CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1063/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Dogre S.r.l. - 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_3
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 233783 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. Nominativo_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 aprile 2025 la So.g.e.t. S.p.a. – Dogre S.r.l. Raggruppamento Temporaneo d'Impresa,
Concessionario del servizio di Riscossione coattiva del Comune di Taranto, notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 233783 del 18.04.2025 dell'importo di €.9.551,16, con riferimento all'avviso di accertamento IMU n. 41729 del 3 dicembre 2021.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1063/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta intimazione per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e per intervenuta prescrizione.
La OG eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Taranto restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato, poiché il Comune di Taranto, rimasto contumace, non ha assolto l'onere di provare, come era suo onere, di aver notificato il prodromico avviso di accertamento IMU n. 41729.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo motivo.
Le spese tra il ricorrente e il Comune seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Vanno, invece, compensate le spese tra il ricorrente e la OG, poiché non responsabile (né consapevole) dell'omessa notifica, da parte del Comune, dell'avviso di accertamento.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Taranto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e la OG s.p.a.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1063/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Dogre S.r.l. - 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_3
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 233783 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. Nominativo_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 aprile 2025 la So.g.e.t. S.p.a. – Dogre S.r.l. Raggruppamento Temporaneo d'Impresa,
Concessionario del servizio di Riscossione coattiva del Comune di Taranto, notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 233783 del 18.04.2025 dell'importo di €.9.551,16, con riferimento all'avviso di accertamento IMU n. 41729 del 3 dicembre 2021.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1063/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta intimazione per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e per intervenuta prescrizione.
La OG eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Taranto restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato, poiché il Comune di Taranto, rimasto contumace, non ha assolto l'onere di provare, come era suo onere, di aver notificato il prodromico avviso di accertamento IMU n. 41729.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo motivo.
Le spese tra il ricorrente e il Comune seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Vanno, invece, compensate le spese tra il ricorrente e la OG, poiché non responsabile (né consapevole) dell'omessa notifica, da parte del Comune, dell'avviso di accertamento.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Taranto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e la OG s.p.a.