Sentenza 24 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00817/2026REG.PROV.COLL.
N. 08678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8678 del 2024, proposto dalla Società Colabeton S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Baleani e Francesco Copponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pieve Torina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione NA Marca di Camerino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Nobili, Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche - Area Vasta 3 Gestione Liquidatoria. ora Ast Ancona, Provincia di Macerata, Regione Marche, Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00594/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Comune di Pieve Torina, dell’Unione NA Marca di Camerino;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale della Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. CA RR e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con permesso di costruire n. 14/08 del 21/7/2008 il Comune di Pieve Torina ha autorizzato la Società Sicabeton alla realizzazione di un impianto di betonaggio in Località Pinturetta di Lucciano nell’ambito del PIP 2 – lotti n.ri 10 – 11 -12.
In ordine al permesso di costruire n. 14/08, il Segretario del Comune di Pieve Torina, con nota del 4 novembre 2010 prot. 5864 (cfr. doc. 6 deposito primo grado RU AR s.r.l.), rappresentava alla ditta un mutamento di indirizzo interpretativo per quanto attiene l’autorizzazione paesaggistica; in un primo tempo, infatti, era stata ritenuta sufficiente la valutazione positiva data dalla Soprintendenza sul Piano attuativo (PIP 2) mentre con tale nota veniva segnalata la necessità dell’autorizzazione della Soprintendenza per ogni singolo intervento attuativo.
La Società Sicabeton in data 19 novembre 2010 presentava pertanto apposita istanza per il rilascio della autorizzazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 42/04.
La Soprintendenza rendeva tuttavia parere non favorevole in data 20 aprile 2011 e il Comune di Pieve Torina in data 27 maggio 2011 adottava una determina di non compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione ai sensi dell’art. 167, comma 5.
Il provvedimento veniva impugnato dalla Società Sicabeton con ricorso davanti al T.a.r per le Marche che lo respingeva con sentenza n. 511 del 2012.
Con SCIA del 14 dicembre 2012, la Società Sicabeton comunicava la rimozione delle opere qualificate in sentenza come volumi per i quali non è consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 e la rimozione di tali opere era oggetto di comunicazione di fine lavori del 7 gennaio 2013.
Per la riattivazione dell’impianto, in data 21 febbraio 2020 l’allora proprietaria Società Italsacci trasmetteva al Comune di Pieve Torina una proposta progettuale di intervento, suffragata da uno studio di inserimento ambientale e paesaggistico, al fine di un miglior inserimento e mitigazione dell’opera, per una preliminare condivisione con gli Enti interessati.
In ordine a tale richiesta la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche adottava il 27 maggio 2020 un parere preventivo favorevole all’esecuzione dell’intervento nel suo complesso, limitatamente al profilo della compatibilità con l’interesse paesaggistico tutelato.
Conseguentemente in data 25 marzo 2021 la Società RU Marchegiani S.r.l., divenuta proprietaria dell’impianto, presentava al Comune di Pieve Torina una richiesta di rilascio di permesso di costruire con allegata relazione tecnica.
Il tecnico incaricato dalla proprietà, in data 28-29 maggio 2021 trasmetteva una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica avente ad oggetto l’impianto di betonaggio in questione con allegata relazione tecnica che veniva trasmessa dall’Unione NA Marca di Camerino, competente in materia, alla Soprintendenza delle Marche, la quale, con nota del 27 luglio 2021, rilasciava parere favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42/04.
Seguiva il rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte dell’Unione NA Marca di Camerino n. 57 del 29 luglio 2021 ai sensi dell’art. 167, comma 5, in conformità al parere della Soprintendenza del 27 luglio 2021.
Con nota del 6 dicembre 2021 il Comune di Pieve Torina indiceva una Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14- bis della legge 241/90 e dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 160/10, per la verifica della documentazione, l’acquisizione dei pareri e per il rilascio del titolo necessario alla realizzazione dell’intervento, comunicando l’avvio del relativo procedimento allo stesso Comune di Pieve Torina, alla Soprintendenza delle Marche per il parere ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004, all’Unione NA Marca di Camerino, all’ASUR Area Vasta 3 Dipartimento Prevenzione, alla Provincia di Macerata e all’ARPAM.
Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pieve Torina con verbale del 15 settembre 2022 illustrava le determinazioni assunte dai diversi Enti interessati, dando atto dell’assenza del parere della Soprintendenza delle Marche ai sensi dell’art. 146 cit., che veniva qualificato come assenso incondizionato ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 241 del 1990.
Con determinazione n. 10979 del 16 settembre 2022 il Comune di Pieve Torina concludeva positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria, semplificata ed asincrona, visto il verbale sopra citato e le relative risultanze.
Alla determina venivano allegati:
a) il parere tecnico favorevole del Comune di Pieve Torina del 4 aprile 2022;
b) l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/04, del 1 settembre 2022 rilasciata dall’Unione NA Marca di Camerino;
c) il parere favorevole del 13 dicembre 2021 dell’ASUR Marche Area Vasta n. 3;
d) l’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) del 19 agosto 2022 della Provincia di Macerata;
e) il parere favorevole di ARPAM del 10 dicembre 2021.
La Regione Marche rilasciava pertanto, in data 3 ottobre 2022, su richiesta della ditta RU AR, l’autorizzazione idraulica n. 33/22.
Avverso la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi ed i pareri presupposti resi, la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.C. ha promosso ricorso davanti al T.a.r. per le Marche, deducendo profili di illegittimità degli atti impugnati e sostenendo di avervi interesse dato che la sede legale dell’Istituto era in fase di costruzione in zona prossima all’impianto.
Nel frattanto, la Società RU AR era oggetto di fusione mediante incorporazione in data 25 settembre 2023 nella Società Colabeton Spa, odierna appellante.
Con sentenza n. 594 del 24 giugno 2024, il T.a.r. per le Marche ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, ha accolto, in parte, il primo motivo di gravame annullando l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ed il presupposto parere favorevole della Soprintendenza ed ha respinto tutte le altre censure mosse avverso gli atti della conferenza di servizi, per le seguenti motivazioni:
- riconosce la legittimazione e l’interesse ad agire in capo all’Istituto di credito per il solo fatto che sul fondo confinante era stata intrapresa attività edilizia idonea a modificare la “percezione nello spazio”. Il lotto della ricorrente si trova infatti di fronte all’impianto di betonaggio, separato solo da una strada di lottizzazione;
- respinge l’eccezione di inammissibilità del gravame del Comune di Pieve Torina per mancata impugnazione del silenzio-assenso formatosi in conferenza di servizi sul parere di competenza della Soprintendenza che ometteva di intervenire, assumendo che il ricorso conterrebbe comunque censure contro il parere favorevole sostitutivo reso dall’Unione NA con nota prot. 4811 del 1 settembre 2022;
- accoglie le censure indirizzate avverso il provvedimento di sanatoria paesaggistica n. 57/2021, rilasciato dall’Unione NA ed il presupposto parere favorevole della Soprintendenza del 27.7.2021, rilevando che anche la realizzazione di meri volumi tecnici, sebbene opportunamente schermati, sarebbe ostativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica in sanatoria, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare l’irrilevanza della distinzione tra volume tecnico e altri tipi di volume, ai fini della compatibilità paesaggistica per i lavori realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 9960/2023);
- le censure mosse contro il parere preventivo della Soprintendenza del 27 maggio 2020 relativo al procedimento di verifica preventiva della sanatoria paesaggistica, avviato dalla società Italsacci con istanza del 21 febbraio 2020, sono considerate prive di rilevanza rispetto alla legittimità dei provvedimenti adottati in seguito ai procedimenti tipici (ex art. 7 D.P.R. n. 160 del 2010 e art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004), avviati su impulso della RU Marchegiani, nuova proprietaria dell’impianto;
- ritiene infondate le censure mosse avverso l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Unione NA in conferenza di servizi, perché la Soprintendenza non partecipava e ometteva di trasmettere le proprie determinazioni, sicchè legittimamente un tale contegno veniva inteso quale assenso incondizionato ai fini del rilascio della predetta autorizzazione;
- esclude che l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica n. 57/2021 rilasciata in sanatoria dalla Unione NA determinerebbe un effetto invalidante a cascata sugli atti dell’intera procedura avviata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 che riguarda interventi tecnici minori su di un impianto esistente, considerati necessari per la sua riattivazione, insieme alla implementazione di misure di mitigazione ambientale. Osserva che se l’impianto di betonaggio non può essere sanato dal punto di vista paesaggistico, gli interventi autorizzati non avrebbero rilevanza autonoma sulla determina conclusiva del procedimento n. 10979 del 16.9.2022, ma ciò non influirebbe sul piano della legittimità, quanto piuttosto dell’esecuzione concreta;
- con riguardo alla dedotta violazione della delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 e del relativo Regolamento per la disciplina delle attività insalubri, rileva che le relative prescrizioni opererebbero solo per “nuove industrie insalubri” mentre nel caso di specie si tratterebbe di impianto preesistente, sebbene inattivo. Quanto poi alla disciplina delle distanze, questa si applicherebbe solo a industrie “capaci di provocare lo sviluppo di odori sgradevoli… e/o di prodotti fermentescibili”, condizione non dimostrata nel caso di specie. In ogni caso la violazione delle distanze non sarebbe collegata con gli interessi che la ricorrente è legittimata a tutelare, non potendo agire per la salvaguardia di interessi collettivi di carattere ambientale;
- esclude la sussistenza di una istruttoria carente, anche con riguardo alle emissioni polverose, odorigene e acustiche, tenuto conto del contenuto dispositivo della autorizzazione unica ambientale e degli allegati istruttori al provvedimento conclusivo del SUAP n. 10979 del 16 settembre 2022;
- quanto all’incompatibilità del funzionario che avrebbe svolto simultaneamente la funzione di responsabile del procedimento SUAP, di responsabile dell’area tecnica del Comune e di responsabile del settore tecnico dell’Unione NA, sottoscrivendo in tale qualità i provvedimenti adottati sia in materia edilizia che paesaggistica, la censura è ritenuta infondata in quanto, a mente della l.r. n. 34/2008, art. 4, comma 2, le incompatibilità sussistono solo tra responsabili del procedimento, laddove, nel caso di specie, la responsabilità del procedimento in materia di tutela paesaggistica sarebbe stata attribuita ad un funzionario diverso rispetto al responsabile del procedimento in materia edilizia;
- rileva che l’originario permesso di costruire del 2008 debba ritenersi conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio e, comunque, valido fino al suo eventuale annullamento o alla sua revoca, anche se inidoneo a legittimare l’intervento sotto il profilo paesaggistico: non sussiste dunque allo stato la necessità di una sanatoria di natura edilizia, con conseguente infondatezza delle doglianze mosse in punto di mancato rispetto della regola della c.d. doppia conformità;
- esclude che gli atti impugnati siano finalizzati ad aggirare il giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r per la Marche n. 511/2012 (che ha accertato la legittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria originariamente opposto dalla Soprintendenza), che non contiene statuizioni idonee ad escludere ogni possibilità di sanatoria paesaggistica delle opere realizzate.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la società Colabeton S.p.a. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pieve Torina e l’Unione NA Marca di Camerino per sostenere le ragioni della appellante.
Hanno anche proposto distinti appelli incidentali per chiedere la riforma della sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per omessa impugnazione del parere paesaggistico favorevole formatosi in conseguenza della mancata partecipazione della Soprintendenza in conferenza di servizi, parere che, in uno alla autorizzazione paesaggistica prot. n. 4811 del 1 settembre 2022 rilasciata dalla Comunità NA nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi, supererebbe e renderebbe superflua l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 57 del 29 luglio 2021 rilasciata sulle medesime opere, all’esito di un distinto procedimento, sempre dalla Comunità NA, su parere conforme della Soprintendenza del 27 luglio 2021, e ritenuta illegittima dal T.a.r. stante l’impossibilità di regolarizzare ex post i volumi tecnici realizzati (silos).
Si è costituita in giudizio anche la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia per resistere al ricorso e chiederne la reiezione in quanto infondato sia con riferimento alla contestata sussistenza dell’interesse a ricorrere sia quanto alla asserita sanabilità di volumi tecnici realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Ha anche proposto appello incidentale per chiedere la riforma dei capi di sentenza con cui il T.a.r. ha respinto i restanti motivi di ricorso articolati in primo grado.
Infine si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, sebbene con mera comparsa di stile.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusive e di replica con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
Tanto premesso in fatto, può ora passarsi alla disamina dei motivi dell’appello principale e di quelli proposti con gli appelli incidentali.
A fondamento del ricorso in appello la Società Colabeton s.p.a. ha dedotto i seguenti due motivi di doglianza:
1. Con il primo lamenta: “ Error in iudicando – violazione e falsa applicazione dei principi relativi alla legittimazione e all’interesse al ricorso da parte dei soggetti ricorrenti in vicinanza dell’intervento ”.
Assume che la mera vicinitas non sarebbe sufficiente a fondare l’interesse al ricorso, soprattutto nell’ambito di un’area PIP. In particolare lo stabile collegamento con il territorio è sufficiente a radicare la legittimazione, non anche l’interesse al ricorso. A tal fine non gioverebbe la relazione di parte con la quale si evidenzia che l’istituto di credito si sarebbe determinato alla costruzione della nuova sede legale nella convinzione che l’impianto di betonaggio non sarebbe più stato attivato. Inoltre, tra l’acquisto dell’area da parte dell’Istituto ricorrente nel 2007 e l’avvio della costruzione nel 2020, si sono insediate almeno altre quattro attività produttive, con caratteristiche tali da rendere sgradevole l’accesso ai clienti. Peraltro, il lotto della Banca non confina con l’impianto ed è da questo separato da una strada di pianificazione attuativa, oltre che da altre attività già insediate e attive. Infine, i lavori sul lotto di proprietà della Banca risultano ancora in una fase del tutto preliminare, con susseguente carenza di pregiudizio concreto.
Non vi sarebbe neanche prova di possibili pregiudizi per il diritto alla salute ed all’ambiente: tale prova sarebbe necessaria, a fortiori, in tutti i casi in cui l’impianto sia stato oggetto di positiva valutazione attraverso il rilascio delle autorizzazioni ambientali, come accaduto nel caso di specie. Non sarebbe stato neanche comprovato un effettivo pregiudizio per la proprietà sotto il profilo estetico e paesaggistico, al di là di generiche affermazioni rese sul punto.
L’Istituto di credito ha replicato che la legittimazione e l’interesse si fondano sul fatto che la realizzazione della nuova sede legale sarebbe incompatibile con l’impianto di betonaggio, che emette fumi e polveri, comportando peraltro anche grave appesantimento delle dotazioni urbanistiche. A ciò si aggiungerebbe anche il mero pregiudizio al godimento paesaggistico e naturale del sito: la legittimazione postuma di un impianto di betonaggio contrasterebbe con tale interesse.
Il motivo è infondato.
Come noto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 22 del 2021, per quanto di interesse, ha affermato i seguenti principi:
a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi mentre non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) la valutazione sull’interesse al ricorso va, in ogni caso, condotta in concreto, caso per caso.
Ha poi rammentato che il pregiudizio necessario a sostanziare l’interesse al ricorso, a fronte di un intervento edilizio contra legem , è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Situazioni quali possono essere la diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche le menomazioni di valori urbanistici, le degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico.
Tanto premesso il Collegio è dell’avviso che nel caso di specie debbano ritenersi sussistenti entrambe le condizioni dell’azione:
a) sussiste la legittimazione in ragione del criterio della vicinitas, essendo l’impianto di betonaggio localizzato in area separata dal lotto dove sarà realizzata la nuova sede legale dell’Istituto di credito solo da una strada interna al PIP e pertanto ad una distanza idonea a differenziare la posizione giuridica dell’Istituto di credito ai fini della tutela dei propri interessi commerciali che assume lesi.
b) l’interesse a ricorrere sussiste in ragione del pregiudizio che l’Istituto di credito può subire in ragione del “degrado” ambientale che la presenza di un simile impianto può determinare, in termini di polveri, flussi di traffico delle betoniere, rumorosità, rispetto ad una attività di servizi, quale quella bancaria, che, quanto alla capacità di attrarre nuovi clienti, si giova anche della amenità e del decoro del luogo in cui le proprie filiali si trovano ad operare.
Peraltro l’immobile è destinato ad accogliere la sede principale dell’Istituto di credito, che svolge, di regola, anche funzioni di rappresentanza per le quali le caratteristiche ambientali e di contesto assumono una rilevanza ancora maggiore rispetto all’immagine ed al nome commerciale dell’operatore.
2. Con il secondo motivo ha dedoto: “ Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione del D.Lvo 42/04 artt. 167 e 146 – Eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti – illogicità – ingiustizia – difetto di motivazione – irrazionalità – Violazione art. 97 Cost .”.
Contesta la decisione del T.a.r. nella parte in cui non ha ritenuto sanabili i residui volumi tecnici realizzati, annullando conseguentemente l’autorizzazione paesaggistica n. 57 del 29 luglio 2021 rilasciata dalla Unione NA, ai sensi dell’art. 167, comma 5 del d. lgs. n. 42 del 2004, ed il presupposto parere favorevole della Soprintendenza del 27 luglio 2021.
Premette che l’istanza presentata dalla precedente proprietà Italsacci in data 21 febbraio 2020, aveva ottenuto dalla Soprintendenza un parere preventivo favorevole in ordine all’esecuzione dell’intervento proposto, sebbene con alcune prescrizioni. L’esito favorevole di tale verifica preliminare ha consentito la presentazione di un’istanza nel marzo 2021, ad opera della nuova proprietà, volta al rilascio del permesso di costruire e del provvedimento di compatibilità paesaggistica.
Quanto ai volumi in precedenza realizzati, l’impianto e quindi i silos e, in generale, gli elementi con sviluppo verticale risulterebbero completamente schermati a seguito dell’innesto di soggetti arborei e della loro efficace colorazione, adeguata al contesto.
Una simile configurazione dell’intervento, idonea a garantire una complessiva mitigazione dell’impatto paesaggistico, ai fini della riattivazione dell’impianto, è stata valutata positivamente dalla Soprintendenza in sede di parere preliminare del maggio 2020.
Detta valutazione preliminare, contenente le prescrizioni di intervento così come avanzate dalla ditta, è stata poi recepita in sede di formale rilascio del parere ex art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 da parte della stessa Soprintendenza in data 27 luglio 2021.
L’impianto non è stato considerato dalla Soprintendenza come “un ingombro alla visuale” proprio in quanto opportunamente schermato sicchè il T.a.r. avrebbe errato, non avendo tenuto conto di tali profili, limitandosi a dare rilievo esclusivamente alla definizione di volume tecnico, senza considerare il complesso delle opere di mitigazione previste e positivamente valutate dalla Soprintendenza.
L’Istituto di credito appellato sul punto ha replicato osservando che la disciplina di settore non consente sanatorie postume per opere con volumi e superfici, soprattutto se imponenti come nel caso di specie, a nulla rilevando le opere di mitigazione e la naturalizzazione dell’area addotte dalla controparte. Nessuna rilevanza potrebbe dunque essere riconosciuta alla “volumetria percepibile” a cui allude l’appellante.
Il motivo è infondato poiché non è revocabile in dubbio che, quanto meno i silos realizzati, hanno determinato la creazione di volumi che, anche in presenza di interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico, non consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, a ciò ostandovi il chiaro disposto dell’art. 164, comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 42 del 2004 (“ L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ;”) ed un costate indirizzo giurisprudenziale, correttamente richiamato dal T.a.r..
Il punto non necessità di ulteriore approfondimento in ordine alla particolarità del caso di specie ed al giudizio tecnico espresso dalla Soprintendenza circa la idoneità delle misure di mitigazione previste per tutelare la rilevanza paesaggistica del sito ai fini della possibilità di sanare ex post la realizzazione di volumi tecnici, poiché il motivo è, prima di tutto, improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce di quanto sarà evidenziato nel prosieguo, nella disamina degli appelli incidentali del Comune e della Unione NA.
Il Comune di Pieve Torina ha infatti proposto, a sua volta, appello incidentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 333 del c.p.c., avendo interesse a veder riformata la sentenza n. 594 del 24 giugno 2024, nella parte relativa al capo di cui al paragrafo 2.2, recante il rigetto dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa comunale e al capo di cui al paragrafo 5.5 in relazione al titolo unico ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 rilasciato a seguito della conferenza di servizi in forma semplificata ex art. 14- bis della legge n. 241/90 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010.
In particolare, con un primo motivo ha dedotto: “ Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi interpretativi della domanda. Travisamento, illogicità e perplessità .”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata con riferimento alla mancata impugnazione da parte della Banca ricorrente del “silenzio assenso senza condizioni”, maturatosi per effetto della assenza e della inerzia della Soprintendenza nella conferenza di servizi svoltasi in forma semplificata ai sensi dell’art. 14- bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010.
Il T.a.r. infatti avrebbe inteso la predetta eccezione come riferita all’intero ricorso laddove la stessa doveva intendersi circoscritta al primo motivo di ricorso, con riferimento al titolo unico rilasciato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 e all’autorizzazione paesaggistica dell’Unione NA concessa con l’atto del 1 settembre 2022 prot. n. 4811, atti che, avendo rinnovato in via autonoma la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intero impianto, avevano superato e privato di rilevanza l’autorizzazione in sanatoria n. 57 del 29 luglio 2021 annullata dal T.a.r..
Con il secondo motivo ha dedotto: “ Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 14-bis della legge 241/90 e dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010. Travisamento, illogicità e contraddittorietà .”.
Critica la sentenza appellata nella parte in cui, al punto 5.2., ha ritenuto che la non sanabilità paesaggistica delle opere realizzate sull’impianto inciderebbe soltanto sulla concreta esecuzione del titolo unico rilasciato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R n. 160/2010 che resterebbe infatti legittimo nonostante l’annullamento della autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 57 del 29.7.2021 rilasciata dalla Comunità NA.
Precisa che la presente censura viene proposta poiché ad essa è correlata l’eccezione di inammissibilità di cui al primo motivo di ricorso.
L’effetto dell’accoglimento della dedotta eccezione di inammissibilità delle doglianze riferite ai titoli autorizzatori rilasciati consisterebbe nel fatto che l’impianto di betonaggio, nel suo insieme, dovrebbe intendersi autorizzato in forza del titolo unico rilasciato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R n. 160/2010 e dell’autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022 rilasciata dall’Unione NA ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/04, rimasti incontestati in ordine al vincolo paesaggistico e al “silenzio assenso senza condizioni” conseguente alla mancata partecipazione della Soprintendenza alla Conferenza di servizi.
Il titolo unico formatosi avrebbe, infatti, ad oggetto l’impianto di betonaggio nel suo insieme e non solo agli interventi tecnici minori, come erroneamente ritenuto dal T.a.r. al punto 5.2. della motivazione e costituisce l’atto finale che legittima l’esercizio dell’attività produttiva proprio perché l’opificio sarebbe stato autorizzato nel suo complesso.
L’impianto previsto nel progetto, depositato in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90 e trasmesso a tutti gli Enti partecipanti, ivi compresa la Soprintendenza, viene infatti descritto nella relazione tecnica nella sua complessità, ovvero completo di ogni elemento edilizio necessario per l’esercizio dell’attività. In essa sono riportati ed evidenziati il manufatto, gli impianti tecnologici (i silos) e le opere di ripristino e di mitigazione.
Ciò troverebbe conferma anche nell’istanza di rilascio del titolo unico, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 160/2010, la cui intestazione si riferisce all’impianto nel suo insieme, essendo titolata “ interventi correlati alla realizzazione di impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo, immobili catastalmente individuati al N.C.E.U del Comune di Pieve Torina al Foglio 6 particella 306 ”.
Il “silenzio assenso senza condizioni” assunto a base dell’autorizzazione paesaggistica dell’Unione NA, resa con la nota n. 4811 del 1 settembre 2022 e confluita nel definitivo titolo unico, attesterebbe, in definitiva, in via autonoma la compatibilità paesaggistica dell’intero impianto, nella sua effettiva consistenza al momento della valutazione, risolvendo positivamente ogni questione in ordine alla compatibilità paesistica dell’impianto, anche relativamente alla sua preesistente consistenza e alla presenza dei silos, con conseguente irrilevanza di quanto osservato dal T.a.r. circa la non sanabilità paesaggistica postuma dell’impianto che ha portato alla declaratoria d’illegittimità del precedente parere della Soprintendenza del 27 luglio 2021 e della conseguente autorizzazione dell’Unione NA n. 57 del 29 luglio 2022.
Anche quest’ultima statuizione andrebbe pertanto riformata in conseguenza della accertata inammissibilità del primo motivo di ricorso, per essere il titolo unico prot. 10979 del 16 settembre 2022, comprensivo anche della valutazione paesaggistica sull’intero impianto.
Analoghi motivi di doglianza sono stati proposti con l’appello incidentale notificato dalla Unione NA che ha anche chiesto la riforma della sentenza appellata per non avere comunque rilevato la mancanza di prova circa la sussistenza del pregiudizio addotto a sostegno dell’interesse ad agire.
I due appelli incidentali possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono doglianze sostanzialmente identiche, eccetto che per il tema dell’interesse ad agire sul quale si rimanda alla disamina dell’appello principale, la cui trattazione, sul punto, ne ha rivelato l’infondatezza, anche con specifico riferimento alla prova del pregiudizio per l’interesse a ricorrere allegato.
In via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Banca dei Sibillini con la memoria conclusiva depositata in data 12 settembre 2025 in quanto generica.
L’eccezione è così formulata “ Entrambi i ricorsi, o quanto meno quello del Comune, devono considerarsi improcedibili visto che il Comune di Pieve Torina ha prestato acquiescenza alla sentenza impugnata in questa sede ”.
Dal tenore dell’eccezione non è dato infatti comprendere da quali circostanze la Banca dei Sibillini intenda desumere una acquiescenza alla sentenza appellata.
Qualora intenda riferirsi all’ordinanza comunale, a firma del Responsabile Ufficio Tecnico prot. 7144 del 15/5/2025, con cui l’amministrazione ha ordinato la rimozione delle opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d. lgs n. 42 del 2004 per la produzione di calcestruzzo in località Pinturetta di Lucciano, di proprietà della Colabeton S.p.a., ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, osserva il Collegio che si tratta di circostanza non univoca, in quanto conseguente all’obbligo legale di dare esecuzione alla sentenza del T.a.r. appellata, non sospesa, che ha disposto l’annullamento della autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 57 del 29 luglio 2021.
E’ infondata anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale del Comune per difetto di interesse dedotta sul presupposto per cui il T.a.r. avrebbe comunque accertato l’infondatezza nel merito delle censure proposte avverso l’autorizzazione paesaggistica prot. 4811 de 1 settembre 2022, rilasciata dall’Unione NA in conferenza di servizi.
Il Comune ha invero interesse ad evidenziare le conseguenze della mancata impugnazione del parere della Soprintendenza, formatosi per silenzio assenso per effetto della mancata partecipazione ai lavori della conferenza di servizi, in ragione della sua natura sostanzialmente decisoria (trattandosi di parere vincolante), proprio con riferimento al tema della sanatoria delle opere già realizzate in precedenza, in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica.
Nel merito i due appelli incidentali sono fondati.
Sebbene il T.a.r. abbia correttamente evidenziato come non possa parlarsi di un unico, complesso procedimento che sarebbe esitato nella determinazione SUAP del 16 settembre 2022 prot. 10979 ma che, al contrario, si sia in presenza di tre distinti procedimenti (quello di verifica preliminare di compatibilità paesaggistica, quello per il rilascio della autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167, comma 4 lett. a) esitato con il rilascio dell’autorizzazione n. 57 del 29.7.2021 e quello per il rilascio del titolo unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 170 del 2010 all’esito della conferenza di servizi a tal fine indetta), il giudice di prime cure non trae poi da tale premessa le dovute conseguenze laddove afferma che “ il ricorso contiene censure rivolte espressamente contro il parere favorevole sostitutivo reso, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e del D.P.R. n. 31 del 2017, dall’Unione NA (cfr. p. 20 dell’atto introduttivo del giudizio) ”.
Ed infatti l’Istituto ricorrente non ha mai formalmente impugnato il silenzio assenso sul parere della Soprintendenza formatosi, ai sensi degli artt. 14- bis , comma 4, e 17- bis della legge n. 241 del 1990, in ragione della omessa partecipazione alla conferenza di servizi cui l’organo statale era stato regolarmente invitato (cfr. sul punto anche Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) e di cui si dà espressamente atto anche nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi del 15 settembre 2022.
Ha certamente impugnato la successiva autorizzazione paesaggistica, rilasciata, nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi, con provvedimento prot. 4811 del 1 settembre 2022 dalla Comunità NA, a ciò delegata, ma sull’erroneo presupposto per cui la stessa sarebbe stata resa in mancanza del parere obbligatorio della Soprintendenza, in pretesa violazione degli articoli da 146 a 149 del d.lgs. n. 42, non essendo l’autorizzazione supportata da alcun parere obbligatorio e vincolante, laddove invece il predetto parere deve ritenersi formato, in senso favorevole, per silenzio assenso ai sensi dei menzionati artt. 14- bis e 17- bis della legge n. 241 del 1990; inoltre siffatto parere, rappresentando il presupposto necessario per il rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte della Comunità NA, andava necessariamente impugnato, pena l’inammissibilità del gravame avverso l’autorizzazione paesaggistica che su quel parere, obbligatorio e vincolante, si fonda.
In ogni caso non sussiste il dedotto vizio di illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica per mancanza del parere della Soprintendenza, atteso che un tale parere deve ritenersi reso, a tutti gli effetti, in senso favorevole: pertanto la doglianza è, in ogni caso, infondata anche nel merito.
Lo stesso T.a.r. non ha mancato di evidenziare il punto, al paragrafo 5.4., laddove afferma che: “ Non sono invece condivisibili le censure mosse contro il parere favorevole rilasciato dall’Unione NA nell’ambito della conferenza di servizi (nota del 1/9/2022 prot. 4811) poiché, come già osservato nel precedente paragrafo 1.4, la Soprintendenza, pur convocata nella conferenza di servizi ex art. 7 del DPR n. 160/2010, non partecipava e non trasmetteva le proprie determinazioni. Di conseguenza tale atteggiamento veniva inteso, ex art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990, come “assenso senza condizioni” e, sotto tale profilo, nessuna censura viene dedotta come giustamente rilevato dal Comune con l’eccezione trattata nel precedente paragrafo 2.2. ”.
Tale capo di sentenza non è stato impugnato dalla Banca dei Sibillini sicchè deve ritenersi passato in giudicato, con la conseguenza che la legittimità della autorizzazione paesaggistica rilasciata in conferenza di servizi non può più essere messa in discussione.
Inoltre poiché una tale autorizzazione ha ad oggetto la compatibilità paesaggistica dell’intero impianto in questione, la stessa ha, evidentemente, superato – privandola di ogni rilevanza – l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, resa, all’esito di distinto procedimento, dalla Comunità NA con provvedimento n. 57 del 29 luglio 2021, su conforme parere della Soprintendenza del 27 luglio 2021, facendo venire meno ogni interesse a contestare la legittimità di tali atti su cui invece si è soffermato il T.a.r..
E’ lo stesso T.a.r. ad evidenziare, al punto 1.2., che l’istanza presentata in data 30 marzo 2021 per il rilascio della autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010, era corredata di una relazione tecnica che, nel descrivere le opere esistenti, menzionava, tra le altre, anche quelle prive, a quella data, di autorizzazione paesaggistica, tra cui “ n. 2 silos a struttura metallica del diametro cm. 295 e altezza mt. 16,36 circa ”.
Pertanto non è revocabile in dubbio che l’autorizzazione unica prot. 10979 del 16 settembre 2022, in quanto finalizzata anche al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica sull’impianto nel suo complesso – in forza dell’effetto sostitutivo previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 mediante rinvio alla disciplina della conferenza di servizi - abbia sanato anche le opere esistenti prive di autorizzazione, superando l’autorizzazione paesaggistica n. 57 del 29 luglio 2021, rilasciata dalla Comunità NA, nel distinto procedimento di sanatoria avviato con istanza del marzo 2021.
La Banca dei Sibillini obietta che non sarebbe possibile convertire il procedimento avviato per il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell’art. 146 d. lgs. n. 42 del 2004 in un procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 167 e poiché tutti gli atti del procedimento avviato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160 del 2010 fanno riferimento, per quanto concerne i profili paesaggistici, alla richiesta di rilascio di una autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 146, le opere abusive già realizzate in carenza di autorizzazione paesaggistica resterebbe non sanate.
L’eccezione non può essere condivisa poiché una volta accertato che l’istanza originaria di avvio del procedimento del 30 marzo del 2021 aveva ad oggetto la richiesta di rilascio del titolo unico per l’intero impianto – anche con espresso riferimento alle opere già realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, come elencate al punto 1.2. della sentenza appellata – l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in seno alla conferenza di servizi e sostituita dal titolo unico non può che fare riferimento a tutte le opere ed agli impianti oggetto dell’istanza, con l’effetto di sanarne anche il carattere abusivo rispetto al profilo paesaggistico.
Che tale effetto si sia prodotto legittimamente, in conseguenza del silenzio assenso formatosi sul parere della Soprintendenza da rendere in conferenza di servizi, è questione che esula dal presente giudizio in quanto non oggetto di formale motivo di ricorso.
Deve, pertanto, concludersi che il primo motivo del ricorso di primo grado va dichiarato in parte qua inammissibile, non sussistendo alcun interesse ad annullare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 57 del 2021 ed il presupposto parere favorevole della Soprintendenza del 27 luglio 2021, essendo stati tali atti superati dall’effetto sostitutivo dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010, all’esito della conferenza di servizi, e mai correttamente impugnata in relazione ai profili paesaggistici, mancando ogni contestazione avverso il presupposto parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza, nella specie assentito per silenzio assenso.
Ed infatti anche l’impugnazione della autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022 resa in conferenza di servizi dalla Comunità NA è inammissibile, per carenza di interesse, e, in ogni caso, come rilevato anche dal T.a.r., è infondata nel merito, stante l’omessa impugnazione del parere tacito di assenso della Soprintendenza che l’Istituto di credito assume, infondatamente, non essere mai stato reso.
Ne discende che le statuizioni rese dal T.a.r. sul punto, ai paragrafi 2.2. e 5.2., in accoglimenti dei due appelli incidentali, devono essere riformate.
La Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.C., a sua volta, ha notificato appello incidentale, articolando sei motivi di doglianza in relazione alle statuizioni del T.a.r. che l’hanno vista soccombente in merito alle ulteriori censure mosse con il ricorso di primo grado avverso il titolo unico rilasciato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 e gli atti presupposti.
In particolare con il primo motivo ha dedotto, quanto al parere reso dalla Soprintendenza il 27 maggio 2020 nell’ambito del procedimento avviato con istanza del 21 febbraio 2020, che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenerlo irrilevante in quanto lo stesso sarebbe stato inserito nel fascicolo della conferenza di servizi che ha rilasciato l’autorizzazione alle opere di mitigazione per silentium , sicché avrebbe condizionato lo svolgimento del procedimento.
La domanda rivolta al Comune dalla società Italsacci non sarebbe mai stata rinunciata dalla nuova proprietà, che se ne sarebbe piuttosto avvalsa nel procedimento iniziato su istanza di RU AR.
Il parere della Soprintendenza, poi, essendo vincolante e obbligatorio, avrebbe un regime impugnatorio autonomo ed esso sarebbe passibile di impugnazione anche a prescindere dal fatto che poi venga recepito dall’autorizzazione paesaggistica.
Infine il parere sarebbe stato espresso sulla stessa situazione di fatto oggetto dell’istanza successivamente presentata da RU AR sicché affermare che la conferenza dei servizi avrebbe acquisito il parere della Soprintendenza per silenzio sarebbe palesemente erroneo.
Il motivo, nel suo complesso, è infondato.
Deve ribadirsi, in linea con quanto osservato dal T.a.r., che l’appellante incidentale non ha alcun interesse a contestare il parere della Soprintendenza del 27 maggio 2020 che non è stato seguito da alcun provvedimento autorizzatorio idoneo a pregiudicare la sua sfera giuridica.
Ed infatti, da un lato, l’autorizzazione paesaggistica n. 56 del 29 luglio 2021, è stata rilasciata dalla Comunità NA, sulla base del distinto parere rilasciato dalla Soprintendenza in data 27 luglio 2021, dall’altro l’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 sostituisce invece l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Comunità NA con nota prot. 4811 del 1 settembre 2022, sulla base del parere della Soprintendenza formatosi per silenzio assenso in ragione della mancata partecipazione alla conferenza di servizi, secondo quanto attestato anche dal verbale conclusivo dei lavori del 15 settembre 2022.
Nessuno di tali procedimenti richiama pertanto il parere del 27 maggio 2020, neanche per relationem .
Pertanto deve essere confermata sul punto la declaratoria di inammissibilità del motivo per difetto di interesse.
Con il secondo motivo lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nell’escludere che l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica postuma del 29 luglio 2021 potesse determinare un effetto invalidante di tutti gli altri pareri e autorizzazioni successivamente rilasciati, atteso che non è possibile autorizzare un intervento di mitigazione ambientale su di un edificio abusivo.
L’illegittimità della sanatoria sull’edificio principale, accertata dal T.a.r., non consentirebbe di autorizzare alcun intervento, neppure su accessori od opere minori di quello stesso edificio.
Il motivo è infondato.
In sede di disamina degli appelli incidentali del Comune e della Comunità NA – cui si rinvia – è stato evidenziato che l’autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022 ricomprende l’intero impianto, e quindi anche le opere già realizzate in assenza di autorizzazione preventiva descritte nella relazione tecnica allegata alla istanza del 30 marzo 2021.
Con il rilascio della autorizzazione unica pertanto non sussistono più opere abusive e viene meno ogni rilevanza della autorizzazione in sanatoria n. 57 del 29 luglio 2021, con conseguente inammissibilità di ogni censura indirizzata avverso la stessa per carenza di interesse.
Essendo stata riformata la sentenza del T.a.r. nella parte in cui aveva invece disposto l’annullamento della predetta sanatoria, viene meno anche ogni possibilità giuridica di configurare un effetto viziante dell’annullamento sulle autorizzazioni successivamente rilasciate.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto la doglianza incentrata sul contrasto tra la localizzazione dell’impianto di betonaggio ed il regolamento locale sulle attività insalubri.
Rammenta che la delibera di C.C. del Comune di Pieve Torina n. 9/2021 disciplina le attività insalubri, tra le quali rientra il betonaggio, indicando specifiche distanze da rispettare che, nel caso di specie, sarebbero state violate. L’impianto si trova infatti nelle immediate vicinanze di un centro abitato, a pochi metri dall’edificio della Banca dei Sibillini. Il Comune di Pieve Torina avrebbe anche delimitato il centro abitato, includendo il PIP 2 e l’area del betonaggio in zona urbana, a pochi metri da altre abitazioni.
In particolare, la delibera fa riferimento a tutte le industrie insalubri: non solo alle industrie da costruire in futuro, ma anche a quelle già esistenti, sebbene successivamente attivate e prevede anche una facoltà di delocalizzazione degli impianti esistenti con ordinanza del sindaco. Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dal T.a.r., un impianto di betonaggio, esistente ma da riattivare, come quello in contestazione, dovrebbe necessariamente rispettare le distanze prescritte.
A tal fine, a dispetto di quanto dedotto in sentenza, non sarebbe necessario che sia la Banca a dimostrare il carattere nocivo delle emissioni perché sono il T.U.L.S. e il Regolamento comunale a stabilire un principio di cautela secondo il quale l’attività di betonaggio non poteva essere localizzata nell’area dove si trova.
In ogni caso il T.a.r. avrebbe ampi poteri istruttori per accertare il rispetto delle distanze, peraltro non contestate dalle controparti.
Il motivo è infondato.
L’art. 4, comma 2, del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 9 del 2021 prevede l’obbligo del rispetto di specifiche distanze per la attivazione di industrie insalubri di prima classe solo qualora “ siano capaci di provocare odori sgradevoli ”; analogo obbligo vale per le “ nuove attività capaci di provocare lo sviluppo di odori sgradevoli e/o di prodotti fermentiscibili ”.
Come correttamente rilevato dal T.a.r., nel caso di specie non v’è prova che l’impianto di betonaggio provochi odori sgradevoli e certamente non tratta prodotti fermentiscibili.
E’ anche in contrasto con massime di comune esperienza la prospettazione secondo cui un impianto di betonaggio provochi “odori sgradevoli” poiché, di regola, tale tipologia di impianti provoca polveri e rumori, soprattutto in conseguenza del transito delle betoniere, ma non odori.
In difetto del presupposto applicativo non opera il regime delle distanze previsto dal richiamato regolamento.
Quanto all’art. 4, comma 1, secondo cui: “ L’attivazione di nuove industrie insalubri è possibile esclusivamente nelle aree espressamente indicate nel PRG per il tipo di attività proposta e dopo aver accertato la compatibilità ambientale come previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento ” è sufficiente osservare che l’Istituto di credito non ha indicato quali previsioni di PRG precluderebbero la localizzazione dell’impianto in area PIP che, invero, appare astrattamente vocata per accogliere anche tale tipologia di impianti.
Da quanto precede discende che non è necessario approfondire se il regolamento si applichi o meno agli impianti esistenti ma non attivi, come sostenuto dall’appellante incidentale.
Con il quarto motivo ha dedotto che l’Arch. A. R. L., nella sua qualità di responsabile del procedimento SUAP oggetto del giudizio, di responsabile dell’area tecnica del Comune e di responsabile del settore tecnico dell’Unione montana, avrebbe firmato gli atti e i provvedimenti del procedimento, comprese le autorizzazioni paesaggistiche per le quali ha esercitato la delega di cui alla delibera regionale n. 1101 del 29.6.2009.
Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate sarebbero, pertanto, affette da illegittimità, per violazione dell’art. 146, comma 6, del d. lgs. n. 42 del 2004 che, nell’esercizio delle funzioni delegate, pone la regola della distinzione tra le funzioni edilizie e quelle paesaggistiche, introducendo una regola di incompatibilità, nella specie violata.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel limitare una siffatta incompatibilità ai responsabili del procedimento, secondo quanto precisato dall’art. 4, comma 2, della L.r. n. 34/2008, e, in ogni caso, l’architetto A.R.L. sarebbe responsabile sia del settore urbanistico del Comune che di quello paesaggistico della Comunità NA.
Il motivo è inammissibile in quanto omette di sviluppare una critica specifica al capo di sentenza contestato, secondo quanto prescritto dall’art. 101, comma 1, c.p.a..
Il T.a.r., infatti, ha premesso, in diritto, che: “…il principio di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, introdotto dall’art.146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, ha trovato attuazione, nella Regione Marche, attraverso l’art. 4, comma 2, della L.r. n. 34/2008, secondo cui: “Le condizioni di cui all’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora: a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa ”.
Ha, quindi, dedotto la regola per cui: “ Le incompatibilità sussistono quindi solo tra i responsabili del procedimento ”.
Ha, infine, accertato, in concreto, che nella presente vicenda: “ la responsabilità del procedimento in materia di tutela paesaggistica è stata attribuita ad altro soggetto (arch. V.B.) rispetto al responsabile del procedimento in materia edilizia (arch. A.R.L.) ”, concludendo nel senso che la contestata violazione dovesse essere esclusa nel caso di specie.
L’appellante incidentale, a fronte di tale puntuale percorso interpretativo ed applicativo, si è invece limitata ad affermare, in diritto, che: “ La sentenza sul punto è errata perché consegue risultati demolitori dell’art. 146 D. lgs. n. 42 la quale non fa alcun riferimento ai vari gradi di responsabilità degli uffici, ma alla “ differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ”. ”, senza nulla osservare circa la rilevanza ed il tenore della legge regionale su cui invece il T.a.r. ha fondato la propria decisione.
Inoltre, in fatto, si è limitata ad allegare che: “… il TAR elude il problema della incompatibilità che invece appare di tutta evidenza perché l’arch. L. è il dominus dell’attività edilizia del Pieve Torina ed anche la massima autorità in materia paesaggistica dell’intera Comunità NA .” senza contestare, in modo circostanziato, l’affermazione del T.a.r. che, per escludere la sussistenza della dedotta incompatibilità, ha individuato nominativamente due distinti responsabili, per le funzioni urbanistico-edilizie e per quelle paesaggistiche.
Con il quinto motivo ha reiterato la censura, disattesa dal T.a.r., di violazione degli artt. 10, 15 e 36 DPR n. 380/01 e della delibera di consiglio comunale n. 9 del 27.3.21 del comune di Pieve Torina, recante l’approvazione del regolamento per la disciplina delle attività insalubri, lamentando il contrasto dell’intervento approvato con la disciplina urbanistica.
Premette che per poter realizzare nuove opere su di un immobile abusivo sarebbe sempre necessaria la previa sanatoria e rileva che, nel caso di specie, essendo venuto meno il titolo edilizio originariamente rilasciato dal Comune di Pieve Torina nel 2008, per mancanza di autorizzazione paesaggistica – che ne avrebbe determinato il carattere abusivo -, nonché per decorso dei termini di validità del titolo edilizio, ad oggi l’immobile sarebbe privo di autorizzazione edilizia. Il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere l’impianto autorizzato in forza del permesso di costruire del 2008 perché tale provvedimento sarebbe, in realtà, invalido o comunque inefficace perché privo di autorizzazione paesaggistica.
Ne discende che, in sede di rilascio della autorizzazione unica, sarebbe stato necessario accertare la doppia conformità dell’intervento sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione che a quella in vigore alla data di rilascio del titolo, verifica nella specie omessa.
Il motivo è infondato poiché l’originario permesso di costruire rilasciato nel 2008, allo stato, resta valido ed efficace, non essendo stato né annullato in sede giurisdizionale né rimosso in via di autotutela, come correttamente osservato dal T.a.r.
Pertanto le opere realizzate in forza di quel titolo sono legittime dal punto di vista urbanistico e non necessitano di sanatoria.
Il fatto che il predetto titolo sarebbe decaduto per mancato inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, è affermazione del tutto generica e priva di riscontri ed anche contraddetta dal fatto che sono state certamente eseguite le opere elencate dal T.a.r. al punto 1.2. della motivazione, di cui si discute limitatamente alla conformità paesaggistica e non edilizia.
Quanto alla asserita impossibilità di autorizzare interventi su opere abusive per mancanza di autorizzazione paesaggistica, deve ribadirsi che, ad oggi, l’intervento è munito di autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022, resa in sede di conferenza di servizi e che ricomprende l’impianto nel suo complesso, secondo quanto già osservato in sede di esame degli appelli incidentali del Comune e della Unione NA cui si rinvia.
Quanto alla dedotta violazione del regolamento comunale recante la disciplina delle industri insalubri, anche nella sua valenza di disciplina urbanistica, si rinvia a quanto osservato nella disamina del terzo motivo di appello.
Con il sesto motivo lamenta che il T.a.r. avrebbe omesso di rilevare che la questione controversa oggetto dell’odierno giudizio sarebbe identica a quella decisa con sentenza del Ta.r. per le Marche n. 511 del 2012 passata in giudicato – con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso un primo diniego di sanatoria paesaggistica – dovendosi pertanto concludere che le autorizzazioni rilasciate sarebbero illegittime perché in contrasto o comunque elusive del giudicato che accertava la impossibilità della sanatoria paesaggistica.
Il motivo è infondato perché, come correttamente rilevato dal T.a.r. al paragrafo 9, il giudicato formatosi sulla legittimità di un atto negativo non preclude la possibilità di una nuova istanza di sanatoria né la possibilità per la Soprintendenza di rivalutare la compatibilità paesaggistica delle opere sulla base di nuovi elementi allegati dalla parte istante o di una diversa modalità di intervento sulle opere da regolarizzare.
In ogni caso il dedotto profilo di elusività non può che essere riferito alla autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede di conferenza di servizi e, in particolare, al parere della Soprintendenza formatosi per silenzio assenso che, tuttavia, non è stato formalmente impugnato, come rilevato nella disamina degli appelli incidentali del Comuni e della Unione NA cui si rinvia.
Anche la legittimità della stessa autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022 non è più revocabile in dubbio, in quanto accertata dal T.a.r. con statuizione (5.4.) passata in giudicato.
Peraltro non può non rilevarsi la stessa genericità con cui il motivo è stato dedotto in primo grado e successivamente integrato, in modo inammissibile (perché in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.), con il motivo di appello in esame, con particolare riferimento alla allegata identità delle situazioni di fatto, oggetto della sanatoria, a suo tempo negata dalla Soprintendenza e di quella valutata con il rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010.
In primo grado infatti la ricorrente, senza illustrare le ragioni della contestata elusività dell’agire amministrativo, si è limitata ad allegare genericamente che: “ Il Comune e la Soprintendenza avrebbero dovuto dare esecuzione alla sentenza o quanto meno non avrebbero dovuto aggirare l’accertamento ivi contenuto. Contrariamente al loro dovere hanno invece cercato di sovvertirne il senso e il risultato finale. Ne discende una immediata e diretta illegittimità dei provvedimenti impugnati .”.
Il motivo pertanto, oltre che infondato, è anche inammissibile perché generico.
Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso principale deve essere, in parte, respinto e, in parte, dichiarato improcedibile, quello incidentale, proposto dalla Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia s.c. va respinto, in quanto infondato, mentre gli appelli incidentali proposti dal Comune di Pieve Torina e dalla Unione NA Marca di Camerino vanno accolti, con conseguente riforma in parte qua della sentenza appellata e reiezione in toto del ricorso di primo grado.
Su istanza dell’Avv. Marino, formulata in occasione dell’udienza pubblica, si ordina la cancellazione, a cura della Segreteria, della seguente espressione “per ragioni difficili o forse troppo facili da capire”, riportata a p. 4 della memoria di replica della Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia s.c., depositata in data 23 settembre 2025, in quanto allusiva in misura eccedente le esigenze difensive e, come tale, “sconveniente” secondo quanto previsto dall’art. 89 c.p.c. e 39 c.p.a..
Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza, nei rapporti tra la Società Colabeton s.p.a. e la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia, anche tenuto conto che l’esito finale complessivo del giudizio è favorevole alla Società Colabeton s.p.a. ma per effetto della iniziativa processuale del Comune e della Unione NA.
Le spese di giudizio seguono invece la soccombenza nei rapporti tra la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia s.c. e i due enti locali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
- quanto all’appello principale, in parte lo respinge, in parte lo dichiara improcedibile;
- respinge l’appello incidentale proposto dalla Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia s.c.;
- accoglie gli appelli incidentali proposti dal Comune di Pieve Torina e dalla Unione NA Marca di Camerino e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;
- compensa le spese del doppio grado nei rapporti tra la società Colabeton s.p.a. e la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia s.c.;
- condanna la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia s.c. alla rifusione, in favore del Comune di Pieve Torina e della Unione NA Marca di Camerino, delle spese del doppio grado che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00, in favore di ciascuna, (per un totale di euro 10.000,00), oltre IVA, CAP e spese generali come per legge;
- ordina la cancellazione della frase sconveniente indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LU ON, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
CA RR, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RR | LU ON |
IL SEGRETARIO