Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05 LA CORT EMA DI CAZIONE CIVILE155/03 Oggetto DIVISIONE CONGUAGLIO E -DETERMINAzione- Composta dagli Ill.mi Sig ri Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 20577/99 1479 Consigliere MENSITIERIDott. Alfredo Cron. 1428 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.23/10/02 Rel. Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT AN LU, CERRONI IMM. SRL in persona del legale rapp.te DI AO AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LARIANA 22, presso lo studio dell'avvocato NC DE SANCTIS, difesi dall'avvocato INNOCENZO DE SANCTIS, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CA RISPARMIO RIETI in persona del Presidente DOTT. RINALDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S PELLICO 16, presso 10 studio dell'avvocato 2002 1365 GIANNI PERSIO, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
SE NC, SE AL, CA RISP. FIRENZE in persona del rapp.te, BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA, BANCA POPOLARE ALTO LAZIO, CA RISP. AQUILA, BANCA SANTO SPIRITO, PLAYTIME SOC., CALCESTRUZZI RAVENNA SPA, AMERICAN EXPRESS, NI SPA, MARINI GINO, ODDI RAFFAELE;
intimati nonchè
contro
SE CI, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, difeso dall'Avvocato Innocenzo De Sanctis con procura speciale notarile del 15.10.2002 rep. n. 50667 del Dott. Antonio Valentini notaio in Rieti, depositata in udienza;
resistente con procura nonchè
contro
DELL'ETRURIA E DEL LAZIO, in persona BANCA POPOLARE del legale rapp.te p.t.; intimato con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 2900/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo -2- MAZZACANE;
udito l'Avvocato DE SANCTIS INNOCENZO, difensore delle ricorrenti e di SE CI, deposita procura speciale a comparire per l'udienza pubblica (per quest'ultimo) del Notaio Antonio Valentini di Viterbo N. REP. 50667 del 15/10/02 e chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso nella parte attenente alla ON IMMOBILIARE srl e rigetto per la parte della NT AN LU. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il la s.r.
1. ON Immobiliare,14.8/3.9.1984 premesso di essere comproprietaria con IA AS di un immobile sito in Rieti, alle vie ON e Garibaldi, e di essere inoltre con ES AS edcomproprietaria SA NT di altri immobili siti in Rieti ed in Cantalice, esponeva che tali beni erano stati sottoposti ad espropriazione forzata nell'ambito di procedure esecutive promosse contro i predetti AS, e che il giudiceIA e ES dell'esecuzione con ordinanza del 23.2.1984 aveva sospeso l'esecuzione e fissato un termine per l'inizio del giudizio di divisione;
conveniva pertanto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti ES AS, IA AS ed NA SA NT quali comproprietari degli immobili, nonché la Cassa di Risparmio di Rieti, la Cassa di Risparmio di Firenze, la Banca Nazionale dell'Altodell'Agricoltura, la Banca Popolare Lazio, la Cassa di Risparmio dell'Aquila, il Banco di Santo TO, RA OD, la s.p.a. NI, GI AR, la società Playtime, la s.p.a calcestruzzi Ravenna e la s.p.a. American Express 3 Company, tutti quali credit OR intervenuti nelle procedure esecutive, chiedendo disporsi lo scioglimento delle comunioni e l'attribuzione a ciascun condividente di una parte determinata di beni in proporzione alla quota di competenza. I tre soggetti convenuti quali compartecipi delle comunioni restavano contumaci, mentre tra i COSTITUIVANO ostituzione in giudizio la Banca credito R dell'Agricoltura, la Banca Popolare Nazionale dell'Alto Lazio, la s.p.a. Calcestruzzi e la s.p.a. American Express Company dichiarando di non opporsi alla divisione. Successivamente veniva disposta l'integrazione contraddittorio nei confronti di RN del AS, risultato comproprietario di alcuni beni;
quest'ultimo costituendosi in giudizio, dichiarava di non opporsi allo scioglimento della comunione. Con sentenza del 30.6.1993 il Tribunale adito 1 ripartiti i beni in tre masse, e chiarito che la prima apparteneva alla ON Immobiliare ed a IA AS, la seconda alla ON Immobiliare, A ES AS e ad SA NT, la terza ad RN AS, а ES AS e ad SA NT, 4 disponeva lo scioglimento delle comunione relative alle tre masse;
dichiarato esecutivo il progetto di divisione redatto dal consulente tecnico d'ufficio attribuiva in ordine alla prima massa alla ON Immobiliare la porzione indicata in consulenza con la lettera A) ed а IA AS quella indicata con la lettera B) ponendo a carico della ON Immobiliare un conguaglio di Lire 24.000.000 а favore di IA AS;
dichiarava indivisibili gli immobili compresi nella seconda e nella terza massa, attribuiva ad SA NT le quote spettanti а ES AS ed imponeva alla assegnataria l'onere di corrispondere a quest'ultimo la somma complessiva di Lire 212.500.000, di cui Lire 100.000.000 per la quota relativa alla seconda massa e Lire 112.500.000 per la quota relativa alla terza massa;
poneva infine a carico della massa le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio e le altre spese del giudizio. Proposta impugnazione avverso tale pronuncia da parte della NT, si costituivano in giudizio la Cassa di Risparmio di Rieti, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (nel frattempo subentrata alla Banca Popolare dell'Alto Lazio), la Banca 5 Nazionale dell'Agricoltura e la ON Im- mobiliare, che proponeva gravame incidentale. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 1.10.1998 dichiarava inammissibile 1'impugnazione proposta dalla ON Immobiliare, prescriveva confronti dideterminate disposizioni nei quest'ultim e della NT riguardo ai conguagli compensativi rispettivamente posti a loro carico onde mantenere immutata la garanzia spettante ai creditori, escludeva la ripetizione a carico della massa delle spese sostenute nel primo grado di giudizio dai creditori costituiti ☐ conferma nel resto la sentenza appellata. La Corte territoriale, per quel che ancora interessa in questa sede, preliminarmente esaminava la questione relativa al diritto meno della ON Immobiliare di esperire impugnazione 334 c.p.c. incidentale tardiva ai sensi dell'art. (atteso che l'appello era stato proposto con comparsa di costituzione depositata il 19.1.1995, allorché era ormai decorso il termine annuale di cui all'art. 327 primo comma c.p.c.); ebbene il giudice di appello, premesso che il giudizio aveva ad oggetto lo scioglimento di tre distinte comunioni, e che quindi si versava in ipotesi di cause scindibili, rilevava che l'appello della NT riguardava, oltre al regolamento delle spese, le statuizioni rese sulle comunioni relative ai beni di cui alla seconda ed alla terza massa, mentre il gravame interposto dalla ON si riferiva alla attribuzione dei beni compresi nella prima massa, cosicché ad esso non poteva applicarsi l'art. 334 c.p.c.. La Corte territoriale, inoltre con riferimento all'impugnazione principale della NT, riguardante la eccessività del conguaglio di lire 212.500.000 da corrispondere a ES AS relativamente al beni di cui alla seconda ed alla terza massa, riteneva condivisibile la statuizione in proposito resa dal Tribunale che, recepite le ① valutazioni date dal consulente tecnico d'ufficio con la relazione depositata il 20.1.1988, le aveva elevate all'attualità nella misura del 45 50%, da considerare non eccessiva, avuto riguardo alle notevolissime lievitazioni dei prezzi del mercato immobiliare verificatesi nel periodo intercorrente dal 1988 al 1993. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la NT e la società ON Immobiliare;
ha resistito con controricorso la 7 Cassa di Risparmio di Rieti che ha successivamente presentato una memoria;
non hanno svolto in questa difensiva gli altri soggetti sede attività intimati. Alla precedente udienza del 17.1.2002 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;
i ricorrenti hanno proceduto in tal senso nel rispetto del termine concesso;
la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio rileva preliminarmente la tempestività ai sensi dell'art. 327 c.p.c. dell'impugnazione proposta con il ricorso in esame, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 1.10.1998 e la notifica del cosicché i dubbiricorso è avvenuto il 15.11.1999, in proposito sollevati dalla Cassa di Risparmio di Rieti sono infondati, tenuto conto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale. Sempre in via preliminare si evidenzia che nell'ambito dello stesso ricorso sono stati formulati due motivi, dei quali il primo 8 riferibile esclusivamente alla ricorrente NT, ed il secondo riguarda soltanto la ON Immobiliare. Venendo quindi all'esame di quella parte del ricorso relativo alla NT, si rileva che quest'ultima censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel considerare la statuizione del giudice di primo GRADO relativa alla determinazione del conguaglio da porre a carico dell'attuale ricorrente, aveva ritenuto congruo l'adeguamento al rese dal momento della decisione delle valutazioni consulente tecnico d'ufficio, operato con riferimento alla lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare;
in proposito rileva che il mercato dei terreni in ON NT , come quella nella quale sono compresi i beni oggetto di divisione, era stato caratterizzato da una flessione dei prezzi, divenuta addirittura pertantovertiginosa negli anni 90; secondo la ricorrente il giudice di appello non ha indicato né i motivi in base ai quali ha ritenuto sussistente l'aumento di valore degli immobili nelle more del giudizio, né i criteri applicati per l'adeguamento del conguaglio. La censura è infondata. 9 infatti, come già Il giudice di appello rilevato una notevolissima evidenziato, ha lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare nel periodo temporale intercorrente dall'anno 1988 ha quindi consideratoall'anno 1993, ed assolutamente non eccessivo, in riferimento a tale parametro, l'adeguamento in termini 11 monetari del conguaglio nella misura del 45 50% effettuato dal primo giudice. Orbene, premesso che in tema di divisione giudiziale il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da RIVALUTARSI, anche "officio indicis", se E SVALUTAZIONE nei limiti in cui l'eventuale rivalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato TRA del bene (vedi le più recenti sentenze di questa Corte in tal senso Cass. 14.12.1999 n. 13568; Cass. 17.4.2001 n. 5606), si rileva che nella fattispecie il giudice di merito si è correttamente adeguato a tale orientamento, indicando gli elementi di fatto posti a fondamento del suo convincimento circa la sussistenza di un reale aumento di valore degli immobili in questione nelle more del processo, i criteri adottati per la concretanonché 10 quantificazione dell'incremento di tale valore. Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, come tal incensurabile in questa sede. Con riferimento poi a quella parte del ricorso riguardante la ON Immobiliare, si osserva che quest'ultim censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile il gravame della suddetta società relativo solamente allo scioglimento della comunione dei beni di cui alla massa contraddistinta con la lettera a) in quanto estraneo all'oggetto dell'appello della NT;
in proposito la ricorrente evidenzia che la NT aveva proposto appello anche in ordine alla statuizione sulle spese del giudizio, e soprattutto che l'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 c.p.c. può essere proposta contro qualsiasi parte della sentenza impugnata, anche se autonoma rispetto a quella oggetto della impugnazione principale. La censura è fondata. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della ON Immobiliare in quanto riguardante soltanto lo scioglimento della comunione dei beni di cui alla 11 prima massa, mentre l'impugnazione principale della NT aveva investito le statuizioni relative i allo scioglimento delle comunioni di cui alla seconda ed alla terza massa. Ebbene tale convincimento si rivela in CONSOLIDATO contrasto con l'orientamento considerato di questa Corte secondo il quale l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario о della propria acquiescenza, rivolto а rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive trova applicazione con i riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dalla impugnazione principale (vedi tra le più recenti decisioni in tal senso Cass.
4.11.1998 n. 11058; Cass. 23.11.1999 n. 12982; Cass. 22.9.2000 n. 12536). Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del ricorso proposto dalla ON Immobiliare, e la 12 causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso della NT, accoglie il ricorso proposto dalla s.r.l. ON Immobiliare, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 23.10.2002. EM LA come estrume Mues IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Talarico -3 APR. 2003 Lelezico Roma IL CANCELLIERE C1 13