Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Decreto presidenziale 21 luglio 2021
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 14 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2025
Parere interlocutorio 14 ottobre 2025
Parere interlocutorio 20 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 27 aprile 2026, n. 217https://www.eius.it/articoli/ · 18 maggio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 6 giugno 2024 e depositato il 10 giugno 2024, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), nell'esercizio dei poteri alla medesima attribuiti dall'art. 21-bis della l. n. 287/1990, adiva l'intestato Tribunale per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 319 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto: "concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo Presa d'atto e determinazione nuova scadenza", nonché dell'inerzia serbata rispetto alla deliberazione della Autorità ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque correlato. 2. L'A.G.C.M. espone che con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/05/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03951/2025REG.PROV.COLL.
N. 01219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2024, proposto da
Stabilimento Balneare Picenum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Marini e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti 9;
contro
G.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DE LI, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 6699/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G.B. S.r.l. e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Angelo Lalli, su delega scritta degli avvocati Giuseppe Marini e Vincenzo Cellamare, e gli avvocati Franco Coccoli e Giorgio Pasquali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società odierna ricorrente per revocazione impugnava innanzi al TAR del Lazio i seguenti atti, lamentandone l’illegittimità:
-la Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3040/2020 e num. prot. CO/128777/2020 del 22 dicembre 2020, attraverso cui è stato approvato il “ Bando/Disciplinare per l'affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative rilasciate per la gestione di Stabilimenti Balneari sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2020 – Stagione balneare 2021 ”;
- il Bando prot. CO/20200128853 del 22 dicembre 2020 “ per l'affidamento di n. 37 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Municipio X di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative ”, ivi inclusi tutti i relativi Allegati;
- ove occorrer possa, anche la successiva Determina Dirigenziale num. rep. CO/3108/2020 e num. prot. CO/131239/2020 del 30 dicembre 2020, recante una “ proroga tecnica limitata al solo periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura di affidamento avviata con la D.D. n. 3040 del 22.12.2020 e comunque di durata non superiore a 12 mesi” ;
nonché, ove occorra, per l'accertamento
- del diritto dell'odierna ricorrente a vedere riconosciuta l'estensione della durata della concessione demaniale di cui è titolare ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145/2018, dell'art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020 e, in ogni caso, la conservazione della validità ed efficacia della concessione di cui è titolare, ex art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, sino alla definitiva cessazione dell'emergenza sanitaria in corso e per i 90 giorni successivi a tale cessazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 maggio 2022:
- della Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/741/2022 e n. prot. CO/40711/2022 dell'8 aprile 2022, pubblicata sul sito web di Roma Capitale in data 13 aprile 2022, avente ad oggetto “ Determinazione Dirigenziale di stralcio e assegnazione di un lotto dei bandi indetti con Determinazione Dirigenziale n. 3040/2020, del 22 dicembre 2020 e Determinazione n. 3116/2020, del 31 dicembre 2020, relative all'assegnazione delle concessioni demaniali in scadenza al 31.12.2020 e conseguente proroga delle concessioni in essere, in applicazione delle richiamate sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, fino al 31 dicembre 2023 ”, nella parte in cui, in asserita palese contraddittorietà con gli indirizzi forniti al Dirigente con Direttiva di Giunta Municipale n. 28 del 19 novembre 2021 e con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 15 dicembre 2021, ha determinato i) “di procedere” in asserita conformità alle sentenze dell'Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, “ ad estendere la durata delle concessioni demaniali marittime scadute entro e non oltre al 31 dicembre 2022 e che tale estensione avviene automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo ”; ii) “ di riservarsi, in attesa dei responsi dell'attività istruttoria demandato all'Ufficio Tecnico Municipale resa a verificare la presenza di difformità edilizie, abusi e occupazioni sine titulo sui lotti messi in gara, di aggiudicare o revocare i bandi di cui [al]la Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3040 del 22 dicembre 2020, e Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3116 del 31 dicembre 2020, per la stagione balneare successiva ”, (i.e. per la stagione balenare 2023);
-nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, quantomeno fino al 31 dicembre 2023, la proroga della propria concessione demaniale marittima n. 11/2009, avente ad oggetto l'area su cui è attualmente ubicato lo stabilimento balneare denominato “V-Lounge”, sito in Castel Fusano (Roma), Lungomare Amerigo Vespucci, n. 62.
Il giudice di prime cure ha:
- dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum di DE LI ;
- accolto il ricorso principale e per l’effetto annullato, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, gli atti amministrativi impugnati;
- dichiarato inammissibile il secondo atto per motivi aggiunti.
Avverso la citata sentenza proponeva appello G.B. S.r.l..
Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per revocazione, questo Consiglio di Stato procedeva preliminarmente a una ricostruzione in fatto della complessa vicenda contenziosa rilevando che “(….) Con bando del 22 dicembre 2020 adottato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020 del Direttore del Municipio X di Roma Capitale, veniva indetta la procedura per l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative rilasciate per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X, in scadenza al 31 dicembre 2020. Con analogo bando, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. CO/3116/2020 del 31 dicembre 2020, veniva inoltra indetta la procedura per l’affidamento di ulteriori 9 concessioni demaniali con finalità turistico ricreative. Nelle more dell’espletamento della procedura, l’Amministrazione concedeva ai titolari delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, una proroga tecnica, per il periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura di affidamento avviata con la D.D. n. 3040 del. 22.12.2020, comunque di durata non superiore a 12 mesi Il bando prevedeva espressamente trattarsi di concessioni temporanee ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Regionale n.19/2016. Partecipava alla suddetta procedura, tra gli altri, la società odierna appellante, in relazione al lotto n. 19, concernente l’area demaniale in precedenza concessa allo Stabilimento Picenum S.r.l., odierno controinteressato. La società da ultimo citata, precedente concessionaria, impugnava innanzi al TAR Lazio i provvedimenti di indizione della procedura, chiedendone l’annullamento in ragione di una presunta illegittimità della determinazione dell’Ente locale di disapplicare le proroghe ex lege disposte dal Legislatore nazionale. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente - in via subordinata - chiedeva l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati sotto distinti profili, eccependo in particolare la presunta illegittimità di alcun clausole asseritamente escludenti contenute nel Bando. Nel giudizio interveniva ad opponendum la società G.B. S.r.l., in qualità di partecipante alla procedura, successivamente risultata prima all’esito della graduatoria pubblica relativa alle offerte tecniche. Nelle more dello svolgimento del giudizio, con deliberazione di Giunta n. 24 del 15 dicembre 2021, l’Amministrazione procedeva a revocare la procedura e disponeva altresì di prorogare le concessioni demaniali marittime scadute il 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2023. Tale deliberazione veniva impugnata dalla odierna appellante. Con sentenza n. 1916/2022, pubblicata il 16 febbraio 2022, il TAR Lazio annullava la deliberazione, ravvisando un vizio di incompetenza. A seguito di ciò l’Amministrazione adottava la Determinazione Dirigenziale del 8 aprile 2022, con la quale, da un lato prorogava al 31 dicembre 2022 le concessioni in capo ai precedenti concessionari e, dall’altro, si riservava di aggiudicare o revocare le medesime determinazioni di indizione dei bandi, all’esito di verifiche da effettuarsi in ordine alla sussistenza di eventuali irregolarità urbanistiche nei lotti oggetto delle concessioni. Anche tale atto veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio dall’odierna appellata. Il TAR del Lazio investito della decisione ha rigettato il primo e terzo motivo di ricorso conformandosi ai principi espressi nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, ha accolto il quarto motivo di ricorso con cui la società Stabilimento Balneare Picenum a r.l. aveva lamentato violazione e falsa applicazione della normativa regionale (L.R.L. n. 13/2007; L.R.L. n. 8/2015; Regolamento regionale n. 19/2016), laddove antepone, all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni transitorie sul demanio marittimo, l’approvazione del P.U.A. nella parte in cui era stata lamentata l’illegittimità della procedura in quanto non preceduta dall’approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili, previsto dalla disciplina regionale. Inoltre, con la sentenza gravata, il Tar Lazio ha accolto anche il secondo motivo di ricorso con cui la società Stabilimento Balneare Picenum a r.l. aveva lamentato violazione e falsa applicazione dell’art.103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 che disponeva la proroga emergenziale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19(….)”.
Quanto ai profili di diritto , il Collegio disattendeva preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello sotto il profilo della carenza d’interesse formulata dalla società controinteressata , in particolare osservando “ Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sotto il profilo della carenza d’interesse formulata dalla società controinteressata, la quale ha evidenziato che con Determinazione Dirigenziale del 23 dicembre 2022, n. Rep. CO/2830/2022, Roma Capitale avrebbe “…adottato un nuovo autonomo provvedimento con il quale ha definitivamente annullato d’ufficio la procedura di gara su cui si controverte e contestualmente riconosciuto l’efficacia ex lege della concessione di titolarità di Picenum sino al 31 dicembre 2023…”. Da ciò discenderebbe l’inammissibilità per carenza d’interesse dell’appello, in quanto il citato provvedimento precluderebbe all’appellante di ottenere il bene della vita cui aspira. La citata Determina Dirigenziale Rep. CO/2830/2022 del 23 dicembre 2022, invero, non può in alcun modo qualificarsi come un provvedimento “autonomo” rispetto alla presente controversia. Tramite tale determinazione, infatti, Roma Capitale ha proceduto all’annullamento in autotutela del bando prot. CO/20200131657 del 31 dicembre 2020 al dichiarato fine di “…dare seguito alle Sentenze del Tar, emesse nel mese di giugno sui ricorsi proposti dai Concessionari contro le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico/ricreative per la gestione degli Stabilimenti balneari sul litorale capitolino in scadenza al 31.12.2020…”. L’annullamento in autotutela del bando da parte di Roma Capitale è, dunque, avvenuto in esecuzione delle “Sentenze del Tar, emesse nel mese di giugno sui ricorsi proposti dai Concessionari”, ivi compresa dunque la sentenza oggetto della presente impugnativa, pubblicata in data del 14 giugno 2022 e concernente proprio la presunta illegittimità del medesimo bando. Peraltro, l’appellante ha ribadito di essere titolare (quantomeno) di un interesse di carattere risarcitorio alla decisione della controversia, in considerazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 3, c.p.a., interpretato alla luce del principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 8/2022”.
Sempre preliminarmente, il Collegio dichiarava inammissibile l’intervento della DE LI.
Accoglieva conclusivamente l’appello, rilevando che:
-quanto al primo motivo, la censura doveva considerarsi fondata.
In particolare, l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza appellata laddove aveva accolto il quarto motivo di ricorso, con il quale Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. aveva rilevato la pretesa illegittimità della procedura comparativa bandita dall’Amministrazione in quanto quest’ultima sarebbe stata indetta in assenza del Piano di Utilizzo degli Arenili (cd. PUA) e, in particolare, senza che il Municipio Roma X avesse precedentemente proceduto ad adeguare il proprio PUA a quello adottato a livello regionale.
Inoltre, il Collegio non riteneva condivisibile l’interpretazione che il TAR aveva dato dell’art. 19 comma 3 del Regolamento Regionale n. 19/2016.
Alla luce di detta norma – ha evidenziato la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per revocazione - “(….) in casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell’approvazione e/o dell’adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l’acquisizione dei pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione”. L’art. 19, comma 3, R.R. n. 19/2016 consente, in casi eccezionali e non quindi come strumento ordinario, di mettere a gara delle concessioni temporanee “nelle more dell’approvazione e/o dell’adeguamento dei PUA comunali (….) ”, senza consentire un’ulteriore ed illegittima proroga delle concessioni demaniali in essere, trattandosi dell’unica interpretazione idonea a consentire un’applicazione effettiva, concreta e conforme alla normativa eurounitaria della disposizione.
All'indomani dell'approvazione del PUA regionale e nelle more dell'approvazione di quelli comunali – prosegue il giudice d’appello - il legislatore ha ammesso il riavvio da parte dei comuni dell'attività concessoria, limitatamente a una stagione balneare.
Quindi, prosegue la richiamata sentenza, il legislatore regionale ha ritenuto che l’approvazione del PUA regionale costituisse il presupposto necessario e sufficiente per ammettere quantomeno il riavvio dell'attività concessoria, sia pure a termine e con procedura comparativa, nel rispetto delle previsioni di piano regionale, fermo restando che quello previsto dall’art. 19 del Regolamento regionale n. 19/2006 è uno strumento eccezionale che non può essere utilizzato come uno strumento ordinario e non esime l’amministrazione comunale dal tempestivo adeguamento del PUA;
- quanto al secondo motivo, l’appellante aveva censurato la sentenza anche nella parte in cui questa aveva accolto il secondo motivo di ricorso, laddove era stata lamentata l’illegittimità della procedura di gara, in quanto lesiva del diritto della ricorrente di beneficiare del regime di proroga emergenziale di cui all’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19.
Anche tale censura è stata ritenuta dal giudice d’appello fondata, richiamando quanto chiarito dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato - benché con riferimento alla proroga e alla moratoria di cui all’art. 182 del d.l. n. 34/2020 – circa l’insussistenza di alcuna ragionevole connessione tra la proroga delle concessioni demaniali marittime e le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid19, e che la proroga di dette concessioni per motivi attinenti alla crisi epidemiologica è, di fatto, diretta a garantire posizioni acquisite nel tempo e non certo a fronteggiare le ricadute economiche negative di detta crisi epidemiologica (Cons. di Stato, Ad. Plen., sentenza n. 18/2021, punto 28).
L’appello è stato pertanto, come detto, accolto.
Avverso la citata sentenza è stato depositato in data 13 febbraio 2024 ricorso per revocazione.
Si sono costituiti in giudizio G.B. S.r.l. e Roma Capitale.
In data 28 marzo 2025 ha depositato memoria G.B. S.r.l..
In data 28 marzo 2025 ha depositato memoria Roma Capitale.
In data 8 aprile 2025 ha depositato memoria di replica Stabilimento Balneare Picenum S.r.l..
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di ricorso per revocazione, la parte ricorrente ha dedotto due motivi:
- ART. 106, C. 1, C.P.A. E 395, C. 1, N. 4, C.P.C. – ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAGLI ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA IN RELAZIONE ALL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO DI G.B. S.R.L. PER DIFETTO DI INTERESSE
Con il primo motivo, quanto alla fase rescindente, la ricorrente ritiene la sentenza affetta, in parte qua , da un errore di fatto revocatorio, in primo luogo in quanto è incontrastabilmente escluso dagli atti di causa che G.B. S.r.l. potesse essere titolare di un interesse risarcitorio ex art. 34, c. 3, c.p.a..
La disposizione si riferisce, argomenta l’appellante, all’interesse risarcitorio della parte ricorrente che abbia adito il giudice amministrativo per l’annullamento di un provvedimento, e consente al giudice di pronunciarsi accertandone l’illegittimità, senza l’esercizio del potere demolitorio di annullamento, laddove appunto la parte ricorrente abbia interesse a chiedere all’amministrazione il risarcimento dei danni causati dal provvedimento illegittimo.
Tuttavia, la parte ricorrente in primo grado, che aveva adito il giudice amministrativo per l’annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo (cioè la D.D. n. 3040/2020 di indizione della procedura stagionale 2021), è Stabilimento Balneare Picenum S.r.l., società appellata, e non G.B. S.r.l., società appellante.
Pertanto, sarebbe evidente che il Consiglio di Stato, decidendo nel merito l’appello sull’assunto per cui G.B. S.r.l. fosse titolare di un interesse risarcitorio ex art. 34, c. 3, del c.p.a., sia incorso nell’ errore di fatto revocatorio, non essendo G.B. S.r.l. la parte ricorrente avverso il provvedimento impugnato, e dunque non potendo ontologicamente avere alcun interesse ad “accertare l’illegittimità dell’atto” a fini risarcitori ex art. 34, c. 3, c.p.a., avendo appunto (in qualità di interveniente ad opponendum nel giudizio di primo grado) l’opposto interesse alla conferma della relativa legittimità. Soggiunge l’appellante che l’errore di fatto revocatorio sembra ulteriormente confermato dal P.Q.M. della sentenza, là dove si legge: “ il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ”.
Ciò sembra confermare che il Consiglio di Stato sia incorso in una svista in ordine alle parti processuali, dovendosi intendere che il Collegio abbia erroneamente identificato l’appellante G.B. S.r.l. con la parte ricorrente in primo grado, così ritenendo che l’accoglimento dell’appello coincidesse con l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, con l’accoglimento della richiesta di annullamento di un provvedimento illegittimo.
Secondo la ricorrente, tutti i presupposti pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza per la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio ricorrono nella fattispecie.
Infatti: i) l’errore deriva da una svista materiale sugli atti di causa derivante dalla confusione tra le parti processuali, non essendo G.B. S.r.l. la parte ricorrente in primo grado e quindi non essendo essa titolare di un interesse ex art. 34, c. 3, c.p.a., su cui si fonda la decisione nel merito dell’appello e il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dello stesso; ii) l’errore – pur riverberandosi sulla decisione di un’eccezione di parte – non costituisce però un punto controverso su cui la sentenza si è pronunciata, giacché attiene appunto alle parti processuali e alle relative domande e posizioni processuali, evidentemente pacifico e risultante dagli atti di causa; iii) l’errore ha costituito il motivo che ha condotto il Consiglio di Stato a respingere l’eccezione preliminare e a pronunciarsi nel merito dell’appello , che poi ha condotto alla riforma della sentenza impugnata.
Anche la prima parte della motivazione di rigetto dell’eccezione preliminare si ritiene avvinta da errore di fatto revocatorio, sub specie di omessa pronuncia, rilevante ai fini dell’integrazione del vizio in esame.
Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. aveva argomentato l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello di G.B. S.r.l. per difetto di interesse in quanto il provvedimento con cui Roma Capitale aveva deliberato il definitivo annullamento d’ufficio del bando oggetto di impugnativa non era stato gravato da GB S. r. l. con apposito ricorso in primo grado e, in ogni caso, risultava allo stato pienamente esecutivo.
Ne conseguirebbe, per la ricorrente, che l’utilità sottesa all’appello – consistente nella pretesa di ottenere la reviviscenza del bando di gara e il conseguimento, in forza di detto bando, della concessione demaniale relativa al lotto 19 – risultasse radicalmente preclusa dall’esistenza di un nuovo provvedimento amministrativo non impugnato e comunque pienamente efficace che ha definito l’assetto di interessi in senso diametralmente opposto rispetto a quello auspicato dall’allora appellante.
Ne discenderebbe, per la ricorrente, che l’appello difettasse della fondamentale condizione preliminare dell’interesse all’impugnativa, non potendo dirsi sussistente un effettivo interesse all’annullamento di una sentenza che, proprio nelle parti oggetto di contestazione, è stata ulteriormente superata dalla nuova iniziativa provvedimentale comunale.
In via preliminare, pertanto, si chiedeva che l’appello venisse dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Secondo la ricorrente, la sentenza sul punto incorre in errore materiale di apprezzamento dell’eccezione, che si traduce in un’omessa pronuncia sulla stessa.
Dal complessivo contenuto della motivazione, infatti, ben si percepirebbe l’errore materiale nell’apprezzamento dell’eccezione preliminare, che ha condotto il Consiglio di Stato a rendere in parte qua una pronuncia solo apparente, id est una omessa pronuncia rilevante come errore di fatto revocatorio.
Si chiede quindi di accertare l’illegittimità della sentenza impugnata in parte qua per errore di fatto revocatorio ex art. 106, c. 1, c.p.a. e 395, c. 1, n. 4, c.p.c..
Quanto alla fase rescissoria, ritenendo pacifico che G.B. S.r.l. non possa vantare alcun interesse a una decisione del merito dell’appello ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, c. 3, c.p.a., la ricorrente insiste affinché si statuisca l’inammissibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.
-ERRORE DI FATTO IN RELAZIONE ALL’ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo, quanto alla fase rescindente, osserva la ricorrente che l’affidamento dei titoli concessori debba avvenire nel rispetto della pianificazione regionale e comunale concernente il litorale laziale e come, all’evidenza, l’adozione del PUA comunale costituisca, pertanto, presupposto indispensabile per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica, sancita dall’art. 53 bis della l.r. n. 13/2017, volta al rilascio dei titoli concessori insistenti sulle aree appartenenti al demanio marittimo.
Il PUA comunale, nel recare – pur sempre nel rispetto della pianificazione regionale – la disciplina di dettaglio delle fasce costiere marittime e degli arenili del litorale romano, rappresenterebbe, infatti, il fondamentale parametro di riferimento legale alla stregua del quale ogni determinazione sull’utilizzazione dell’arenile per finalità turistiche e ricreative, mediante affidamento in concessione a soggetti terzi, deve essere assunta dagli organi di gestione dell’ente medesimo al fine di garantire un’utilizzazione delle aree del demanio marittimo coerente e razionale.
Nel caso di specie, emergerebbe invece agli atti di causa, che Roma Capitale non si sia ancora provvista di un PUA comunale.
La mancata adozione di tale Piano comunale comporterebbe dunque l’illegittimità della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Municipio X di Roma Capitale, per violazione degli artt. 46, 47 e 53 bis della l.r. n. 13/2017.
Ciò posto, la decisione del Consiglio di Stato, oggetto dell’odierno ricorso per revocazione, si fonda, per la ricorrente, su un errore di fatto risultante dagli atti di causa e non oggetto di punto controverso tra le parti.
Come emergerebbe dal contenuto della decisione, con la sentenza revocanda il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in base al quadro normativo di riferimento, sarebbe “ presupposto necessario e sufficiente ”, ai fini della legittimità dell’indizione di una procedura di affidamento stagionale delle concessioni demaniali marittime in Regione Lazio, l’intervenuta adozione del Piano di Utilizzo degli Arenili Regionale, assumendo che, nella specie, tale PUA regionale era stato “ adottato dalla Regione Lazio con deliberazione n. 9/2021 ”, e che la suddetta normativa regionale – in particolare il Regolamento reg. n. 19/2016 – sarebbe stato adottato “ All'indomani dell'approvazione del PUA regionale ” e con l’espressa finalità di consentire – “ s i a pure a termine e con procedura comparativa, nel rispetto delle previsioni di piano regionale ”, il riavvio dell’attività concessoria.
Tale statuizione, secondo l’appellante, si fonda all’evidenza sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, vale a dire che al momento dell’indizione della procedura stagionale di cui alla D.D. n. 3040/2020 quanto meno il Piano regionale di utilizzo degli arenili fosse già stato adottato dalla Regione Lazio con deliberazione n. 9/2021, argomento da cui si fa discendere che ciò sarebbe condizione necessaria e sufficiente per l’affidamento di concessioni a termine.
Si tratterebbe appunto di un errore materiale di percezione: come evidenzia lo stesso Consiglio di Stato nella revocanda sentenza, infatti, il PUA regionale è stato adottato dalla Regione Lazio con deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 26 maggio 2021, mentre la Determinazione dirigenziale del Municipio X con cui era stata indetta la procedura stagionale impugnata da Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. con il ricorso introduttivo era stata adottata in data 22 dicembre 2020.
La statuizione di legittimità del provvedimento impugnato si fonderebbe, in modo decisivo, su un presupposto insussistente, vale a dire che detto provvedimento potesse reggersi quanto meno sull’intervenuta adozione del PUA regionale di cui alla Deliberazione n. 9 del 2021, che però è successiva al suddetto provvedimento.
Anche l’interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato della normativa regionale di riferimento si fonda su questo errore di fatto e risulta, pertanto, integralmente viziata.
Ciò è sufficiente per determinare la revocazione della sentenza per errore di fatto ex art. 106, c. 1, c.p.a. e 395, c. 1, n. 4, c.p.c..
Tutti i presupposti della pacifica giurisprudenza sulla sussistenza dell’errore di fatto ricorrerebbero anche nel caso di specie, dal momento che: a) l’errore deriva da un’errata percezione degli atti e documenti di causa, che ha indotto il Collegio a decidere sul falso presupposto fattuale che il Piano di Utilizzo degli Arenili regionale fosse già stato adottato alla data di adozione del Bando impugnato in primo grado – fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa; b) è accertabile con immediatezza in base al raffronto tra la motivazione della sentenza e gli atti di causa, in particolare dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado di Stabilimento Balneare Picenum S.r.l., adottato il 22.12.2020, e quindi prima del PUA regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 26.5.2021; c) non attiene a un punto controverso su cui la sentenza si è pronunciata.
Quanto alla fase rescissoria, si chiede il rigetto del primo motivo di appello e per l’effetto la conferma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Risulterebbe infatti confermata l’illegittimità del Bando stagionale impugnato con il ricorso di primo grado per violazione/falsa applicazione delle norme di legge e di regolamento regionale invocate a fondamento del potere.
Il ricorso per revocazione è inammissibile per carenza d’interesse.
Osserva il Collegio che l’accoglimento del ricorso per revocazione, nel merito, non recherebbe alcuna utilità concreta all’odierna appellante, neppure di tipo risarcitorio, dovendosi accogliere l’eccezione di inammissibilità sollevata in particolare da G.B. S.r.l..
Non è più contestabile infatti, perché sul punto si è formato il giudicato interno, che la concessione sarebbe andata a scadenza al più tardi il 31 maggio 2022 (tenendo conto della proroga Covid-19 che, comunque, è illegittima per le concessioni balneari, come ha stabilito l’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021).
Le ragioni addotte da Stabilimento Balneare Picenum s.r.l. per ritenere persistente il proprio interesse, esplicitate nella memoria di replica depositata l’8 aprile 2025, sono infondate.
Il T.A.R. Lazio - con la sentenza di primo grado resa nell’ambito del giudizio di cui trattasi - ha rigettato la domanda di Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. di vedersi riconosciuta la proroga ex lege della sua concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2023, fissando espressamente la scadenza della medesima concessione al 29 giugno 2022.
Tale sentenza di primo grado - non essendo stata oggetto di appello (né di appello incidentale) sul punto, da parte della Stabilimento Balneare Picenum S.r,l. - è pacificamente passata in giudicato, essendosi formato il giudicato cosiddetto interno sul rigetto della domanda di accertamento del diritto alla proroga.
Pertanto - anche volendo prescindere da quanto successivamente stabilito da questo Consiglio di Stato con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per revocazione (con cui la scadenza della concessione della Picenum è stata “anticipata” al 31.12.2021) - già sulla base della sentenza di primo grado la concessione demaniale a suo tempo vantata dalla Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. è comunque irrimediabilmente scaduta il 29 giugno 2022.
Tanto ciò è vero che per la stagione balneare 2024 l’area demaniale di cui trattasi è stata legittimamente concessa alla GB s.r.l. - all’esito dell’aggiudicazione definitiva nei suoi confronti del lotto n. 19 della procedura selettiva bandita da Roma Capitale nel 2020 - a seguito del rilascio della medesima area da parte della Stabilimento Balneare Picenum S.r.l., in ottemperanza all’ordinanza di sgombero all’uopo adottata dall’Amministrazione capitolina.
Le suesposte circostanze, del tutto pacifiche, sono peraltro state di recente ribadite - nell’ambito di ulteriore giudizio incardinato da controparte avverso il provvedimento di aggiudicazione della procedura di cui trattasi alla G.B. S.r.l., nonché avverso l’ordinanza di sgombero dell’area a suo tempo detenuta dalla Stabilimento Balneare Picenum (ricorso R.G. 16434/2023) - sia da questa Sezione che dal TAR Lazio.
In particolare:
a) con ordinanza della sezione VII, n. 695/2024, questa Sezione ha rilevato che “… sembra coperta da giudicato proprio la circostanza che la concessione demaniale marittima sia definitivamente scaduta in data 31 dicembre 2021…”, di talché “…risultano oramai acclarate: a) da un lato, la legittimità della indizione della nuova gara, all’esito della quale è risultata concessionaria aggiudicataria la società G.B.; b) dall’altro lato, l’inapplicabilità alla concessione demaniale marittima della Picenum anche della proroga ex lege prevista dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 180/2020, relativo all’emergenza pandemica da Covid 19… ”;
b) a sua volta il TAR Lazio - nel ritenere legittimo l’ordine di sgombero dell’area di cui si controverte, indirizzato alla Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. - con la sentenza della sezione V ter, n. 4828 del 6 marzo 2025, ha evidenziato che risulta oramai coperta dalla “ incontestabilità propria del giudicato” la circostanza che “la concessione rilasciata alla società è definitivamente scaduta il 31 dicembre 2021, con conseguente impossibilità di proroga del titolo ”, con la conseguenza che la Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. era “ una occupante sine titulo dell’area demaniale per scadenza della concessione”.
In effetti, non sembra potersi seriamente dubitare del fatto - ormai accertato a livello giudiziale - che la Stabilimento Balneare Picenum S.r.l., sin dal lontano 2022, sia priva di qualsivoglia stabile collegamento con l’area demaniale oggetto del lotto 19 della procedura selettiva bandita da Roma Capitale nel 2020 - cui la stessa Stabilimento Balneare Picenum S.r.l. non ha in ogni caso giammai partecipato - tanto da aver ormai definitivamente sgomberato l’area de qua giusta ordinanza di sgombero adottata da Roma Capitale, già ritenuta legittima dal TAR Lazio (sentenza n. 4828/2025 cit.).
Il ricorso per revocazione, pertanto, è inammissibile per difetto di interesse, non superato dalle contrarie deduzioni della ricorrente nella memoria di replica depositata l’8 aprile 2025.
Per la complessità delle questioni trattate sussistono giusti e peculiari motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
Michele Tecchia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO