Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2018, n. 1363
CASS
Sentenza 5 dicembre 2018

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, a seguito dell'introduzione dell'art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4 della legge 3 ottobre 2017, n. 149, la valutazione delle condizioni di salute del soggetto richiesto non è più rimessa alla discrezionalità del Ministero della Giustizia nella fase amministrativa della procedura, ma è devoluta alla cognizione della Corte d'appello nella fase giurisdizionale della stessa, integrando una autonoma causa ostativa all'estradizione.

Commentario1

  • 1Vietata estradizione di cittadino UE verso terzi senza informazioni a stato di cittadinanza (Cass. 1203/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 gennaio 2022

    In tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso un paese terzo, sussiste l'obbligo di informare lo Stato membro della richiesta di estradizione quando la persona di cui è reclamata la consegna soggiorni di fatto nel territorio dell'Unione nel momento in cui la richiesta è presentata: peraltro, nella ricostruzione dell'istituto risultante dalle sentenze della Corte di Giustizia, l'obbligo di informazione allo Stato di cittadinanza del soggetto investito della richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo rispetto all'Unione europea è funzionale non solo al rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Stati membri, ma anche a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2018, n. 1363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1363
Data del deposito : 5 dicembre 2018

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