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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2120/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IZ AR CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14227/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. 03218060659
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55622500001589 AR a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1710/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'MA di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 n. 55622500001589, emessa il 12/03/2025 per l'importo di € 1.441,98 e notificata il 28/04/2025, riferita ad omessa denuncia AR (anni d'imposta 2018, 2019 e 2020) con richiamo agli avvisi di accertamento esecutivi presupposti e al sollecito successivo.
A sostegno del ricorso l'istante ha posto i seguenti motivi:-omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento esecutivi richiamati dall'MA (asserita mancanza di prova di regolare notificazione e conoscenza); -prescrizione/decadenza della pretesa;
-difetto di motivazione;
-errata irrogazione delle sanzioni per ogni annualità senza applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997.
Si è costituito il Comune di Nola eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo Publiservizi s.r.l. concessionaria ex artt. 52-53 D.Lgs. 446/1997 con titolarità operativa alla emissione e notifica degli atti e conseguente legittimazione processuale (contratto rep. 8003/2022; determina di consegna;
giurisprudenza sulla traslazione di poteri al concessionario); ha concluso in conformità.
Si è costituita Publiservizi s.r.l. eccependo la inammissibilità del ricorso per definitività della sottesa pretesa (l'MA ex art. 50, c. 2, D.P.R. 602/1973 richiamava titoli definitivi - avvisi esecutivi notificati l'11/04/2024
e non opposti nei termini); deduce il mancato decorso della prescrizione di termini di decadenza (in specie: termini ex art. 1, c. 161, L. 296/2006; sospensioni COVID;
notifiche dirette valide per compiuta giacenza); afferma la completezza della motivazione dell'atto impugnato, desumibile anche per relationem;
sostiene di aver applicato il cumulo giuridico sulla sanzione base ai sensi dell'art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ammissibilità della impugnazione
Il ricorso è ammissibile in quanto proposto nei 60 gg avverso un atto - l'intimazione di pagamento - che è ritenuto impugnabile dalla costante giurisprudenza - dalla quale non v'è motivo di discostarsi - in quanto avente natura provvedimentale ed esplicitante una pretesa recuperatoria di crediti tributari, con la minaccia dell'azione esecutiva, tale da radicare in capo al destinatario l'interesse all'impugnazione.
2. Legittimazione passiva del Comune di Nola
L'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali ex artt. 52-53 D.
Lgs. 446/1997 comporta nei limiti convenzionali la legittimazione sostanziale e processuale del
- ―
concessionario per gli atti da lui emessi e notificati;
l'MA e i presupposti avvisi AR risultano emessi/ notificati da Publiservizi quale soggetto iscritto all'Albo, in forza di contratto rep. 8003/2022. Ne discende l'accoglimento dell'eccezione del Comune di Nola di difetto di legittimazione passiva, con permanenza in causa del solo concessionario.
3. Sugli atti presupposti A fronte dell'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto (cartella/accertamento), sono l'ente impositore o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica, producendo una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l'ufficio postale a seguito di regolare avviso.
L'MA ex art. 50, c. 2, D.P.R. 602/1973 dedotta in lite richiama i seguenti atti:
Avviso AR esecutivo n. 19362300004332, emesso 30/08/2023, asseritamente notificato 29/02/2024, con
"data ricezione notifica 11/04/2024";
Avviso AR esecutivo n. 19362300008719, emesso 17/10/2023, asseritamente notificato 29/02/2024,
"ricezione 11/04/2024";
Avviso AR esecutivo n. 19362300013325, emesso 20/10/2023, asseritamente notificato 29/02/2024,
"ricezione 11/04/2024".
Il ricorrente contesta la validità delle notifiche degli avvisi AR, eseguite nelle forme della notifica "diretta".
Dagli atti risulta che le notifiche sono state eseguite a mezzo posta ordinaria, con indicazione di notifica
29/02/2024 e ricezione 11/04/2024, facendo il concessionario leva sul regime della notifica diretta e del perfezionamento per la compiuta giacenza.
Si tratta di notifica “diretta”, senza intermediario e, come detto, il plico è stato notificato per compiuta giacenza.
Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, eseguite senza intermediario ex art. dell'art. 26 del Dpr
n. 602/1973 (ma anche art. 1 co 161 I.2006 n. 296), laddove sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass. 2024 n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
Inoltre, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 2021 n. 16183).
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/1973, che consente la notificazione diretta della cartella e degli atti della riscossione tramite raccomandata A/R, precisando che si applicano le regole del servizio postale ordinario (non la L. 890/1982), sicchè è sufficiente la sottoscrizione per ricezione o la attestazione di compiuta giacenza senza necessità di formalità ulteriori.
La Corte Costituzionale ha successivamente affrontato anche la questione di legittimità costituzionale riguardante la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli, eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti di riscossione, a mezzo servizio postale e, con l'ordinanza del 24.4.2019 n. 104, ha stabilito che è legittima la notifica diretta anche degli avvisi di accertamento dei tributi erariali e dei tributi locali fatta dall'ufficio finanziario e dall'ente locale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
(art. 1, comma 161 I. 27.12.2006 n. 296)
-La Corte - richiamando consolidati principi – ha esposto che il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica e alla disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi/di riscossione (anche degli enti locali ex art. 1, c. 161, L. 296/2006), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla immissione dell'avviso di giacenza e deposito presso l'ufficio postale, secondo il regolamento postale ordinario, senza necessità della
CAD (comunicazione di avvenuto deposito), stante l'inapplicabilità della L. 890/1982 alla notifica diretta.
(Cass., ord. 16183/2021; v. anche ord. 2339/2021, 27007/2023). L'orientamento è ormai consolidato nel senso che nel procedimento semplificato di notifica diretta il dies a quo della "compiuta giacenza" resta ancorato all'immissione dell'avviso di giacenza (o alla spedizione dello stesso, qualora l'agente postale - non obbligato – vi provveda).-
Nel caso in esame, il concessionario ha documentato la catena notificatoria, producendo elementi coerenti con il modello di notifica diretta e con il perfezionamento per compiuta giacenza (ricezione 11.4.2024)
Gli atti presupposti non sono stati oggetto di autonoma impugnazione e la pretesa è irretrattabile.
Ogni questione di prescrizione del tributo e di decadenza doveva essere fatta con la impugnazione dell'atto prodromico.
Resta indagabile la prescrizione successiva di anni 5 a decorrere dalla notifica degli avvisi, che non è decorsa alla data di notifica della intimazione (28.4.2025; prescrizione Tari di anni 5).
4.Sui vizi propri di motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla eccepita carenza di motivazione ex art. 3 Legge 241/90 ed art. 7 Legge 212/2000 del provvedimento impugnato, occorre osservare come l'intimazione al pagamento abbia la funzione di rammentare al contribuente, trascorso un anno dalla notifica della cartella, la sua posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, preannunziando le azioni esecutive.
L'avviso d'intimazione in esame risulta essere redatto secondo il modello ministeriale approvato;
ha un contenuto vincolato rispetto al quale l'amministrazione non può discostarsi ed è sufficiente la richiesta di pagamento ed il richiamo alle cartelle sottese (Cass. 2024 n. 10692).
Invero, lo scopo della intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento delle cartelle richiamate, inizierà la esecuzione coattiva.
L'intimazione è, dunque, valida. Del resto la censura di difetto di motivazione non è stata corroborata da elementi concreti di difetto assoluto.
5. Cumulo giuridico
Quanto alle sanzioni per omessa denuncia pluriennale, il ricorrente invoca l'art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997
(cumulo giuridico): ove le violazioni siano della stessa indole e riferite a periodi diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, tenendo conto di quanto eventualmente già irrogato. Publiservizi afferma di aver applicato il cumulo (in riduzione rispetto al cumulo materiale). Dall'MA e dagli avvisi emergono importi sanzionatori raccordati ai singoli anni;
nondimeno, non risultano allegazioni del ricorrente idonee a dimostrare una duplicazione o disapplicazione del cumulo giuridico nel caso concreto. La doglianza, del tutto genriva, va, dunque, rigettata.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di tutte e due le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IZ AR CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14227/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. 03218060659
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55622500001589 AR a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1710/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'MA di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 n. 55622500001589, emessa il 12/03/2025 per l'importo di € 1.441,98 e notificata il 28/04/2025, riferita ad omessa denuncia AR (anni d'imposta 2018, 2019 e 2020) con richiamo agli avvisi di accertamento esecutivi presupposti e al sollecito successivo.
A sostegno del ricorso l'istante ha posto i seguenti motivi:-omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento esecutivi richiamati dall'MA (asserita mancanza di prova di regolare notificazione e conoscenza); -prescrizione/decadenza della pretesa;
-difetto di motivazione;
-errata irrogazione delle sanzioni per ogni annualità senza applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997.
Si è costituito il Comune di Nola eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo Publiservizi s.r.l. concessionaria ex artt. 52-53 D.Lgs. 446/1997 con titolarità operativa alla emissione e notifica degli atti e conseguente legittimazione processuale (contratto rep. 8003/2022; determina di consegna;
giurisprudenza sulla traslazione di poteri al concessionario); ha concluso in conformità.
Si è costituita Publiservizi s.r.l. eccependo la inammissibilità del ricorso per definitività della sottesa pretesa (l'MA ex art. 50, c. 2, D.P.R. 602/1973 richiamava titoli definitivi - avvisi esecutivi notificati l'11/04/2024
e non opposti nei termini); deduce il mancato decorso della prescrizione di termini di decadenza (in specie: termini ex art. 1, c. 161, L. 296/2006; sospensioni COVID;
notifiche dirette valide per compiuta giacenza); afferma la completezza della motivazione dell'atto impugnato, desumibile anche per relationem;
sostiene di aver applicato il cumulo giuridico sulla sanzione base ai sensi dell'art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ammissibilità della impugnazione
Il ricorso è ammissibile in quanto proposto nei 60 gg avverso un atto - l'intimazione di pagamento - che è ritenuto impugnabile dalla costante giurisprudenza - dalla quale non v'è motivo di discostarsi - in quanto avente natura provvedimentale ed esplicitante una pretesa recuperatoria di crediti tributari, con la minaccia dell'azione esecutiva, tale da radicare in capo al destinatario l'interesse all'impugnazione.
2. Legittimazione passiva del Comune di Nola
L'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali ex artt. 52-53 D.
Lgs. 446/1997 comporta nei limiti convenzionali la legittimazione sostanziale e processuale del
- ―
concessionario per gli atti da lui emessi e notificati;
l'MA e i presupposti avvisi AR risultano emessi/ notificati da Publiservizi quale soggetto iscritto all'Albo, in forza di contratto rep. 8003/2022. Ne discende l'accoglimento dell'eccezione del Comune di Nola di difetto di legittimazione passiva, con permanenza in causa del solo concessionario.
3. Sugli atti presupposti A fronte dell'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto (cartella/accertamento), sono l'ente impositore o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica, producendo una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l'ufficio postale a seguito di regolare avviso.
L'MA ex art. 50, c. 2, D.P.R. 602/1973 dedotta in lite richiama i seguenti atti:
Avviso AR esecutivo n. 19362300004332, emesso 30/08/2023, asseritamente notificato 29/02/2024, con
"data ricezione notifica 11/04/2024";
Avviso AR esecutivo n. 19362300008719, emesso 17/10/2023, asseritamente notificato 29/02/2024,
"ricezione 11/04/2024";
Avviso AR esecutivo n. 19362300013325, emesso 20/10/2023, asseritamente notificato 29/02/2024,
"ricezione 11/04/2024".
Il ricorrente contesta la validità delle notifiche degli avvisi AR, eseguite nelle forme della notifica "diretta".
Dagli atti risulta che le notifiche sono state eseguite a mezzo posta ordinaria, con indicazione di notifica
29/02/2024 e ricezione 11/04/2024, facendo il concessionario leva sul regime della notifica diretta e del perfezionamento per la compiuta giacenza.
Si tratta di notifica “diretta”, senza intermediario e, come detto, il plico è stato notificato per compiuta giacenza.
Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, eseguite senza intermediario ex art. dell'art. 26 del Dpr
n. 602/1973 (ma anche art. 1 co 161 I.2006 n. 296), laddove sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass. 2024 n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
Inoltre, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 2021 n. 16183).
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/1973, che consente la notificazione diretta della cartella e degli atti della riscossione tramite raccomandata A/R, precisando che si applicano le regole del servizio postale ordinario (non la L. 890/1982), sicchè è sufficiente la sottoscrizione per ricezione o la attestazione di compiuta giacenza senza necessità di formalità ulteriori.
La Corte Costituzionale ha successivamente affrontato anche la questione di legittimità costituzionale riguardante la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli, eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti di riscossione, a mezzo servizio postale e, con l'ordinanza del 24.4.2019 n. 104, ha stabilito che è legittima la notifica diretta anche degli avvisi di accertamento dei tributi erariali e dei tributi locali fatta dall'ufficio finanziario e dall'ente locale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
(art. 1, comma 161 I. 27.12.2006 n. 296)
-La Corte - richiamando consolidati principi – ha esposto che il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica e alla disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi/di riscossione (anche degli enti locali ex art. 1, c. 161, L. 296/2006), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla immissione dell'avviso di giacenza e deposito presso l'ufficio postale, secondo il regolamento postale ordinario, senza necessità della
CAD (comunicazione di avvenuto deposito), stante l'inapplicabilità della L. 890/1982 alla notifica diretta.
(Cass., ord. 16183/2021; v. anche ord. 2339/2021, 27007/2023). L'orientamento è ormai consolidato nel senso che nel procedimento semplificato di notifica diretta il dies a quo della "compiuta giacenza" resta ancorato all'immissione dell'avviso di giacenza (o alla spedizione dello stesso, qualora l'agente postale - non obbligato – vi provveda).-
Nel caso in esame, il concessionario ha documentato la catena notificatoria, producendo elementi coerenti con il modello di notifica diretta e con il perfezionamento per compiuta giacenza (ricezione 11.4.2024)
Gli atti presupposti non sono stati oggetto di autonoma impugnazione e la pretesa è irretrattabile.
Ogni questione di prescrizione del tributo e di decadenza doveva essere fatta con la impugnazione dell'atto prodromico.
Resta indagabile la prescrizione successiva di anni 5 a decorrere dalla notifica degli avvisi, che non è decorsa alla data di notifica della intimazione (28.4.2025; prescrizione Tari di anni 5).
4.Sui vizi propri di motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla eccepita carenza di motivazione ex art. 3 Legge 241/90 ed art. 7 Legge 212/2000 del provvedimento impugnato, occorre osservare come l'intimazione al pagamento abbia la funzione di rammentare al contribuente, trascorso un anno dalla notifica della cartella, la sua posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, preannunziando le azioni esecutive.
L'avviso d'intimazione in esame risulta essere redatto secondo il modello ministeriale approvato;
ha un contenuto vincolato rispetto al quale l'amministrazione non può discostarsi ed è sufficiente la richiesta di pagamento ed il richiamo alle cartelle sottese (Cass. 2024 n. 10692).
Invero, lo scopo della intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento delle cartelle richiamate, inizierà la esecuzione coattiva.
L'intimazione è, dunque, valida. Del resto la censura di difetto di motivazione non è stata corroborata da elementi concreti di difetto assoluto.
5. Cumulo giuridico
Quanto alle sanzioni per omessa denuncia pluriennale, il ricorrente invoca l'art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997
(cumulo giuridico): ove le violazioni siano della stessa indole e riferite a periodi diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, tenendo conto di quanto eventualmente già irrogato. Publiservizi afferma di aver applicato il cumulo (in riduzione rispetto al cumulo materiale). Dall'MA e dagli avvisi emergono importi sanzionatori raccordati ai singoli anni;
nondimeno, non risultano allegazioni del ricorrente idonee a dimostrare una duplicazione o disapplicazione del cumulo giuridico nel caso concreto. La doglianza, del tutto genriva, va, dunque, rigettata.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di tutte e due le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.