Art. 6.
Con decreti del Ministro per il tesoro verra' provveduto al trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 relativi alle spese di cui alla presente legge.
Alla maggiore spesa di lire 300.000.000 annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, verra' fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreti del Ministro per il tesoro verra' provveduto al trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 relativi alle spese di cui alla presente legge.
Alla maggiore spesa di lire 300.000.000 annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, verra' fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.