TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17984 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 22018/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22018 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ) corrente in Genova, P.za De Marini 1/24 C, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Marco Guerrieri (C.F. ), giusta delega in calce all'atto di costituzione di nuovo C.F._1 difensore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Ticino n. 9.
OPPONENTE E
C.F. e P.IVA ), società con socio unico, con sede legale in Rho (MI), Controparte_1 P.IVA_2
Largo Metropolitana 5, in persona del Director dell Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Calabretta (C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, C.F._2
Largo Amilcare Ponchielli n. 6, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA OGGETTO: contratto di somministrazione. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società spiegava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2298/2019 (R.G. n. 1868/2019), emesso il 31 gennaio 2019 dal Tribunale di Roma e notificato il 7 febbraio 2019, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 141.092,13 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione, a fronte del preteso inadempimento dei contratti denominati “Accordo per la rivendita di servizi di rete mobile” del 22.12.2016 (contratto
ATR), nonché per la rivendita di servizi di connettività su rete fissa (contratto Netride). Parte opponente eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Genova, per mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole derogatorie della competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, parte opponente contestava la debenza di n. 11 fatture, in quanto non riconducibili al contratto ATR, perché sottoscritte prima del 2017, e quindi imputabili al contratto
, ma non riferibili a nessuno dei servizi in esso convenuti e, dunque, prive di causale e, Pt_2 pertanto, non dovute, per un importo totale di euro 6.997,59. Contestava inoltre la debenza di n. 7 fatture, emesse in forza del contratto ATR, in base ad argomentazioni specifiche. Infine, parte opponente contestava una serie di inadempimenti di parte opposta, quali: la mancata funzionalità dello strumento di controllo tecnico/amministrativo, rivendicando un danno pari ad euro 15.000,00; il rifiuto ad uniformare le condizioni economiche dell'offerta secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'allegato B) del contratto ATR, con conseguente mancato guadagno;
il mancato rispetto degli accordi commerciali in merito all'approvvigionamento delle SIM, con una perdita secca per mancato guadagno. In data 16.10.17, la convenuta avrebbe contattato il legale rappresentante di PI Software Co. Ltd, cliente finale di , informandola di una grave esposizione finanziaria della sua fornitrice ed Pt_1 ingenerando in lei il timore di un imminente distacco dei servizi che ha determinato la risoluzione del contratto con effetto immediato e mancata attivazione di n. 58 schede SIM per problemi amministrativi;
in data 13.10.17 il legale rappresentante della società Equipage S.r.l., cliente di , Pt_1 riceveva una telefonata da che rappresentava i problemi incorrenti con che ingenerò CP_1 Pt_1 dubbi di affidabilità nel cliente;
in ragione di tale scorrettezza, parte opponente lamentava un danno per complessivi euro 55.145,40. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.10.2020, si costituiva Controparte_1 contestando tutto quanto eccepito da parte opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, parte opposta: contestava l'inefficacia e l'inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, in quanto la stessa nulla deduceva con riferimento ai Fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ritenendo poi non applicabile ai contratti oggetto della controversia che, in quanto negoziati, non avrebbero richiesto la specifica sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. Rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il mancato funzionamento della piattaforma informatica utilizzata per la gestione contabile, amministrativa e tecnica dei rapporti, in quanto parte opponente non avrebbe esposto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della richiesta;
contestava la sussistenza del presunto obbligo di rinegoziazione delle condizioni economiche dell'offerta, così come ritenuto da parte opponente, ritenendo che l'art. 2 dell'All B facesse esclusivo riferimento ad una facoltà di rinegoziazione;
evidenziava come il danno lamentato da a causa del comportamento scorretto della Parte_1 [...] che avrebbe contattato la PI Software Co. Ltd, cliente finale dell'opponente, era CP_1 indimostrato ed eventualmente imputabile alla sola condotta commerciale dell'opponente che avrebbe venduto al cliente un servizio di cui non disponeva, in quanto riservato ai soli clienti finali di e non disponibile ai rivenditori, ragione per cui non venivano attivato le n. 58 SIM;
CP_1 rilevava come dalla documentazione in atti non emergesse la condotta di volta a Controparte_1 comunicare alla Equipage informazioni riservate sulla posizione amministrativa di , ma, Pt_1 piuttosto, la volontà della società di contattare l'amministratore di Parte_1
Tutto ciò considerato, parte opposta avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 89.429,05 in ragione del riconoscimento del debito operato dall'opponente con comunicazione e-mail del 25.9.2018. All'udienza del 12 novembre 2020, il Giudice precedentemente assegnatario della causa, rinviava la valutazione sulla competenza territoriale alla sentenza e conferiva provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per la somma non contestata pari ad euro 89.000,00. Alla successiva udienza del 19 gennaio 2022, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta, lo stesso Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte opponente, ammettendo altresì la controprova per parte opposta, nei termini di cui all'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022, nonché l'istanza ex art. 210 c.p.c. All'udienza del 26 ottobre 2022, mutato il Giudice, veniva sentito il teste di parte opposta, Tes_1
, e all'udienza successiva del 22 dicembre 2022 il teste di parte opponente,
[...] Testimone_2 la quale chiedeva poi l'ammissione dell'interpello del legale rappresentante di e la consulenza CP_1 tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni subiti da per la mancata attivazione delle Pt_1 schede. Tali istanze sono state rigettate da questo Giudice con ordinanza del 9 maggio 2023, con la quale la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusione. Trattenuta la causa in decisione si disponeva la rimessione sul ruolo per la corretta quantificazione degli importi ingiunti, data la congerie di documenti contabili depositati e tenuto conto della necessità di scomputare correttamente le note di credito e di ricalcolare le imposte.
1. Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma Preliminarmente, parte opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Genova, eccependo la vessatorietà della clausola derogatoria della competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria, di cui all'art. 29 del Contratto ATR e all'art. 30 del Contratto Netride, in quanto non sottoscritta separatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. Tale eccezione di incompetenza è infondata, tenuto conto della natura negoziata dei contratti disciplinanti i rapporti negoziali tra le parti aventi la qualifica di società e non di consumatori. Ebbene, la doppia sottoscrizione è obbligatoria solamente per i contratti per adesione, ove le condizioni generali di contratto sono prestabilite da una sola delle parti contraenti. Nel caso di specie, invece, l'accordo appare frutto di una specifica negoziazione e non di una predisposizione unilaterale di una delle parti contraenti, non essendo richiesta, quindi, la doppia sottoscrizione delle clausole ritenute vessatorie, perché sproporzionalmente previste nell'interesse di una delle due parti. Ciò considerato, l'eccezione circa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma deve essere rigettata, poiché infondata.
2. Sulla contestazione del quantum ingiunto dall'opposta in sede monitoria. Risulta agli atti di causa, la stipulazione di due contratti per la fornitura di SIM card, servizi di telefonia fissa e mobile, traffico di dati su rete mobile mediante l'infrastruttura della da CP_1 rivendersi a clienti imprese, nonchè servizi di help desk e manutenzione. Il primo contratto denominato “Accordo per la rivendita di servizi di telecomunicazione su rete fissa tra IN Telecomunicazioni S.p.A. e (o Netride, doc. 3 della opponente) era stato concluso Pt_1 il 4/9/2014 e aveva ad oggetto la fornitura da parte di ad di servizi su rete fissa CP_1 Pt_1 tramite router di telefonia e di traffico internet (destinati alla rivendita ad imprese) e di servizi di assistenza e manutenzione. In atti non è presente l'allegato 2 del contratto (a cui rinvia l'art. 11) per cui non sono note le condizioni economiche dei servizi ceduti. Era convenuta una durata di 2 anni con rinnovo automatico di un anno, ma non si hanno notizia circa la data di cessazione. Il secondo contratto denominato “Accordo per la rivendita dei servizi di rete mobile tra IN Telecomunicazioni S.p.A. e ” (o ATR, vedasi il doc. 2 del fascicolo monitorio) era stato Pt_1 concluso il 22/12/2016 e aveva ad oggetto la fornitura da parte di ad di servizi di CP_1 Pt_1 telefonia mobile (destinati alla rivendita ad imprese), nonchè help desk di primo livello, manutenzione di secondo livello e tutti gli ulteriori servizi di cui agli allegati 1 e 2 al Contratto. La durata era di un anno con rinnovo automatico per un altro anno, salvo recesso anticipato (art. 4). Si aggiunge che il contratto prevedeva esplicitamente il roaming internazionale all'interno della Unione Europea e la possibilità di chiamate internazionali e satellitari. Le condizioni economiche erano contenute negli articoli da 2 a 7 dell'all. 2 ed in particolare agli artt.
2.5 e 7.1. Il 20/6/17 le parti stipulavano un accordo integrativo che, per quanto d'interesse ai fini della presente consulenza, modificava i corrispettivi dei servizi forniti da a decorrere dal 15/6/17 (doc. 5 della opponente). In data 8/8/2018 CP_1 CP_1 esercitava il diritto di recesso anticipato ed il contratto cessava il 20/11/18.
[...]
Le fatture oggetto dell'ingiunzione contengono servizi riconducibili alla telefonia mobile oppure a quella fissa. Come si evince dalla seconda pagina di ogni fattura, nella descrizione dei servizi si citano
“dati e internet” (con canoni di rete fissa ed il noleggio di router) o in alternativa servizi di “telefonia mobile” (con traffico voce e connesse sim card e canoni internet) per cui le prime non possono che afferire al contratto Netride e le seconde all'ATR (con l'eccezione di alcune di esse). La parte opposta ha depositato anche delle note di credito che andavano a ridurre in tutto o in parte alcune voci di fatture azionate e di tali importi era stato tenuto conto nel quantificare le somme richieste. Per la quantificazione degli importi dovuti dall'opponente è stata disposta consulenza tecnica contabile la quale non è stata contestata da parte opponente. Le conclusioni della CTU risultano fondate su un esame approfondito e correttamente motivate. Non sono state formulate contestazioni di carattere tecnico o relative alla congruità dell'iter logico sottostante alle stesse. Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico devono esse dunque integralmente accolte. Il consulente ha in particolare ordinato tre gruppi di fatture: un gruppo è relativo alle le fatture inerenti al contratto Netride, un altro è relativo a quelle quelle relative al contratto ATR ed un terzo gruppo che contiene fatture per servizi di telefonia mobile non riferibili all'ATR. Queste ultime fatture addebitano esplicitamente dei servizi di telefonia mobile per cui non possono originare dal contratto Netride, ma nemmeno dal contratto ATR del 22/12/2016 poiché gli addebiti sono relativi a periodi di fornitura antecedenti alla stipula di esso. Si ritiene che in presenza di specifica contestazione in ordine alla debenza di tali importi, stante la loro non riconducibilità ai rapporti oggetto del giudizio né ad altro contratto, nessuna somma può essere riconosciuta parte opposta. Per ciò solo il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le fatture emesse in esecuzione del contratto Netride non sono state contestate e non presentano anomalie formali o di calcolo. Pertanto, le relative somme vanno riconosciute alla così CP_1 come è stato fatto nel corso del giudizio con l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per somme non contestate. Sulla base della documentazione in atti e delle considerazioni espresse nella relazione del consulente tecnico può dirsi accertato che le somme dovute a per effetto delle fatture azionate con il CP_1 decreto ingiuntivo opposto sono pari a € 137.890,85. Anche parte opposta, infatti, ha condiviso l'accertamento del consulente, rimettendo al Giudice ogni decisione intorno alla debenza degli importi relativi a rapporti contrattuali non dedotti nel giudizio. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere quindi condannata per la minor somma accertata.
3. Sull'inadempimento contrattuale dell'opposta Parte opponente contesta altresì una serie di inadempimenti contrattuali realizzati da parte opposta. In primis, eccepisce che la non avrebbe garantito l'accesso e la funzionalità della Controparte_1 piattaforma windcare, strumento che consentirebbe alla la gestione amministrativa, Parte_1 tecnica e commerciale del rapporto sia nei confronti della controparte contrattuale e dei clienti finali, come previsto dall'art.
5.2 allegato A del contratto ATR. Tuttavia, parte opponente, nonostante lamenti un grave danno quantificabile in euro 15.000,00 sostenuti per personale amministrativo di impiegato al controllo di ogni singola fattura e Pt_1 redazione delle contestazioni, non fornisce alcuna prova che consenta di accertare l'effettivo malfunzionamento del portale e il conseguente danno sofferto. Dunque, non avendo parte opponente adempiuto al proprio onere probatorio, l'eccezione di inadempimento de qua deve essere rigettata. Parte opponente, poi, lamenta l'inadempimento della la quale si sarebbe rifiutata di Controparte_1 attuare l'obbligo di uniformare le condizioni economiche dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato B del contratto ATR, al fine di garantire nel tempo la competitività della propria offerta commerciale. Ebbene, come previsto dall'art. 2 dell'allegato B del contratto ATR, alcun obbligo di rinegoziazione è stato assunto da parte opposta con la sottoscrizione del contratto, in quanto lo stesso prevede che
“Le Parti concordano che le condizioni economiche del presente Allegato potranno essere oggetto di verifica ed eventuale rinegoziazione che le Parti condurranno in buon fede, al fine di consentire ad
il mantenimento, nel tempo, della competitività della propria offerta commerciale”, Pt_1 introducendo una mera facoltà delle parti di rinegoziare le condizioni contrattuali. Pertanto, il rifiuto di parte opposta alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali non configura alcun inadempimento, dovendo, dunque, rigettare l'eccezione sollevata da parte opponente in quanto infondata. Inoltre, parte opponente contesta la mala fede della nell'esecuzione del contratto, in Controparte_1 quanto la stessa non avrebbe risposto alle contestazioni inviatele e non si sarebbe mai operata per la risoluzione dei problemi. Anche tale contestazione appare infondata, invero, in atti sono allegate diverse email di risposta con cui la spiega le ragioni per cui non si sarebbe potuta Controparte_1 inserire l'offerta EIDO nel contratto ATR, rendendosi disponibile a valutare diverse offerte (cfr. doc. 10 allegata all'atto di citazione in opposizione). In merito, invece, al mancato rispetto degli accordi commerciali sull'approvvigionamento delle SIM si osserva che: parte opponente contesta che in data 22.11.2017 chiedeva alla la consegna urgente Controparte_1
(entro 2-3 giorni) di n. 400 SIM. La confermava di poter rispettare le tempistiche Controparte_1 richieste, come da email allegate da parte opponente all'atto di citazione (cfr. all. 11 e ss.), tuttavia, solo 200 SIM giungevano a destinazione, mentre le altre 200 venivano consegnate solamente in data 5.12.2017, così pregiudicando i rapporti con il cliente finale che non avrebbe più attivato le SIM originariamente richieste. Nonostante dallo scambio di email sia evidente che in un Controparte_1 primo momento assicurava la consegna delle SIM richieste direttamente presso l'indirizzo indicato dalla (Salita Vecchia ns del monte 17, 16143), successivamente, con email del 30 Parte_1 novembre 2017 (cfr. all. 15 all'atto di citazione in opposizione), comunicava l'impossibilità di Cont consegnare le restanti SIM presso la sede di chiedendo di organizzare il ritiro direttamente presso la sede di Genova. Dunque, appare provato l'inadempimento della Controparte_1 all'impegno contrattuale assunto con la ma nulla viene dimostrato circa il danno Parte_1 patrimoniale da mancato guadagno lamentato da parte opponente e quantificato in euro 18.240, considerato che non vi è prova in atti che il cliente finale si sarebbe rifiutato di attivare le SIM a causa del ritardo dell'avvenuta consegna, non potendo attribuire alcun valore probatorio alla testimonianza di assunta all'udienza del 22 dicembre 2022, non avendo in alcun modo confermato Testimone_2 in modo preciso ed univoco il fatto oggetto di contestazione. Ciò considerato, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata;
parte opponente contesta altresì la mancata consegna di n. 1000 SIM richieste il 5.12.2017 alla
[...]
e un conseguente danno patrimoniale per mancato guadagno quantificato in euro 91.200,00 CP_1
a causa dell'annullamento del contratto da parte del cliente finale. Tuttavia, dalla documentazione allegata in atti da parte opponente, emerge l'avvenuta consegna delle SIM da parte della CP_1
(cfr. all. 18 all'atto di citazione in opposizione), senza che sia stato in alcun modo provato,
[...] neanche dalla testimonianza assunta il 22 dicembre 2022, il successivo inadempimento all'obbligazione assunta e l'annullamento del contratto da parte del cliente finale come conseguenza dell'inadempimento, nonché il danno patrimoniale che si ritiene sia stato sopportato. Ciò considerato, deve essere rigattata anche questa domanda di risarcimento del danno;
inoltre, parte opponente lamenta il rifiuto, nel mese di aprile 2018, di di attivare n. Controparte_1
58 SIM con profilo 10 giga a causa di problemi amministrativi che mai sarebbero stati segnalati prima, con conseguente danno patrimoniale per mancato guadagno quantificato in euro 5.289,60, nonché un danno da perdita di chance a causa dell'impossibilità di di attivare nuove SIM già Parte_1 contrattualizzate, per un totale di 300 unità da 10 giga. I motivi amministrativi che impedivano l'attivazione delle SIM richieste sembrano riconducibili ad una situazione di morosità della Pt_1 nei rapporti contrattuali con la (cfr. 9 alla comparsa di costituzione e risposta),
[...] Controparte_1 precedentemente comunicata all'opponente con email del 13 ottobre 2017, da lui non specificamente contestata. Infine, parte opponente lamenta il comportamento tenuto dalla la quale in data Controparte_1
16.10.2017 avrebbe contattato direttamente il legale rappresentante della PI Software Co. LDT, cliente finale di All tre S.r.l., informandola della grave esposizione finanziare della fornitrice, in violazione dell'art. 17 del Contratto ATR che prevede le modalità di trattamento e di comunicazione dei dati, ingenerando in essa il timore di un imminente distacco dei servizi che ha determinato la risoluzione con effetto immediato di n. 855 SIM card in data 29.10.2017 e, successivamente, di ulteriori 842 card. Tenuto conto di ciò, parte opponente formalizzava la cessazione delle SIM a
[...] dal 1° novembre 2017, tuttavia, parte opposta continuava a fatturare il canone mensile per CP_1 tutto il mese di novembre, chiedendo indebitamente l'importo di euro 13.444,40. Anche in questo caso, parte opponente non dimostra che il motivo che avrebbe determinato la risoluzione dei rapporti con la PI Software Co. LDT sarebbero riconducibili al comportamento scorretto che si ritiene sia stato tenuto dalla in violazione degli obblighi contrattuali in materia di trattamento e Controparte_1 di comunicazione dei dati. Ebbene, come emerge dalla prova testimoniale del Sig. Testimone_2 consulente informatico per la dal 2009 e legale rappresentate della PI, egli sarebbe Parte_1 stato contattato da un certo Sig. responsabile vendite della nella zona di Per_1 Controparte_1
Genova, che lo avrebbe informato del fatto che le SIM non erano state attivate dalla a causa CP_1 del mancato pagamento delle fatture da parte di in violazione dell'art. 17 del Contratto Parte_1
ATR. Tale circostanza, però, non può essere considerata come ragione dell'interruzione dei rapporti tra PI e la avendo riguardo ad un soggetto esterno ed estraneo al rapporto contrattuale Parte_1 tra le parti. Invero, la ha stipulato un rapporto di fornitura con la la quale, Controparte_1 Parte_1 successivamente ed in totale autonomia, provvede alla stipulazione di rapporti negoziali per la rivendita delle SIM con i clienti finali. Dunque, le circostanze relative al rapporto tra Controparte_1
e la non hanno alcun rilievo nei rapporti negoziali intrapresi da quest'ultimo e il cliente Parte_1 finale. Pertanto, deve ritenersi che l'unica ragione alla base della risoluzione del contratto tra la CP_5
e la PI sia imputabile all'inadempimento del rivenditore a soddisfare le richieste di
[...] consegna delle SIM avanzate dal cliente finale. Ciò sarebbe altresì confermato dal teste Tes_2
il quale ha confermato di non sapere nulla circa i rapporti negoziali tra e
[...] Parte_1 [...]
e di aver interrotto il rapporto con sospendendo i pagamenti e chiedendo il CP_1 Parte_1 rimborso di quelli già eseguiti, rivolgendosi poi ad altri operatori, a causa del fatto che molte attivazioni su SIM acquistate dalla non andarono a buon fine. Tutto ciò considerato, la
Parte_1 domanda risarcitoria di parte opponente deve essere rigettata. Parte opponente contesta poi un analogo episodio avvenuti in data 13 ottobre 2017, quando il legale rappresentante della società Equipage S.r.l., anch'essa cliente finale di riceveva una
Parte_1 telefonata da parte di personale della che rappresentava problemi amministrativi nei Controparte_1 confronti di In seguito a ciò, la Equipage S.r.l. trasmetteva richiesta di chiarimenti circa
Parte_1 la telefonata ricevuta, palesando le proprie perplessità circa l'affidabilità di Anche in
Parte_1 questo caso, nonostante il comportamento scorretto tenuto dalla in violazione all'art. Controparte_1
17 del Contratto ADR, non è possibile accogliere la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente, non essendo stata provato il nesso causale tra tale violazione e il danno asseritamente sofferto. Le spese di consulenza tecnica stante gli esiti vanno poste a carico di parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e le spese del decreto ingiuntivo nonostante la revoca vanno comunque sopportate da parte opponente stante la limitata discrasia fra quanto oggetto di ingiunzione e quanto oggetto di condanna.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto opposto e condanna parte opponente al pagamento della somma di € 137.890,85 oltre interessi;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese per il procedimento monitorio a carico di parte opponente;
- pone le spese per la consulenza tecnica definitivamente a carico di parte opponente. Roma, 22.12.2025 Il Giudice Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22018 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ) corrente in Genova, P.za De Marini 1/24 C, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Marco Guerrieri (C.F. ), giusta delega in calce all'atto di costituzione di nuovo C.F._1 difensore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Ticino n. 9.
OPPONENTE E
C.F. e P.IVA ), società con socio unico, con sede legale in Rho (MI), Controparte_1 P.IVA_2
Largo Metropolitana 5, in persona del Director dell Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Calabretta (C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, C.F._2
Largo Amilcare Ponchielli n. 6, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA OGGETTO: contratto di somministrazione. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società spiegava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2298/2019 (R.G. n. 1868/2019), emesso il 31 gennaio 2019 dal Tribunale di Roma e notificato il 7 febbraio 2019, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 141.092,13 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione, a fronte del preteso inadempimento dei contratti denominati “Accordo per la rivendita di servizi di rete mobile” del 22.12.2016 (contratto
ATR), nonché per la rivendita di servizi di connettività su rete fissa (contratto Netride). Parte opponente eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Genova, per mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole derogatorie della competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, parte opponente contestava la debenza di n. 11 fatture, in quanto non riconducibili al contratto ATR, perché sottoscritte prima del 2017, e quindi imputabili al contratto
, ma non riferibili a nessuno dei servizi in esso convenuti e, dunque, prive di causale e, Pt_2 pertanto, non dovute, per un importo totale di euro 6.997,59. Contestava inoltre la debenza di n. 7 fatture, emesse in forza del contratto ATR, in base ad argomentazioni specifiche. Infine, parte opponente contestava una serie di inadempimenti di parte opposta, quali: la mancata funzionalità dello strumento di controllo tecnico/amministrativo, rivendicando un danno pari ad euro 15.000,00; il rifiuto ad uniformare le condizioni economiche dell'offerta secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'allegato B) del contratto ATR, con conseguente mancato guadagno;
il mancato rispetto degli accordi commerciali in merito all'approvvigionamento delle SIM, con una perdita secca per mancato guadagno. In data 16.10.17, la convenuta avrebbe contattato il legale rappresentante di PI Software Co. Ltd, cliente finale di , informandola di una grave esposizione finanziaria della sua fornitrice ed Pt_1 ingenerando in lei il timore di un imminente distacco dei servizi che ha determinato la risoluzione del contratto con effetto immediato e mancata attivazione di n. 58 schede SIM per problemi amministrativi;
in data 13.10.17 il legale rappresentante della società Equipage S.r.l., cliente di , Pt_1 riceveva una telefonata da che rappresentava i problemi incorrenti con che ingenerò CP_1 Pt_1 dubbi di affidabilità nel cliente;
in ragione di tale scorrettezza, parte opponente lamentava un danno per complessivi euro 55.145,40. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.10.2020, si costituiva Controparte_1 contestando tutto quanto eccepito da parte opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, parte opposta: contestava l'inefficacia e l'inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, in quanto la stessa nulla deduceva con riferimento ai Fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ritenendo poi non applicabile ai contratti oggetto della controversia che, in quanto negoziati, non avrebbero richiesto la specifica sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. Rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il mancato funzionamento della piattaforma informatica utilizzata per la gestione contabile, amministrativa e tecnica dei rapporti, in quanto parte opponente non avrebbe esposto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della richiesta;
contestava la sussistenza del presunto obbligo di rinegoziazione delle condizioni economiche dell'offerta, così come ritenuto da parte opponente, ritenendo che l'art. 2 dell'All B facesse esclusivo riferimento ad una facoltà di rinegoziazione;
evidenziava come il danno lamentato da a causa del comportamento scorretto della Parte_1 [...] che avrebbe contattato la PI Software Co. Ltd, cliente finale dell'opponente, era CP_1 indimostrato ed eventualmente imputabile alla sola condotta commerciale dell'opponente che avrebbe venduto al cliente un servizio di cui non disponeva, in quanto riservato ai soli clienti finali di e non disponibile ai rivenditori, ragione per cui non venivano attivato le n. 58 SIM;
CP_1 rilevava come dalla documentazione in atti non emergesse la condotta di volta a Controparte_1 comunicare alla Equipage informazioni riservate sulla posizione amministrativa di , ma, Pt_1 piuttosto, la volontà della società di contattare l'amministratore di Parte_1
Tutto ciò considerato, parte opposta avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 89.429,05 in ragione del riconoscimento del debito operato dall'opponente con comunicazione e-mail del 25.9.2018. All'udienza del 12 novembre 2020, il Giudice precedentemente assegnatario della causa, rinviava la valutazione sulla competenza territoriale alla sentenza e conferiva provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per la somma non contestata pari ad euro 89.000,00. Alla successiva udienza del 19 gennaio 2022, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta, lo stesso Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte opponente, ammettendo altresì la controprova per parte opposta, nei termini di cui all'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022, nonché l'istanza ex art. 210 c.p.c. All'udienza del 26 ottobre 2022, mutato il Giudice, veniva sentito il teste di parte opposta, Tes_1
, e all'udienza successiva del 22 dicembre 2022 il teste di parte opponente,
[...] Testimone_2 la quale chiedeva poi l'ammissione dell'interpello del legale rappresentante di e la consulenza CP_1 tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni subiti da per la mancata attivazione delle Pt_1 schede. Tali istanze sono state rigettate da questo Giudice con ordinanza del 9 maggio 2023, con la quale la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusione. Trattenuta la causa in decisione si disponeva la rimessione sul ruolo per la corretta quantificazione degli importi ingiunti, data la congerie di documenti contabili depositati e tenuto conto della necessità di scomputare correttamente le note di credito e di ricalcolare le imposte.
1. Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma Preliminarmente, parte opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Genova, eccependo la vessatorietà della clausola derogatoria della competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria, di cui all'art. 29 del Contratto ATR e all'art. 30 del Contratto Netride, in quanto non sottoscritta separatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. Tale eccezione di incompetenza è infondata, tenuto conto della natura negoziata dei contratti disciplinanti i rapporti negoziali tra le parti aventi la qualifica di società e non di consumatori. Ebbene, la doppia sottoscrizione è obbligatoria solamente per i contratti per adesione, ove le condizioni generali di contratto sono prestabilite da una sola delle parti contraenti. Nel caso di specie, invece, l'accordo appare frutto di una specifica negoziazione e non di una predisposizione unilaterale di una delle parti contraenti, non essendo richiesta, quindi, la doppia sottoscrizione delle clausole ritenute vessatorie, perché sproporzionalmente previste nell'interesse di una delle due parti. Ciò considerato, l'eccezione circa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma deve essere rigettata, poiché infondata.
2. Sulla contestazione del quantum ingiunto dall'opposta in sede monitoria. Risulta agli atti di causa, la stipulazione di due contratti per la fornitura di SIM card, servizi di telefonia fissa e mobile, traffico di dati su rete mobile mediante l'infrastruttura della da CP_1 rivendersi a clienti imprese, nonchè servizi di help desk e manutenzione. Il primo contratto denominato “Accordo per la rivendita di servizi di telecomunicazione su rete fissa tra IN Telecomunicazioni S.p.A. e (o Netride, doc. 3 della opponente) era stato concluso Pt_1 il 4/9/2014 e aveva ad oggetto la fornitura da parte di ad di servizi su rete fissa CP_1 Pt_1 tramite router di telefonia e di traffico internet (destinati alla rivendita ad imprese) e di servizi di assistenza e manutenzione. In atti non è presente l'allegato 2 del contratto (a cui rinvia l'art. 11) per cui non sono note le condizioni economiche dei servizi ceduti. Era convenuta una durata di 2 anni con rinnovo automatico di un anno, ma non si hanno notizia circa la data di cessazione. Il secondo contratto denominato “Accordo per la rivendita dei servizi di rete mobile tra IN Telecomunicazioni S.p.A. e ” (o ATR, vedasi il doc. 2 del fascicolo monitorio) era stato Pt_1 concluso il 22/12/2016 e aveva ad oggetto la fornitura da parte di ad di servizi di CP_1 Pt_1 telefonia mobile (destinati alla rivendita ad imprese), nonchè help desk di primo livello, manutenzione di secondo livello e tutti gli ulteriori servizi di cui agli allegati 1 e 2 al Contratto. La durata era di un anno con rinnovo automatico per un altro anno, salvo recesso anticipato (art. 4). Si aggiunge che il contratto prevedeva esplicitamente il roaming internazionale all'interno della Unione Europea e la possibilità di chiamate internazionali e satellitari. Le condizioni economiche erano contenute negli articoli da 2 a 7 dell'all. 2 ed in particolare agli artt.
2.5 e 7.1. Il 20/6/17 le parti stipulavano un accordo integrativo che, per quanto d'interesse ai fini della presente consulenza, modificava i corrispettivi dei servizi forniti da a decorrere dal 15/6/17 (doc. 5 della opponente). In data 8/8/2018 CP_1 CP_1 esercitava il diritto di recesso anticipato ed il contratto cessava il 20/11/18.
[...]
Le fatture oggetto dell'ingiunzione contengono servizi riconducibili alla telefonia mobile oppure a quella fissa. Come si evince dalla seconda pagina di ogni fattura, nella descrizione dei servizi si citano
“dati e internet” (con canoni di rete fissa ed il noleggio di router) o in alternativa servizi di “telefonia mobile” (con traffico voce e connesse sim card e canoni internet) per cui le prime non possono che afferire al contratto Netride e le seconde all'ATR (con l'eccezione di alcune di esse). La parte opposta ha depositato anche delle note di credito che andavano a ridurre in tutto o in parte alcune voci di fatture azionate e di tali importi era stato tenuto conto nel quantificare le somme richieste. Per la quantificazione degli importi dovuti dall'opponente è stata disposta consulenza tecnica contabile la quale non è stata contestata da parte opponente. Le conclusioni della CTU risultano fondate su un esame approfondito e correttamente motivate. Non sono state formulate contestazioni di carattere tecnico o relative alla congruità dell'iter logico sottostante alle stesse. Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico devono esse dunque integralmente accolte. Il consulente ha in particolare ordinato tre gruppi di fatture: un gruppo è relativo alle le fatture inerenti al contratto Netride, un altro è relativo a quelle quelle relative al contratto ATR ed un terzo gruppo che contiene fatture per servizi di telefonia mobile non riferibili all'ATR. Queste ultime fatture addebitano esplicitamente dei servizi di telefonia mobile per cui non possono originare dal contratto Netride, ma nemmeno dal contratto ATR del 22/12/2016 poiché gli addebiti sono relativi a periodi di fornitura antecedenti alla stipula di esso. Si ritiene che in presenza di specifica contestazione in ordine alla debenza di tali importi, stante la loro non riconducibilità ai rapporti oggetto del giudizio né ad altro contratto, nessuna somma può essere riconosciuta parte opposta. Per ciò solo il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le fatture emesse in esecuzione del contratto Netride non sono state contestate e non presentano anomalie formali o di calcolo. Pertanto, le relative somme vanno riconosciute alla così CP_1 come è stato fatto nel corso del giudizio con l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per somme non contestate. Sulla base della documentazione in atti e delle considerazioni espresse nella relazione del consulente tecnico può dirsi accertato che le somme dovute a per effetto delle fatture azionate con il CP_1 decreto ingiuntivo opposto sono pari a € 137.890,85. Anche parte opposta, infatti, ha condiviso l'accertamento del consulente, rimettendo al Giudice ogni decisione intorno alla debenza degli importi relativi a rapporti contrattuali non dedotti nel giudizio. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere quindi condannata per la minor somma accertata.
3. Sull'inadempimento contrattuale dell'opposta Parte opponente contesta altresì una serie di inadempimenti contrattuali realizzati da parte opposta. In primis, eccepisce che la non avrebbe garantito l'accesso e la funzionalità della Controparte_1 piattaforma windcare, strumento che consentirebbe alla la gestione amministrativa, Parte_1 tecnica e commerciale del rapporto sia nei confronti della controparte contrattuale e dei clienti finali, come previsto dall'art.
5.2 allegato A del contratto ATR. Tuttavia, parte opponente, nonostante lamenti un grave danno quantificabile in euro 15.000,00 sostenuti per personale amministrativo di impiegato al controllo di ogni singola fattura e Pt_1 redazione delle contestazioni, non fornisce alcuna prova che consenta di accertare l'effettivo malfunzionamento del portale e il conseguente danno sofferto. Dunque, non avendo parte opponente adempiuto al proprio onere probatorio, l'eccezione di inadempimento de qua deve essere rigettata. Parte opponente, poi, lamenta l'inadempimento della la quale si sarebbe rifiutata di Controparte_1 attuare l'obbligo di uniformare le condizioni economiche dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato B del contratto ATR, al fine di garantire nel tempo la competitività della propria offerta commerciale. Ebbene, come previsto dall'art. 2 dell'allegato B del contratto ATR, alcun obbligo di rinegoziazione è stato assunto da parte opposta con la sottoscrizione del contratto, in quanto lo stesso prevede che
“Le Parti concordano che le condizioni economiche del presente Allegato potranno essere oggetto di verifica ed eventuale rinegoziazione che le Parti condurranno in buon fede, al fine di consentire ad
il mantenimento, nel tempo, della competitività della propria offerta commerciale”, Pt_1 introducendo una mera facoltà delle parti di rinegoziare le condizioni contrattuali. Pertanto, il rifiuto di parte opposta alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali non configura alcun inadempimento, dovendo, dunque, rigettare l'eccezione sollevata da parte opponente in quanto infondata. Inoltre, parte opponente contesta la mala fede della nell'esecuzione del contratto, in Controparte_1 quanto la stessa non avrebbe risposto alle contestazioni inviatele e non si sarebbe mai operata per la risoluzione dei problemi. Anche tale contestazione appare infondata, invero, in atti sono allegate diverse email di risposta con cui la spiega le ragioni per cui non si sarebbe potuta Controparte_1 inserire l'offerta EIDO nel contratto ATR, rendendosi disponibile a valutare diverse offerte (cfr. doc. 10 allegata all'atto di citazione in opposizione). In merito, invece, al mancato rispetto degli accordi commerciali sull'approvvigionamento delle SIM si osserva che: parte opponente contesta che in data 22.11.2017 chiedeva alla la consegna urgente Controparte_1
(entro 2-3 giorni) di n. 400 SIM. La confermava di poter rispettare le tempistiche Controparte_1 richieste, come da email allegate da parte opponente all'atto di citazione (cfr. all. 11 e ss.), tuttavia, solo 200 SIM giungevano a destinazione, mentre le altre 200 venivano consegnate solamente in data 5.12.2017, così pregiudicando i rapporti con il cliente finale che non avrebbe più attivato le SIM originariamente richieste. Nonostante dallo scambio di email sia evidente che in un Controparte_1 primo momento assicurava la consegna delle SIM richieste direttamente presso l'indirizzo indicato dalla (Salita Vecchia ns del monte 17, 16143), successivamente, con email del 30 Parte_1 novembre 2017 (cfr. all. 15 all'atto di citazione in opposizione), comunicava l'impossibilità di Cont consegnare le restanti SIM presso la sede di chiedendo di organizzare il ritiro direttamente presso la sede di Genova. Dunque, appare provato l'inadempimento della Controparte_1 all'impegno contrattuale assunto con la ma nulla viene dimostrato circa il danno Parte_1 patrimoniale da mancato guadagno lamentato da parte opponente e quantificato in euro 18.240, considerato che non vi è prova in atti che il cliente finale si sarebbe rifiutato di attivare le SIM a causa del ritardo dell'avvenuta consegna, non potendo attribuire alcun valore probatorio alla testimonianza di assunta all'udienza del 22 dicembre 2022, non avendo in alcun modo confermato Testimone_2 in modo preciso ed univoco il fatto oggetto di contestazione. Ciò considerato, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata;
parte opponente contesta altresì la mancata consegna di n. 1000 SIM richieste il 5.12.2017 alla
[...]
e un conseguente danno patrimoniale per mancato guadagno quantificato in euro 91.200,00 CP_1
a causa dell'annullamento del contratto da parte del cliente finale. Tuttavia, dalla documentazione allegata in atti da parte opponente, emerge l'avvenuta consegna delle SIM da parte della CP_1
(cfr. all. 18 all'atto di citazione in opposizione), senza che sia stato in alcun modo provato,
[...] neanche dalla testimonianza assunta il 22 dicembre 2022, il successivo inadempimento all'obbligazione assunta e l'annullamento del contratto da parte del cliente finale come conseguenza dell'inadempimento, nonché il danno patrimoniale che si ritiene sia stato sopportato. Ciò considerato, deve essere rigattata anche questa domanda di risarcimento del danno;
inoltre, parte opponente lamenta il rifiuto, nel mese di aprile 2018, di di attivare n. Controparte_1
58 SIM con profilo 10 giga a causa di problemi amministrativi che mai sarebbero stati segnalati prima, con conseguente danno patrimoniale per mancato guadagno quantificato in euro 5.289,60, nonché un danno da perdita di chance a causa dell'impossibilità di di attivare nuove SIM già Parte_1 contrattualizzate, per un totale di 300 unità da 10 giga. I motivi amministrativi che impedivano l'attivazione delle SIM richieste sembrano riconducibili ad una situazione di morosità della Pt_1 nei rapporti contrattuali con la (cfr. 9 alla comparsa di costituzione e risposta),
[...] Controparte_1 precedentemente comunicata all'opponente con email del 13 ottobre 2017, da lui non specificamente contestata. Infine, parte opponente lamenta il comportamento tenuto dalla la quale in data Controparte_1
16.10.2017 avrebbe contattato direttamente il legale rappresentante della PI Software Co. LDT, cliente finale di All tre S.r.l., informandola della grave esposizione finanziare della fornitrice, in violazione dell'art. 17 del Contratto ATR che prevede le modalità di trattamento e di comunicazione dei dati, ingenerando in essa il timore di un imminente distacco dei servizi che ha determinato la risoluzione con effetto immediato di n. 855 SIM card in data 29.10.2017 e, successivamente, di ulteriori 842 card. Tenuto conto di ciò, parte opponente formalizzava la cessazione delle SIM a
[...] dal 1° novembre 2017, tuttavia, parte opposta continuava a fatturare il canone mensile per CP_1 tutto il mese di novembre, chiedendo indebitamente l'importo di euro 13.444,40. Anche in questo caso, parte opponente non dimostra che il motivo che avrebbe determinato la risoluzione dei rapporti con la PI Software Co. LDT sarebbero riconducibili al comportamento scorretto che si ritiene sia stato tenuto dalla in violazione degli obblighi contrattuali in materia di trattamento e Controparte_1 di comunicazione dei dati. Ebbene, come emerge dalla prova testimoniale del Sig. Testimone_2 consulente informatico per la dal 2009 e legale rappresentate della PI, egli sarebbe Parte_1 stato contattato da un certo Sig. responsabile vendite della nella zona di Per_1 Controparte_1
Genova, che lo avrebbe informato del fatto che le SIM non erano state attivate dalla a causa CP_1 del mancato pagamento delle fatture da parte di in violazione dell'art. 17 del Contratto Parte_1
ATR. Tale circostanza, però, non può essere considerata come ragione dell'interruzione dei rapporti tra PI e la avendo riguardo ad un soggetto esterno ed estraneo al rapporto contrattuale Parte_1 tra le parti. Invero, la ha stipulato un rapporto di fornitura con la la quale, Controparte_1 Parte_1 successivamente ed in totale autonomia, provvede alla stipulazione di rapporti negoziali per la rivendita delle SIM con i clienti finali. Dunque, le circostanze relative al rapporto tra Controparte_1
e la non hanno alcun rilievo nei rapporti negoziali intrapresi da quest'ultimo e il cliente Parte_1 finale. Pertanto, deve ritenersi che l'unica ragione alla base della risoluzione del contratto tra la CP_5
e la PI sia imputabile all'inadempimento del rivenditore a soddisfare le richieste di
[...] consegna delle SIM avanzate dal cliente finale. Ciò sarebbe altresì confermato dal teste Tes_2
il quale ha confermato di non sapere nulla circa i rapporti negoziali tra e
[...] Parte_1 [...]
e di aver interrotto il rapporto con sospendendo i pagamenti e chiedendo il CP_1 Parte_1 rimborso di quelli già eseguiti, rivolgendosi poi ad altri operatori, a causa del fatto che molte attivazioni su SIM acquistate dalla non andarono a buon fine. Tutto ciò considerato, la
Parte_1 domanda risarcitoria di parte opponente deve essere rigettata. Parte opponente contesta poi un analogo episodio avvenuti in data 13 ottobre 2017, quando il legale rappresentante della società Equipage S.r.l., anch'essa cliente finale di riceveva una
Parte_1 telefonata da parte di personale della che rappresentava problemi amministrativi nei Controparte_1 confronti di In seguito a ciò, la Equipage S.r.l. trasmetteva richiesta di chiarimenti circa
Parte_1 la telefonata ricevuta, palesando le proprie perplessità circa l'affidabilità di Anche in
Parte_1 questo caso, nonostante il comportamento scorretto tenuto dalla in violazione all'art. Controparte_1
17 del Contratto ADR, non è possibile accogliere la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente, non essendo stata provato il nesso causale tra tale violazione e il danno asseritamente sofferto. Le spese di consulenza tecnica stante gli esiti vanno poste a carico di parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e le spese del decreto ingiuntivo nonostante la revoca vanno comunque sopportate da parte opponente stante la limitata discrasia fra quanto oggetto di ingiunzione e quanto oggetto di condanna.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto opposto e condanna parte opponente al pagamento della somma di € 137.890,85 oltre interessi;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese per il procedimento monitorio a carico di parte opponente;
- pone le spese per la consulenza tecnica definitivamente a carico di parte opponente. Roma, 22.12.2025 Il Giudice Maria Pia De Lorenzo