induce a conferire obiettiva rilevanza delle condizioni di salute del soggetto richiesto in estradizione e richiama ad una tutela ben più ampia ri- spetto al mero criterio del rischio di eccezionale gravità. La legge, inoltre, non confina più detta ipotesi alla sfera di discrezionalità del Ministro della Giustizia nella fase amministrativa della procedura estradizionale, ma la configura come causa ostativa all'estradizione rientrante appieno nella fase giurisdizionale e nell'ambito decisionale della Corte d'appello. Quanto al caso di specie, si deduce che la Corte di merito non ha adeguata- mente valutato la sottoposizione dell'estradando ad un percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza né ha valutato il pericolo di gravi conseguenze, sotto forma di rischio suicidiario, prospettato dai medici curanti in caso di interruzione del trattamento e d'inserimento in un circuito penitenziario, alla luce dell'obietti- va patologia psichiatrica da cui è attualmente affetto. Con memoria del 30/11/2018 è stata, inoltre, prodotta una relazione di aggior- namento sul percorso seguito dall'estradando presso la comunità di recupero e una certificazione psichiatrica relativa alle sue attuali condizioni, caratterizzate da un brusco peggioramento del quadro psicopatologico. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Risulta, infatti, del tutto corretta l'osservazione svolta in ricorso secondo cui la modifica dell'art. 705 cod. proc. pen. ad opera d. lgs. n. 149 del 3 ottobre 2017 con l'aggiunta della lettera c-bis) al comma 2, ha comportato la rilevante conseguenza che la valutazione delle condizioni di salute del soggetto richiesto in estradizione non è più confinata alla sfera di discrezionalità del Ministro della Giustizia nella fase amministrativa della procedura estradizionale, ma si confi- gura come autonoma causa ostativa all'estradizione rilevante anche nella fase giurisdizionale ed appartenente all'ambito della decisione della Corte d'appello ove dette condizioni comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. La Corte di merito è incorsa, dunque, in un chiaro errore di diritto nel de- mandare alla mera discrezionalità del Ministro la possibilità di sospendere o an- che di bloccare sine die la consegna a causa delle condizioni di salute del sog- getto estradando, appellandosi ad un quadro normativo ormai superato in virtù della richiamata novella. Ma oltre alla questione di stretto diritto, il ricorso deve essere accolto anche per ragioni sostanziali. La grande distanza temporale di circa venti anni tra l'epoca di consumazione dei pur gravi fatti di reato per cui si procede in Germania e la richiesta di estra- dizione non può, infatti, non rilevare ai fini della valutazione delle attuali con- dizioni psicopatologiche dell'estradando che probabilmente è, dal punto di vista psicologico e grazie anche al percorso di allontanamento dalla tossicodipendenza, una persona sensibilmente diversa da quella che perpetrò quei reati. Risulta, infatti, dalla documentazione sanitaria acquisita e presente in atti che il rischio di evenienze autolesionistiche o addirittura di condotte suicidiarie sa- rebbe molto accentuato in caso di nuova sottoposizione dell'estradando a con- dizioni di carcerazione e poiché tale rischio è associato ad una certificata pa- tologia psichiatrica allo stato fronteggiata da adeguata terapia farmacologica, la attuale sua condizione psicopatologica dovrà essere oggetto di rinnovata valuta- zione da parte di altra Sezione della Corte d'Appello territoriale, onde stabilire, alla luce della nuova previsione di legge applicabile, se essa possa comportare il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la sua persona. 3 O
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 05/12/2018 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Orlando Villo [DEPOSITATION CNCELLENA! Il Funzionario Giudizi 4