Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 817
TAR
Sentenza 24 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in iudicando – violazione e falsa applicazione dei principi relativi alla legittimazione e all’interesse al ricorso da parte dei soggetti ricorrenti in vicinanza dell’intervento

    La legittimazione sussiste per il criterio della vicinitas, essendo l'impianto separato dal lotto della banca solo da una strada interna al PIP. L'interesse a ricorrere sussiste in ragione del pregiudizio che l'istituto di credito può subire per il degrado ambientale (polveri, traffico, rumorosità), che contrasta con un'attività di servizi come quella bancaria, la quale beneficia dell'amenità e del decoro del luogo. La destinazione dell'immobile a sede principale dell'istituto di credito accentua la rilevanza delle caratteristiche ambientali.

  • Improcedibile
    Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione del D.Lvo 42/04 artt. 167 e 146 – Eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti – illogicità – ingiustizia – difetto di motivazione – irrazionalità – Violazione art. 97 Cost.

    Non è revocabile in dubbio che i silos realizzati hanno creato volumi che, anche con interventi di mitigazione, non consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell'art. 164, comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 42/2004 e della giurisprudenza costante. Il motivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in base agli appelli incidentali del Comune e dell'Unione NA.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi interpretativi della domanda. Travisamento, illogicità e perplessità.

    L'Istituto ricorrente non ha mai formalmente impugnato il silenzio assenso sul parere della Soprintendenza formatosi in conferenza di servizi. Ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica successiva, ma sull'erroneo presupposto della mancanza del parere della Soprintendenza, che invece deve ritenersi formato favorevolmente per silenzio assenso. Pertanto, il parere e l'autorizzazione successiva andavano impugnati, pena l'inammissibilità del gravame.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 14-bis della legge 241/90 e dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010. Travisamento, illogicità e contraddittorietà.

    L'autorizzazione unica prot. 10979 del 16 settembre 2022, rilasciata all'esito della conferenza di servizi, ha avuto ad oggetto l'intero impianto, incluse le opere già realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica. Pertanto, ha sanato anche il carattere abusivo di tali opere rispetto al profilo paesaggistico. L'effetto sostitutivo del titolo unico ha sanato anche le opere esistenti prive di autorizzazione, superando l'autorizzazione paesaggistica n. 57 del 29 luglio 2021.

  • Accolto
    Doglianze sostanzialmente identiche a quelle del Comune di Pieve Torina

    L'Istituto ricorrente non ha mai formalmente impugnato il silenzio assenso sul parere della Soprintendenza formatosi in conferenza di servizi. Ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica successiva, ma sull'erroneo presupposto della mancanza del parere della Soprintendenza, che invece deve ritenersi formato favorevolmente per silenzio assenso. Pertanto, il parere e l'autorizzazione successiva andavano impugnati, pena l'inammissibilità del gravame.

  • Rigettato
    Mancanza di prova circa la sussistenza del pregiudizio addotto a sostegno dell’interesse ad agire

    La legittimazione sussiste per il criterio della vicinitas, essendo l'impianto separato dal lotto della banca solo da una strada interna al PIP. L'interesse a ricorrere sussiste in ragione del pregiudizio che l'istituto di credito può subire per il degrado ambientale (polveri, traffico, rumorosità), che contrasta con un'attività di servizi come quella bancaria, la quale beneficia dell'amenità e del decoro del luogo. La destinazione dell'immobile a sede principale dell'istituto di credito accentua la rilevanza delle caratteristiche ambientali.

  • Rigettato
    Irrilevanza del parere della Soprintendenza del 27 maggio 2020

    L'appellante incidentale non ha alcun interesse a contestare il parere della Soprintendenza del 27 maggio 2020, poiché non è stato seguito da alcun provvedimento autorizzatorio idoneo a pregiudicare la sua sfera giuridica. Nessuno dei procedimenti successivi richiama tale parere.

  • Rigettato
    Effetto invalidante dell’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica postuma

    L'autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022 ricomprende l'intero impianto, incluse le opere già realizzate in assenza di autorizzazione. Con il rilascio dell'autorizzazione unica non sussistono più opere abusive e viene meno ogni rilevanza dell'autorizzazione in sanatoria. Essendo stata riformata la sentenza del TAR nella parte in cui aveva annullato la sanatoria, viene meno ogni possibilità di configurare un effetto viziante dell'annullamento sulle autorizzazioni successive.

  • Rigettato
    Contrasto tra localizzazione dell’impianto e regolamento locale sulle attività insalubri

    L'art. 4, comma 2, del regolamento prevede distanze solo per industrie capaci di provocare odori sgradevoli o prodotti fermentescibili. Non vi è prova che l'impianto di betonaggio provochi odori sgradevoli. La prospettazione che un impianto di betonaggio provochi "odori sgradevoli" è in contrasto con le massime di comune esperienza, che indicano polveri e rumori come principali emissioni. In difetto del presupposto applicativo, non opera il regime delle distanze.

  • Inammissibile
    Incompatibilità del funzionario che ha firmato gli atti

    Il motivo è inammissibile per omessa critica specifica al capo di sentenza contestato. Il TAR ha correttamente applicato l'art. 4, comma 2, della L.r. n. 34/2008, che prevede incompatibilità solo tra responsabili del procedimento. Nella specie, la responsabilità del procedimento paesaggistico è stata attribuita ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento edilizio.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 10, 15 e 36 DPR n. 380/01 e del regolamento comunale per la disciplina delle attività insalubri

    L'originario permesso di costruire rilasciato nel 2008 resta valido ed efficace, non essendo stato annullato né rimosso. Le opere realizzate in forza di quel titolo sono legittime dal punto di vista urbanistico. L'affermazione di decadenza per mancato inizio dei lavori è generica e priva di riscontri. L'intervento è munito di autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022.

  • Rigettato
    Identità della questione controversa con quella decisa dalla sentenza TAR n. 511 del 2012

    Il giudicato formatosi sulla legittimità di un atto negativo non preclude una nuova istanza di sanatoria. Il dedotto profilo di elusività non è stato formalmente impugnato. La legittimità dell'autorizzazione paesaggistica prot. 4811 del 1 settembre 2022 è stata accertata dal TAR con statuizione passata in giudicato. Il motivo è generico e inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 817
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 817
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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