TAR
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06707/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00289 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06707/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6707 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
FA LL, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13752/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. FA LL; N. 06707/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere
EL CC e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Aurelio
Vessichelli;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112 e segg. c.p.a., l'odierna parte appellata aveva adìto il T.A.R. per il Lazio (Roma), Sezione III bis, per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3497 del 21 marzo 2024, con cui quest'ultimo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato intercorsi tra il sig. LL e il
Ministero dell'Istruzione e del Merito (nel prosieguo, anche il “Ministero”) e per l'effetto condannato il Ministero a versare al sig. LL un'indennità omnicomprensiva pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale (oltre alle spese legali).
2. Il Ministero intimato si era costituito con atto di mero stile nel giudizio di ottemperanza di primo grado.
3. Con la sentenza di ottemperanza ora appellata, il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso di ottemperanza del sig. LL per le seguenti ragioni:
“Va premesso che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l'altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L'attività richiesta all'Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata
l'ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta
e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi. N. 06707/2025 REG.RIC.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all'inadempimento di parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute non sia tale da giustificare la condanna dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art.
114, comma 4, lett. e) c.p.a.”.
Il Ministero è stato quindi condannato a corrispondere al sig. LL la sorte dovuta in forza della pronunzia del Giudice del Lavoro di Roma, nonché a versare al procuratore antistatario le spese processuali del giudizio di ottemperanza.
4. Con l'odierno atto di appello di ottemperanza ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questa Sezione del Consiglio di Stato, pertanto, il Ministero ha impugnato la sentenza di ottemperanza di primo grado per due motivi rispettivamente intitolati “Erroneità della pronuncia di prime cure per violazione
e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.a.” e “Erroneità della sentenza del TAR
Lazio per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 c.p.a. e 92 c.p.c.”.
I due motivi di appello sono finalizzati a riformare da un lato il capo di sentenza contenente la condanna al pagamento dell'importo indicato nella pronunzia ottemperanda e, dall'altro lato, il capo di sentenza sulle spese legali.
Entrambi i motivi poggiano, tuttavia, su una comune ragione censoria.
Afferma il Ministero appellante, infatti, che “dagli atti emerge inequivocabilmente che il pagamento del quantum debeatur e delle spese legali, così come determinato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 3497/2024, è stato eseguito in data 4 dicembre 2024, ovvero prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, N. 06707/2025 REG.RIC.
avvenuta il 28 gennaio 2025. Come evidenziato dall'Amministrazione con nota che si allega (all. 2): “dalla documentazione contabile allegata, si rileva che il pagamento del quantum debeatur, riconosciuto nella sentenza di primo grado in favore del ricorrente, unitamente agli interessi, si deduce rispettivamente dai SOP
n. 3961 (all. 3) e n. 65 (all. 4); invece, il pagamento delle spese di lite, comprensivo dell'onorario in favore dell'avvocato antistatario è deducibile dai sop n. 3962 (all.
5) e n. 3963 (all. 6). Tutti i sop sono stati emessi in data 7.11.2024 e pagati in data
4.12.2024””.
5. Il sig. LL – nel costituirsi nel presente giudizio di appello – ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto in data antecedente rispetto a quella di introduzione del giudizio di ottemperanza di primo grado, ma ha al contempo rappresentato che:
(i) “il Ministero dell'Istruzione e del Merito rappresenta di aver tempestivamente eseguito la sentenza, esecuzione in relazione alla quale non ha fornito alcuna indicazione né tantomeno ha reso edotti il Sig. LL e il sottoscritto difensore dell'avvio della procedura di pagamento”;
(ii) “il Sig. LL non veniva pertanto a conoscenza della esecuzione della sentenza de qua, in ordine alla quale nulla veniva comunicato dalla
Amministrazione appellata ai fini dell'avvio della procedura di pagamento”;
(iii) “l'appellante Amministrazione, la quale si sarebbe dovuta attivare anche mediante comunicazione allo Scrivente difensore, ha omesso ogni tipo di informazione sia nei confronti del Sig. LL che del domiciliatario, entrambi posti a conoscenza del precedente pagamento solo con la notifica del ricorso in appello di cui al giudizio per cui è causa”;
(iv) “L'illogica condotta del Ministero, il quale non ha portato il creditore a conoscenza del pagamento da eseguirsi in suo favore, è comprovata dalla Nota prot. n. 85301 del 01.10.2025 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunicava allo Scrivente difensore di avviare tutte le procedure idonee ai fini N. 06707/2025 REG.RIC.
dell'attuazione del comando contenuto nella sentenza n. 13752/2025 del TAR
Lazio, se del caso mediante attivazione ed insediamento del Commissario ad acta
(Cfr. all. 1)”;
(v) “l'errore e l'estrema confusione ingenerata dal Ministero appellante sono notevoli e perdurano tuttora, anche a seguito della instaurazione del giudizio dinanzi l'Ecc.mo Consiglio di Stato. Si evidenzia pertanto che il giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio non veniva avviato dal Sig. LL al fine di ottenere una duplicazione di pagamento, come vorrebbe lasciar intendere il Ministero appellante, ma in assoluta buona fede, tenuto conto che al predetto non veniva fornita alcuna comunicazione in relazione alla esecuzione della sentenza de qua, né tantomeno allo Scrivente”.
L'appellato ha chiesto al Collegio di tenere in considerazione tutto ciò anche ai fini della compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio di ottemperanza.
6. Successivamente, all'esito della camera di consiglio del 25 novembre 2025 calendarizzata per la trattazione del presente appello, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
7. L'appello è fondato e va quindi accolto, ciò che implica – in riforma della sentenza di ottemperanza appellata – il rigetto del ricorso di ottemperanza di primo grado.
È pacifico, infatti, che il Ministero ha provveduto all'integrale pagamento della sorte economica cristallizzata nella sentenza ottemperanda del Tribunale del
Lavoro di Roma (sentenza n. 3497 del 21 marzo 2024) ed è altresì pacifico (oltre che documentalmente provato) che tale pagamento è stato spontaneamente effettuato in data antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso per ottemperanza di primo grado.
Ciò implica, pertanto, l'infondatezza della domanda di ottemperanza originariamente promossa dal sig. LL dinanzi al T.A.R. per il Lazio. N. 06707/2025 REG.RIC.
8. Né può eccepirsi, in senso contrario, il fatto che l'allegazione e prova dell'intervenuto pagamento sia stata formalizzata dal Ministero soltanto in grado di appello.
Va rimarcato, infatti, che per costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, 26 luglio 2023, n. 22590) l'adempimento dell'obbligazione e la sua efficacia estintiva del rapporto obbligatorio forma oggetto di un'eccezione rilevabile anche d'ufficio, con la conseguenza che essa può essere sollevata per la prima volta anche in fase di gravame (“L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello”: in questi termini, ex multis, Cass. n. 9965/16).
9. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, la domanda di ottemperanza di primo grado va respinta.
10. Per quel che concerne il regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione, avuto riguardo al fatto che l'indebito avvio del giudizio di ottemperanza è da ascrivere ad una concorrente responsabilità di entrambe le parti del processo.
Da un lato, infatti, l'odierno appellato non si è premurato di verificare (prima dell'avvio dell'azione esecutiva de qua) che egli aveva già ricevuto il pagamento sul proprio conto corrente bancario.
Dall'altro lato, tuttavia, il Ministero non solo ha omesso di comunicare all'appellato l'intervenuto pagamento, ma ha anche adottato un contegno processuale (ed extra- processuale) obiettivamente idoneo ad ingenerare il convincimento che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma fosse rimasta ancora inottemperata.
P.Q.M. N. 06707/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di ottemperanza.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
EL CC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL CC DA Di RL
IL SEGRETARIO N. 06707/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00289 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06707/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6707 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
FA LL, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13752/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. FA LL; N. 06707/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere
EL CC e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Aurelio
Vessichelli;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112 e segg. c.p.a., l'odierna parte appellata aveva adìto il T.A.R. per il Lazio (Roma), Sezione III bis, per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3497 del 21 marzo 2024, con cui quest'ultimo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato intercorsi tra il sig. LL e il
Ministero dell'Istruzione e del Merito (nel prosieguo, anche il “Ministero”) e per l'effetto condannato il Ministero a versare al sig. LL un'indennità omnicomprensiva pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale (oltre alle spese legali).
2. Il Ministero intimato si era costituito con atto di mero stile nel giudizio di ottemperanza di primo grado.
3. Con la sentenza di ottemperanza ora appellata, il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso di ottemperanza del sig. LL per le seguenti ragioni:
“Va premesso che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l'altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L'attività richiesta all'Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata
l'ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta
e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi. N. 06707/2025 REG.RIC.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all'inadempimento di parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute non sia tale da giustificare la condanna dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art.
114, comma 4, lett. e) c.p.a.”.
Il Ministero è stato quindi condannato a corrispondere al sig. LL la sorte dovuta in forza della pronunzia del Giudice del Lavoro di Roma, nonché a versare al procuratore antistatario le spese processuali del giudizio di ottemperanza.
4. Con l'odierno atto di appello di ottemperanza ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questa Sezione del Consiglio di Stato, pertanto, il Ministero ha impugnato la sentenza di ottemperanza di primo grado per due motivi rispettivamente intitolati “Erroneità della pronuncia di prime cure per violazione
e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.a.” e “Erroneità della sentenza del TAR
Lazio per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 c.p.a. e 92 c.p.c.”.
I due motivi di appello sono finalizzati a riformare da un lato il capo di sentenza contenente la condanna al pagamento dell'importo indicato nella pronunzia ottemperanda e, dall'altro lato, il capo di sentenza sulle spese legali.
Entrambi i motivi poggiano, tuttavia, su una comune ragione censoria.
Afferma il Ministero appellante, infatti, che “dagli atti emerge inequivocabilmente che il pagamento del quantum debeatur e delle spese legali, così come determinato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 3497/2024, è stato eseguito in data 4 dicembre 2024, ovvero prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, N. 06707/2025 REG.RIC.
avvenuta il 28 gennaio 2025. Come evidenziato dall'Amministrazione con nota che si allega (all. 2): “dalla documentazione contabile allegata, si rileva che il pagamento del quantum debeatur, riconosciuto nella sentenza di primo grado in favore del ricorrente, unitamente agli interessi, si deduce rispettivamente dai SOP
n. 3961 (all. 3) e n. 65 (all. 4); invece, il pagamento delle spese di lite, comprensivo dell'onorario in favore dell'avvocato antistatario è deducibile dai sop n. 3962 (all.
5) e n. 3963 (all. 6). Tutti i sop sono stati emessi in data 7.11.2024 e pagati in data
4.12.2024””.
5. Il sig. LL – nel costituirsi nel presente giudizio di appello – ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto in data antecedente rispetto a quella di introduzione del giudizio di ottemperanza di primo grado, ma ha al contempo rappresentato che:
(i) “il Ministero dell'Istruzione e del Merito rappresenta di aver tempestivamente eseguito la sentenza, esecuzione in relazione alla quale non ha fornito alcuna indicazione né tantomeno ha reso edotti il Sig. LL e il sottoscritto difensore dell'avvio della procedura di pagamento”;
(ii) “il Sig. LL non veniva pertanto a conoscenza della esecuzione della sentenza de qua, in ordine alla quale nulla veniva comunicato dalla
Amministrazione appellata ai fini dell'avvio della procedura di pagamento”;
(iii) “l'appellante Amministrazione, la quale si sarebbe dovuta attivare anche mediante comunicazione allo Scrivente difensore, ha omesso ogni tipo di informazione sia nei confronti del Sig. LL che del domiciliatario, entrambi posti a conoscenza del precedente pagamento solo con la notifica del ricorso in appello di cui al giudizio per cui è causa”;
(iv) “L'illogica condotta del Ministero, il quale non ha portato il creditore a conoscenza del pagamento da eseguirsi in suo favore, è comprovata dalla Nota prot. n. 85301 del 01.10.2025 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunicava allo Scrivente difensore di avviare tutte le procedure idonee ai fini N. 06707/2025 REG.RIC.
dell'attuazione del comando contenuto nella sentenza n. 13752/2025 del TAR
Lazio, se del caso mediante attivazione ed insediamento del Commissario ad acta
(Cfr. all. 1)”;
(v) “l'errore e l'estrema confusione ingenerata dal Ministero appellante sono notevoli e perdurano tuttora, anche a seguito della instaurazione del giudizio dinanzi l'Ecc.mo Consiglio di Stato. Si evidenzia pertanto che il giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio non veniva avviato dal Sig. LL al fine di ottenere una duplicazione di pagamento, come vorrebbe lasciar intendere il Ministero appellante, ma in assoluta buona fede, tenuto conto che al predetto non veniva fornita alcuna comunicazione in relazione alla esecuzione della sentenza de qua, né tantomeno allo Scrivente”.
L'appellato ha chiesto al Collegio di tenere in considerazione tutto ciò anche ai fini della compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio di ottemperanza.
6. Successivamente, all'esito della camera di consiglio del 25 novembre 2025 calendarizzata per la trattazione del presente appello, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
7. L'appello è fondato e va quindi accolto, ciò che implica – in riforma della sentenza di ottemperanza appellata – il rigetto del ricorso di ottemperanza di primo grado.
È pacifico, infatti, che il Ministero ha provveduto all'integrale pagamento della sorte economica cristallizzata nella sentenza ottemperanda del Tribunale del
Lavoro di Roma (sentenza n. 3497 del 21 marzo 2024) ed è altresì pacifico (oltre che documentalmente provato) che tale pagamento è stato spontaneamente effettuato in data antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso per ottemperanza di primo grado.
Ciò implica, pertanto, l'infondatezza della domanda di ottemperanza originariamente promossa dal sig. LL dinanzi al T.A.R. per il Lazio. N. 06707/2025 REG.RIC.
8. Né può eccepirsi, in senso contrario, il fatto che l'allegazione e prova dell'intervenuto pagamento sia stata formalizzata dal Ministero soltanto in grado di appello.
Va rimarcato, infatti, che per costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, 26 luglio 2023, n. 22590) l'adempimento dell'obbligazione e la sua efficacia estintiva del rapporto obbligatorio forma oggetto di un'eccezione rilevabile anche d'ufficio, con la conseguenza che essa può essere sollevata per la prima volta anche in fase di gravame (“L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello”: in questi termini, ex multis, Cass. n. 9965/16).
9. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, la domanda di ottemperanza di primo grado va respinta.
10. Per quel che concerne il regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione, avuto riguardo al fatto che l'indebito avvio del giudizio di ottemperanza è da ascrivere ad una concorrente responsabilità di entrambe le parti del processo.
Da un lato, infatti, l'odierno appellato non si è premurato di verificare (prima dell'avvio dell'azione esecutiva de qua) che egli aveva già ricevuto il pagamento sul proprio conto corrente bancario.
Dall'altro lato, tuttavia, il Ministero non solo ha omesso di comunicare all'appellato l'intervenuto pagamento, ma ha anche adottato un contegno processuale (ed extra- processuale) obiettivamente idoneo ad ingenerare il convincimento che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma fosse rimasta ancora inottemperata.
P.Q.M. N. 06707/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di ottemperanza.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
EL CC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL CC DA Di RL
IL SEGRETARIO N. 06707/2025 REG.RIC.