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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 700997 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del
24.06.2025, vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. Manuela Cesaroni, presso il Parte_1 cui studio elett.te domicilia in Caserta, alla P.zza Vanvitelli – Poggio Marvasi
- appellante –
e rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Saverio Controparte_1
Iacuzio, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, alla via Caprio
Maddaloni n. 19 San Clemente
- appellato -
e
, quale impresa designata ratione territorii FGVS, in persona Controparte_2 del legale rapp.te pro - tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 24
-appellata -
1 OGGETTO: appello sent. n. 5255/2012 GdP di Caserta not. 23.10.2012
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
24.06.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto, con cui il Giudice di Pace di Caserta ha rigettato la sua richiesta di risarcimento danni, relativa al sinistro che si sarebbe verificato in data 09.08.2008, ore 16.30 circa in Caserta, e che aveva visto coinvolto il motociclo Piaggio Beverly tg CF95360 di sua proprietà e condotto, nell'occorso, da e la Mercedes tg BA628CY, di proprietà del Controparte_3
e sprovvista di assicurazione. In particolare, il Controparte_1 Pt_1 contestava l'errata valutazione dei mezzi istruttori, ritenendo che il GdP avesse mal interpretato il verbale dei Vigili Urbani di Caserta intervenuti sul posto e ritenuto erroneamente inattendibili le testimonianze rese in favore dell'attore.
Si costituivano sia il che le eccependo l'inammissibilità CP_4 CP_2 dell'appello e contestando nel merito la sua fondatezza.
La causa, istruita documentalmente, in data 13.02.2020 veniva assegnata in decisione.
Con provvedimento del 25.10.2023, il Presidente delegato, vista la vetustà del procedimento trattenuto in decisione dal giudice , rimetteva sul ruolo la Per_1 causa e la riassegnava alla scrivente giudicante.
All'udienza del 28.05.2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini.
Con provvedimento del 25.09.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per necessità di espletamento di ctu tecnica e contestualmente veniva formulata proposta transattiva, rifiutata dall'appellante.
2 Espletata ctu tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro, all'udienza del 24.06.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione con concessione di nuovi termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata per violazione dell'art. 342 cpc, in quanto si ritiene che parte appellante abbia ben individuato le parti della sentenza che ha inteso censurare. Sul punto, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, per cui l'appello va ritenuto valido ed ammissibile.
Nel merito, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda: Parte_1 deduceva che mentre il Motociclo Piaggio Beverly tg CF95360 di sua
[...] proprietà, condotto da procedeva su via Pasolini con direzione Controparte_3 viale Lamberti veniva investito in sede di curva dalla Mercedes tg BA628CY, di proprietà del e dallo stesso condotta, che, provenendo dal Controparte_1 senso inverso di marcia, invadeva in curva la corsia del motociclo investendolo.
Parte appellante insiste nel ritenere che la strada luogo del sinistro fosse a senso unico di marcia e che vi fosse l'obbligo per il conducente della Mercedes di proseguire dritto senza possibilità di svolta, richiamando a prova di quanto dedotto le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , escusso Testimone_1 innanzi al GdP all'udienza del 5.11.2010, il quale riferiva che la via Pasolini era, all'epoca dei fatti, strada a senso unico di circolazione e pertanto il veicolo
Mercedes, gravato sulla via Lamberti da un obbligo di procedere diritto, mai avrebbe potuto svoltare nella citata via;
tuttavia, nel verbale redatto dalla Polizia
3 Municipale di Caserta, intervenuta sui luoghi, nella sezione relativa alla
“Ubicazione dei luoghi” si legge “all'interno dell'abitato, su strada urbana, rettilinea con curva a visuale libera, costituita da carreggiata unica a doppio senso, asfaltata e con fondo asciutto avente segnaletica orizzontale” e, come noto, il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. Civ. sez. II sent. n. 28149/2022). Le dichiarazioni testimoniali non sono idonee a confutare quanto accertato dagli agenti nel verbale;
si precisa, infatti, che l'indicazione della strada a doppio senso di marcia non può ritenersi una valutazione soggettiva degli agenti, ma è un vero e proprio accertamento. Tra
l'altro, l'assenza del segnale di obbligo ad andare dritto è confermata anche dal ctu, che, a differenza di quanto riferito da parte appellante, non ha tralasciato tale contestazione, avendo indagato sul punto, seppur non necessario in virtù della fede privilegiata del verbale, infatti, alle pagg. 21 e 22 dell'elaborato peritale, si legge: “all'epoca del sinistro, ovvero alla data del 09/08/2008, i detti luoghi, per quanto rilevabile dalla documentazione versata in atti e, più nello specifico, dal
Modulo per la rilevazione dell'incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale di Caserta intervenuta sui luoghi, nonché dagli estratti storici forniti dai portali telematici Google Maps e Google Earth, risultavano essere caratterizzati da una carreggiata a doppio senso di marcia, in corrispondenza dell'incrocio tra Via Pasolini, con provenienza da S. Cammaia, poi confluente nella Strada Vicinale Pozzillo, Via Umberto Saba, Via Eugenio Montale” e in sede di risposta alle osservazioni di parte appellante, alla pag. 47 dell'elaborato, aggiungeva: “sulla questione relativa alla Via Pasolini, strada su cui si è verificato il sinistro, si è provveduto ad effettuare una ispezione satellitare mediante il sistema Google Street View relativamente al mese di giugno 2008, dove, come si potrà verificare, in tale via, non sembrerebbe esservi alcun segnale che ne impedisce la percorrenza in direzione di località S. Commaia”.
Per quanto riguarda invece la dinamica del sinistro ed in particolare l'accertamento del punto di impatto tra i due veicoli coinvolti, indubbiamente la
4 ricostruzione della dinamica da parte degli agenti intervenuti non ha valore di fede privilegiata, non avendo gli stessi assistito direttamente al sinistro e può essere liberamente contestata, ma costituisce un importante indizio e un elemento di prova che, sebbene non sia vincolante come un fatto accertato di persona, forma la base per le indagini successive e per le valutazioni di giudici e assicurazioni, potendo essere smentito con prove contrarie. Nel caso in esame,
l'unica prova contraria sarebbe rappresentata dalla dichiarazione del teste
, ma tale dichiarazione non si ritiene attendibile, in quanto il teste ha Tes_1 dichiarato un fatto smentito dagli agenti intervenuti, ossia che la strada luogo del sinistro era a senso unico e, in ogni caso, le sue dichiarazioni sono in contrasto con quelle rese dall'altro teste, sig. escusso all'udienza del Testimone_2
2.12.2012 e secondo la giurisprudenza di legittimità <In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe>> (Cass.
Sez. 2, Ord. n. 15270 del 31/05/2024). Pertanto, in conformità alla giurisprudenza richiamata, anche se non si volesse escludere la credibilità del teste , Tes_1 comunque, tra le due deposizioni sicuramente quella più attendibile risulta essere quella resa dall' in quanto conforme agli altri elementi probatori acquisiti, Tes_2 ossia al verbale degli agenti della Municipale intervenuti e alle risultanze della ctu espletata nell'ambito del presente grado di giudizio.
Secondo la ricostruzione contenuta nel rapporto dei Vigili, infatti, l'impatto tra i due veicoli si sarebbe verificato nella corsia di marcia dell'autovettura Mercedes.
Secondo parte appellante, tale ricostruzione muoverebbe dall'errato presupposto che la vettura Mercedes non era stata spostata dalla posizione originaria in cui si trovava al momento dell'impatto.
5 In realtà, anche se la Mercedes fosse stata spostata dopo l'urto, comunque ci sarebbero altri elementi a confermare la dinamica ricostruita dagli agenti intervenuti, in particolare il posizionamento dei detriti della moto e il danno presente nella parte anteriore del parafango anteriore sinistro della Mercedes, infatti il ctu, sul punto, riferiva: “Provvedendo, quindi, al posizionamento virtuale dei veicoli nella configurazione di impatto è possibile stabilire che il motociclo B ha invaso la corsia di marcia opposta, tant'è che nella fase di impatto questi non seguiva l'asse della strada. Tale condizione trova riscontro con la direzione del danno presente nella parte anteriore del parafango anteriore sinistro dell'autovettura MERCEDES e dall'assenza di detriti con maggiore superficie in avanti alla posizione statica del motociclo secondo il verso di marcia di quest'ultimo. Inoltre, una condizione di impatto diversa avrebbe determinato una diversa distribuzione dei detriti, presenti non anche nelle vicinanze del veicolo
Mercedes ed in corrispondenza della sua corsia di marcia” (pag. 41 elaborato peritale).
Per tutte le ragioni esposte l'appello non si ritiene meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00) e dell'attività effettivamente realizzata
(Per la fase decisionale si è applicato il valore massimo in considerazione del fatto che l'appellante non ha aderito alla proposta transattiva a lui favorevole).
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dell'appellante soccombente, con eventuali oneri restitutori
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 2.978,00 per compensi caduno, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione per la difesa del;
Parte_2
6 - Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dell'appellante soccombente, con eventuali oneri restitutori
- il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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