Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 172, comma sesto, c.p.p., deve distinguersi tra l'orario di servizio, che riguarda il personale degli uffici giudiziari, la cui durata è regolata contrattualmente e che non ha rilevanza esterna, dall'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico per "fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti", che è stabilito dai relativi regolamenti e dalla cui inosservanza possono derivare effetti pregiudizievoli per gli interessati. Il termine "pubblico" sta ad indicare, nell'accezione di cui alla citata norma, tutte le persone estranee all'ufficio giudiziario nel quale l'atto deve essere compiuto, ed in particolare le parti che sono le dirette interessate al compimento delle attività suindicate; e non vi è dubbio che tra le parti debba essere annoverato anche il P.M.: il vigente codice di rito ha introdotto, infatti, una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando quest'ultimo alle parti in genere, cosicché il detto organo deve considerarsi estraneo all'ufficio ai fini del compimento delle predette attività e, quindi, assoggettato ai limiti di accesso previsti dalla disposizione di legge sopra indicata. Ne consegue che, ove la dichiarazione di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame venga fatta dal P.M. dopo la chiusura al pubblico dell'ufficio di cancelleria, gli effetti di tale dichiarazione decorrono dal giorno successivo, a nulla rilevando la presenza del personale in ufficio al momento della dichiarazione stessa.
Commentario • 1
- 1. Ufficio giudiziario chiuso al pubblico non può ricevere atti (Cass. 40777/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1997, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 17/12/1997
1. Dott. SACCUCCI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 7112
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MOCALI PIERO " N. 36494/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OB n. il 15.04.1973
avverso ordinanza del 09.07.1997 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
In fatto e in diritto
Con ordinanza del 9 luglio 1997 tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da NT BE nei confronti dell'ordinanza del 29 aprile 1997 del gip dello stesso tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di dichiarazione della inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti, per inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p.. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il NT, deducendo la nullità dell'ordinanza impugnata per avere il tribunale sostituito la propria motivazione a quella del gip e ribadendo la intempestività della decisione, in quanto gli atti avrebbero dovuto considerarsi pervenuti nella cancelleria il giorno in cui il p.m. aveva inviato la dichiarazione con la quale comunicava che gli atti si trovavano già nella cancelleria per essere stati trasmessi a corredo di altro fascicolo, indipendentemente dall'ora in cui la comunicazione stessa era pervenuta nella cancelleria, essendo l'ufficio di fatto ancora aperto.
I motivi di ricorso sono infondati.
Quanto al primo motivo va rilevato che, come esattamente affermato dal tribunale, il giudice d'appello non può annullare, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (art. 604 c.p.p.), le decisioni del primo giudice, ma può pronunciare, nei limiti del devolutum, soltanto decisioni di conferma o di riforma del provvedimento impugnato, "sostituendosi nella valutazione del fatto al primo giudice, mediante la correzione, la integrazione e, persino, l'integrale redazione della motivazione (cfr. tra le altre, Cass., sez. III, 21 aprile 1994, n. 4566, Marconi). Nè è dubbio che l'appello di cui all'art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione (cfr., tra e altre Cass., sez. VI, 27 maggio 1995, n. 1424, Corso, RV 201699), per cui, in mancanza di espressa deroga, debbono ritenersi applicabili i principi di carattere generale, come quello sopra indicato.
Quanto al secondo motivo di ricorso deve essere precisato in punto di fatto, che il ricorrente sostiene la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare in considerazione del fatto che il P.M. fece pervenire la dichiarazione di cui innanzi si è detto nella cancelleria del tribunale il giorno 13 febbraio 1997, alle ore 15,34, e che la decisione sulla richiesta di riesame venne adottata il giorno 24 febbraio 1997 e, quindi, secondo l'assunto difensivo, dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p.. Anche questo motivo, tuttavia, non ha pregio.
Va, infatti, rilevato che, ai sensi dell'art. 172, comma 6, c.p.p. deve distinguersi tra l'orario di servizio, che riguarda il personale degli uffici giudiziari, la cui durata è regolata contrattualmente e che non ha rilevanza esterna, dall'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico per "fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti", che è stabilito dai relativi regolamenti e dalla cui inosservanza possono derivare effetti pregiudizievoli per gli interessati, tanto che è prevista la possibilità, in caso di "eventi di carattere eccezionale", di prorogare i termini di decadenza scaduti per irregolare funzionamento degli uffici.
Orbene, come affermato dal tribunale, non è dubbio che il termine "pubblico" stia ad indicare nell'accezione di cui all'art.172, comma 6, c.p,p., tutte le persone estranee all'ufficio giudiziario nel quale l'atto deve essere compiuto (con esclusione, quindi, dei giudici assegnati all'ufficio - cfr. Cass., Sez. Unite 27 settembre 1996, n. 30, Mannino) ed in particolare le parti, che sono le dirette interessate al compimento delle attività suindicate. E non è dubbio che tra le parti, debba essere annoverato anche il p.m.. "Infatti, il vigente codice di rito ha introdotto una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando questo alle parti in genere, cosicché il detto organo deve considerarsi estraneo all'ufficio ai predetti fini e, quindi, assoggettato ai limiti di accesso previsti dalla norma sopra ricordata (cfr. Cass., sez. VI, 12 gennaio 1995, n. 3966, RV 200627). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, avendo il tribunale correttamente affermato che gli effetti della dichiarazione della trasmissione degli atti da parte del p.m., decorrevano dal giorno successivo, essendo stata fatta la dichiarazione di cui sopra dopo la chiusura al pubblico dell'ufficio di cancelleria, a nulla rilevando che nell'ufficio stesso fosse ancora presente il personale. Per effetto del rigetto della impugnazione, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. La presente decisione deve essere comunicata, come per legge, al direttore dell'istituto di pena in cui il NT è detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che ai sensi dell'art. 23, legge 332/1995 la presente decisone sia trasmessa a cura della cancelleria ala direzione dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è detenuto. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1998